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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2002, n. 307

Modifiche al regolamento recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681.

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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal:  21-2-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, così come modificata dal decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;
Sentito il parere del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2002;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681
1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, è sostituito dal seguente:
"2. I pagamenti sono effettuati a mezzo di ordinativo diretto firmato dal presidente del Comitato centrale e di ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento firmati dal presidente del Comitato provinciale. I pagamenti relativi alle spese di funzionamento del Comitato centrale sono effettuati anche a mezzo di ordine di accreditamento, firmato dal presidente dello stesso Comitato centrale, emesso a favore del proprio cassiere, da nominare ai sensi del regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Castelli, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed

assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 57

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulare le leggi ed emanare i decreti aventi di legge e i regolamenti.
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, così recita:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;".
- La legge 6 giugno 1974, n. 298, recante: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1974, n. 200.
- Il decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, recante: "Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma primo, della legge 30 marzo 1987, n. 132, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1987.
- L'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1993, n. 123, così recita:
"Art. 2. - 1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, sarà disciplinato il sistema di gestione delle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori e delle relative spese sostenute per i comitati provinciali.
2. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà prevedere che le somme versate dagli autotrasportatori saranno utilizzate esclusivamente per la tenuta degli albi provinciali, nonché la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo e alla portata dei veicoli.
3. Nel regolamento di cui al comma 1 saranno altresì disciplinate le modalità di pagamento delle quote di cui al comma 2 e della rendicontazione delle spese sostenute dai comitati provinciali per l'Albo.
4. La composizione del comitato centrale e dei comitati provinciali sarà rideterminata con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, assicurando la maggioranza dei componenti ai rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante: "Regolamento recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1994, n. 291.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante: "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni" è pubblicato nel supplemento ordinario n. 209, alla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2002, n. 266.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 8. - 1. I Comitati centrale e provinciali, nell'ambito delle attribuzioni loro demandate, autorizzano l'impiego delle somme ed ordinano le spese nei limiti dei fondi loro assegnati e trasferiti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del presente regolamento sulla base della normativa contabile di attuazione, approvata con delibera del Comitato centrale d'intesa con la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
2. I pagamenti sono effettuati a mezzo di ordinativo diretto firmato dal presidente del Comitato centrale e di ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento firmati dal presidente del Comitato provinciale. I pagamenti relativi alle spese di funzionamento del comitato centrale sono effettuati anche a mezzo di ordine di accreditamento, firmato dal presidente dello stesso Comitato centrale, emesso a favore del proprio cassiere, da nominare ai sensi del regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri dell'amministrazioni dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.".