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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1162

Modificazioni allo statuto dell'istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  7-9-1982

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di Bergamo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1968, n. 1963, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1972, n. 689, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di Bergamo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
All'art. 5 viene aggiunto il seguente nuovo comma:

Due consigli di corso di laurea, in lingue e letterature straniere ed in economia e commercio.
L'art. 6 viene soppresso e sostituito dal seguente:
Il consiglio di amministrazione è composto:
1) dal presidente del consorzio;
2) dal direttore;
3) dai componenti, in numero non superiore a nove, il consiglio direttivo del "Consorzio per l'istituzione di facoltà universitarie in Bergamo", dei quali almeno tre rappresentanti rispettivamente del comune di Bergamo, dell'amministrazione provinciale e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo;
4) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
5) da un rappresentante della regione Lombardia;
6) da tre rappresentanti dei professori ordinari;
7) da tre rappresentanti dei professori associati;
8) da un rappresentante dei ricercatori;
9) da un rappresentante del personale non docente;
10) da tre rappresentanti degli studenti;
11) dal direttore amministrativo.
Hanno altresì diritto alla designazione di un proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione gli enti e i privati che versino all'Istituto universitario un contributo annuo non inferiore a lire 100 milioni:
in questo caso il numero dei rappresentanti dei professori ordinari è aumentato di altrettante unità.
Il consiglio di amministrazione, nella prima riunione, provvede a eleggere il presidente, che deve essere scelto tra i membri del consiglio direttivo del "Consorzio per la istituzione di facoltà universitarie in Bergamo". In caso di assenza o di impedimento del presidente, il consiglio di amministrazione è presieduto dal direttore dell'Istituto in qualità di vice-presidente.
Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo.
Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità il voto del presidente è determinante.
Il consiglio di amministrazione dura in carica un triennio accademico e i suoi componenti possono essere rieletti.
Fino all'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato per i rappresentanti dei professori associati valgono le norme di cui al primo e secondo comma dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Fino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneità a ricercatore universitario il rappresentante dei ricercatori è sostituito da un rappresentante eletto tra gli aventi diritto ai giudizi d'idoneità in servizio presso l'Istituto universitario di Bergamo.
All'art. 9, il primo comma viene soppresso e sostituito dal seguente:

Il direttore è eletto dal corpo accademico elettorale con le modalità previste dall'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Dura in carica un triennio accademico e può essere rieletto.
L'art. 10 viene soppresso e sostituito dal seguente:

Il corpo accademico elettorale è formato da tutti i professori indicati nell'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, primo comma, ed è presieduto dal decano dei professori ordinari.
L'art. 11 viene soppresso e sostituito dal seguente:

Il consiglio di facoltà è formato nei modi previsti dall'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed ha le competenze ad esso attribuite dalla legislazione in materia vigente. Ai sensi dell'art. 11 del regolamento generale universitario, al consiglio di facoltà sono deferite anche tutte le attribuzioni che nelle università e negli istituti universitari sono esercitate dal senato accademico.
L'art. 12 viene soppresso e sostituito dal seguente:

I consigli di corso di laurea sono formati nei modi previsti dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed hanno le competenze ad essi attribuite dalla legislazione in materia vigente.
All'art. 13 viene aggiunto il quarto nuovo comma:

L'Istituto universitario di Bergamo rilascia inoltre i titoli di dottore di ricerca per cui sia stato abilitato, ai sensi della vigente normativa universitaria, anche nell'ambito di consorzi costituiti a tal fine con altre università, organizzando gli opportuni corsi.
All'art. 19 (I) viene aggiunto il terzo nuovo comma:

Presso l'Istituto universitario di Bergamo possono essere altresì costituiti dipartimenti con le modalità, le funzioni e le strutture previste al riguardo dalla vigente normativa universitaria.
L'art. 23 viene soppresso e sostituito dal seguente:

Il ruolo organico dei professori di ruolo si compone del ruolo dei professori ordinari e straordinari e del ruolo dei professori associati.
Il ruolo organico dei professori ordinari e straordinari è costituito da trenta posti.
Il ruolo organico dei professori associati è costituito da quaranta posti.
Ai professori di ruolo spetta un trattamento giuridico, economico, pensionistico, assicurativo e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle università governative provvisti della medesima anzianità di servizio.
In caso di trasferimento all'Istituto universitario di Bergamo di professori appartenenti ad altre università o istituti universitari saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle università governative.
L'art. 27 viene soppresso e sostituito dal seguente:

All'ufficio di lettore per le lingue straniere possono essere nominate persone di madre lingua straniera, secondo le modalità e con il trattamento previsti dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Dopo l'art. 28 e inserito il seguente nuovo articolo:
D) Ricercatori.
Art. 28-bis. - Il ruolo organico dei ricercatori è costituito da quaranta, posti.
Valgono per i ricercatori dell'Istituto universitario di Bergamo le stesse norme previste per i ricercatori delle università statali, di cui all'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Valgono inoltre per i ricercatori, in quanto applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli 26 e 26-bis.
In ogni caso ad essi spetta un trattamento giuridico, economico, pensionistico ed assicurativo e di carriera non inferiore a quello previsto per i ricercatori, delle università statali provvisti della medesima anzianità di servizio.
Le tabelle A e B vengono soppresse e sostituite dalle seguenti nuove tabelle:

TABELLA A

Ruolo organico personale docente:
posti di ruolo dei professori ordinari e straordinari . . . . . n. 30 posti di ruolo dei professori associati . . . . . . . . . . . . n. 40 posti di ruolo degli assistenti. . . . . . . . . . . (ad esaurimento)

TABELLA B

Personale incaricato:
posti di professori incaricati . . . . . . . . . . . (ad esaurimento)

TABELLA C

Ruolo organico ricercatori:
posti di ruolo dei ricercatori. . . . . . . . . . . . . . . . . n. 40

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI BODRATO - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1982

Registro n. 99 Istruzione, foglio n. 172