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DECRETO-LEGGE 28 novembre 1988, n. 511

Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/11/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 1989, n. 20 (in G.U. 28/01/1989, n.23).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2012)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  29-11-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Per l'anno 1988, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevata al 20,66 per cento la quota indicata alla lettera a) dell'articolo 8, comma primo, della legge 16 maggio 1970, n. 281.