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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1977, n. 1233

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  11-8-1978

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 121, relativo alle disposizioni generali delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia, è abrogato e sostituito dal seguente:
Gli iscritti alle scuole di specializzazione sono tenuti al pagamento delle tasse e soprattasse secondo le tabelle seguenti:

Scuole di specializzazione in: anestesiologia e rianimazione, malattie dell'apparato cardiovascolare, chirurgia, clinica dermosifilopatica, fisiologia e scienza dell'alimentazione, gerontologia e geriatria, igiene e medicina preventiva, malattie endocrine e metaboliche, neurologia, medicina del lavoro, medicina interna, oculistica, ostetricia e ginecologia, otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, clinica pediatrica, puericultura, radiologia, urologia, nefrologia medica, terapia fisica e riabilitazione.
1° Anno Altri anni Fuori corso


Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria
1° Anno Altri anni Fuori corso


Scuola di specializzazione in ortognatodonzia
1° Anno Altri anni Fuori corso


L'art. 173, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, è modificato nel senso che la sede della scuola stessa è trasferita dalla cattedra di clinica medica generale a quella di malattie dell'apparato cardiovascolare.
L'art. 174, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in diciotto complessivamente per i tre anni di corso.
L'art. 223, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in dodici complessivamente per l'intero corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1978

Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 337