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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1240

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  13-8-1978

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 384, relativo all'ordinamento della scuola speciale di colpocitologia, è modificato nel senso che il terzo, nono e tredicesimo comma relativi rispettivamente ai titoli di ammissione alla scuola, alla direzione della medesima ed alle materie d'insegnamento sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Il titolo di studio richiesto per l'ammissione alla scuola è il diploma di scuola media superiore.
Il direttore della scuola è il direttore dell'istituto di clinica ostetrica e ginecologica o un docente del medesimo istituto che abbia particolare competenza in materia e che ne sia cultore.
Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
fisica;
chimica e biochimica;
biologia (con particolare riguardo alla citologia generale);
anatomia, istologia e fisiologia umana normale con particolare riguardo all'apparato genitale femminile;
nozioni di patologia generale;
nozioni di microbiologia;
tecnica citologica e colposcopica.
2° Anno:
anatomia ed istologia patologica umana con particolare riguardo all'apparato genitale femminile;
citologia normale e patologica dell'apparato genitale femminile compresa la mammella;
colposcopia;
tecnica istologica ed istochimica;
tecnica fotografica e microfotografica.

Il presente decreto, minuto del sigillo dello Stato, sarà inserto della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1978
Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 310