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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 1994, n. 770

Regolamento concernente la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/4/1995
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  6-4-1995

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, riguardante la "razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
Visto l'art. 54 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare i commi 1, 2, 3 e 5;
Visto l'art. 3, commi 31, 32, 33 e 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, recante: "Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29";
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 7 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13 aprile 1994, recante: "Individuazione delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che partecipano alla trattativa per la definizione dell'accordo sindacale riguardante la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche";
Visto l'accordo raggiunto in data 8 aprile 1994 fra il Ministro pro-tempore per la funzione pubblica - delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri - e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale CGIL - CISL - UIL - CIDA - CONFEDIR - CONFSAL - CISAL - CISNAL - RdB/CUB;
Vista la lettera prot. n. 1368/94/8.93.5 del 23 giugno 1994 del Dipartimento della funzione pubblica, con la quale - ai sensi dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo n. 470/1993 - è stato chiesto alle amministrazioni regionali di esprimere, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'intesa, per gli aspetti di interesse regionale, in ordine allo schema di decreto concernente la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche;
Vista la deliberazione del 2 agosto 1994 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con la quale è stata espressa l'intesa delle amministrazioni regionali in ordine ai contenuti del citato schema di decreto;
Vista la comunicazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 5 agosto 1994 riguardante l'approvazione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito al regolamento concernente: "Nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 3, comma 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed all'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470";
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 27 ottobre 1994;

ADOTTA

Il seguente regolamento:

Art. 1

Area di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, dello stesso decreto legislativo.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, reca la "razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Si riporta il testo dell'art. 54, commi 1, 2, 3 e 5, del D.Lgs. n. 29/1993:
"Art. 54 (Aspettative e permessi sindacali). - 1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale.
2. I limiti di cui al comma 1 devono essere determinati tenendo conto, con riferimento a ciascun comparto ed area di contrattazione collettiva, della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri.
3. Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provvede, in proporzione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi dell'art. 47, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
4. (Omissis).
5. Contestualmente alla definizione della nuova normativa contenente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche. Con l'accordo di cui al comma 1 sono anche definiti tempi e modalità per l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, in materia di aspettative e permessi sindacali. Fino alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. Resta salva la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 e sono a tal fine aumentati di una unità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i contingenti attualmente previsti".
- I commi 31, 32, 33 e 34 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica", così dispongono:
"31. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti dagli accordi sindacali di comparto per il pubblico impiego, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento. È vietato il cumulo di permessi sindacali giornalieri e/o orari.
32. In tutti i comparti del pubblico impiego si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti pubblici iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle stesse.
33. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui all'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, deve essere certificata al capo del personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale è stato utilizzato il permesso.
34. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro cento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dà attuazione a quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni".
- Il D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, approva il regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
- Il comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, così dispone: "3. I comparti sono determinati e possono essere modificati, sulla base di accordi stipulati tra l'agenzia di cui all'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale.
Fino a quando non sia stata costituita l'agenzia, in rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato".
- Il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 7 aprile 1994 recante "Individuazione delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che partecipano alla trattativa per la definizione dell'accordo sindacale riguardante la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13 aprile 1994.
- L'accordo raggiunto in data 8 aprile 1994 fra il Ministro pro tempore per la funzione pubblica - delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri - e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale CGIL - CISL - UIL - CIDA - CONFEDIR - CONFSAL - CISAL - CISNAL - RDB/CUB, reca: "Accordo per la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 3, comma 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed all'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, del citato D.Lgs. n. 29/1993: "4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e quelli agli stessi equiparati per effetto dell'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287".