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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1951, n. 1785

Richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali dell'Esercito in congedo illimitato.

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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  19-4-1952

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;
Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive modificazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Art. 1


Nell'anno 1952 potranno essere richiamati alle armi per istruzione tremilatrecento sottufficiali in congedo illimitato delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del Servizio automobilistico, appartenenti ad alcuni distretti militari dipendenti dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo, delle seguenti classi di leva:
per i marescialli dei tre gradi e gli aiutanti di battaglia, classe 1909 e successive;
per i sergenti maggiori e i sergenti, classe 1914 e successive.
Potranno, inoltre, essere richiamati Cinquecento sottufficiali delle Armi indicate al primo comma del presente articolo, prescindendo dalla classe di appartenenza, purché ancora soggetti ad obblighi militari.