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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 ottobre 1994, n. 755

Regolamento recante disposizioni sulle modalità per il perseguimento dei fini della Riserva Fondo lire UNRRA e sui criteri di gestione del relativo patrimonio, in attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/2/1995
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  3-2-1995

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'accordo stipulato tra il Governo italiano e l'UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration - Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione) il 12 novembre 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019;
Visto l'art. V, 2) dell'accordo in cui viene previsto l'impiego della "Riserva" per una serie determinata di scopi fra i quali l'esecuzione di progetti che non siano già concordati con la UNRRA né rientranti nelle categorie indicate nell'allegato 1 purché tali programmi abbiano scopi di assistenza e riabilitazione;
Considerato che l'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno 1 settembre 1977, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ha assegnato alla Direzione generale dei servizi civili il proseguimento delle gestioni fuori bilancio in essere al 31 agosto 1977 presso la soppressa Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, organo gestore della "Riserva" UNRRA;
Visto lo scambio di note tra il Ministero degli affari esteri e l'UNICEF con cui viene rinnovato per il triennio 1994-1996 l'accordo stipulato tra il Governo italiano e lo stesso UNICEF per il funzionamento del Centro internazionale UNICEF di Firenze, accordo finanziato anche dal Ministero dell'interno;
Ravvisata l'esigenza di assicurare il reimpiego permanente delle disponibilità della soppressa gestione nei capitoli appositamente previsti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno;
Ravvisata altresì l'esigenza di adottare modalità di gestione che consentano la redditività del patrimonio mobiliare ed immobiliare che già costituiva la "Riserva" Fondo lire UNRRA, anche nell'intento di perseguire gli
scopi originari della "Riserva" così come stabiliti nell'accordo tra il Governo italiano e l'UNRRA del 12 novembre 1947;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2245/94 espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale e con il Ministro del tesoro;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Criteri per la gestione del patrimonio
1. La gestione del patrimonio della Riserva Fondo lire UNRRA, di seguito denominata Riserva, deve svolgersi in modo coerente con i fini di assistenza e riabilitazione assegnati alla Riserva dall'accordo tra il Governo italiano e l'UNRRA approvato con decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, e con gli altri fini indicati dall'art. 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.
2. I beni immobili appartenenti alla Riserva sono locati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici o a privati sulla base di canoni stabiliti dai competenti organi tecnici.
3. Le rendite finanziarie della Riserva sono utilizzate per le spese di ordinaria manutenzione degli immobili, ove a carico della Riserva stessa.
4. Le rendite finanziarie della Riserva e, in quanto necessario, i proventi della alienazione di beni mobili o immobili appartenenti alla Riserva sono utilizzati per la straordinaria manutenzione del patrimonio immobiliare.
5. Sono consentiti investimenti fruttiferi delle disponibilità della Riserva al solo scopo di realizzare nel tempo il costante perseguimento dei fini di cui al comma 1.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. V dell'accordo del 12 novembre 1947, reso esecutivo con D.Lgs. n. 1019/1948:
"Art. V (La Riserva). - 1. Ogni somma raccolta nel Fondo lire aldilà dell'ammontare totale di cinquantacinque miliardi di lire indicato nell'allegato I, costituirà la Riserva.
2. La Riserva sarà impiegata dal Governo con il seguente ordine di precedenza:
a) per il pagamento di qualsiasi residua passività dell'UNRRA ivi inclusi i reclami da parte di terzi originati da obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e da qualsiasi altra ragione;
b) per il pagamento delle spese sostenute in Italia in valuta italiana - e che ai sensi degli accordi stipulati tra il Governo e le singole Organizzazioni internazionali sono a carico del Governo - dalle Organizzazioni internazionali che succederanno all'UNRRA ivi incluse (ma non esclusivamente) l'Organizzazione internazionale per i profughi (I.R.O.), l'Organizzazione sanitaria mondiale (W.H.O.), l'Organizzazione per i viveri e l'agricoltura (F.A.O.) e il Fondo internazionale di emergenza per l'infanzia (I.C.E.F.). Le somme che a questo scopo dovranno essere stanziate dal Fondo lire saranno concordate dal Governo e dalle Organizzazioni internazionali interessate;
c) per fronteggiare possibili aumenti di costi che possano verificarsi per i progetti già concordati con l'UNRRA;
d) per l'esecuzione di progetti che non siano già concordati con l'UNRRA ma che rientrino nelle categorie indicate nell'allegato I, fermo restando quanto disposto nell'art. VII del presente accordo;
e) per l'esecuzione di progetti che non siano già concordati con l'UNRRA, né rientranti nelle categorie indicate nell'allegato I, purché tali programmi abbiano scopi di assistenza e di riabilitazione, e fermo restando quanto disposto dagli articoli VII e VIII del presente accordo.
3. Qualsiasi somma stanziata dalla Riserva per gli scopi enumerati nel precedente paragrafo 2) sarà in aggiunta agli esborsi annuali indicati nell'allegato I, e sarà pagabile a mano a mano che se ne manifesti la necessità, dall'Ente governativo di cui all'art. X del presente accordo".
- L'art. 3 del D.M. 1 settembre 1977 è così formulato:
"Art. 3. - La Direzione generale dei servizi civili provvede al proseguimento delle gestioni fuori bilancio, finanziaria e patrimoniale, in essere al 31 agosto 1977 presso l'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali fino alla chiusura delle gestioni stesse.
Le somme disponibili sui capitoli 4286 e 4287 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1977 affluiranno in apposito conto corrente intestato alla Direzione generale dei servizi civili, da istituire presso il Credito italiano esercente il servizio di tesoreria dell'ex Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali".
- La legge n. 559/1993 reca la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato. Si trascrive il testo del relativo art. 9:
"Art. 9 (Riserva Fondo lire UNRRA). - 1. I proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni facenti parte del patrimonio della Riserva Fondo lire UNRRA di cui all'accordo approvato con decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, ed ogni altra somma destinata alla Riserva medesima affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in misura non superiore a cinquecento milioni di lire per ciascun anno, e del Ministero dell'interno, rispettivamente, per il funzionamento del Centro nazionale per la tutela dell'infanzia e per il conseguimento degli ulteriori fini della Riserva.
2. Le eventuali disponibilità della soppressa gestione di cui al comma 1 sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli di spesa.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari sociali e del tesoro, sono stabiliti le modalità per il perseguimento dei fini della Riserva di cui al comma 1, nonché i criteri per la gestione del relativo patrimonio in modo da garantirne la coerenza con i fini predetti".
- Lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'UNICEF per il rinnovo triennale (10 agosto 1994-9 agosto 1996) dell'accordo che definisce i termini, le condizioni e il finanziamento per la costituzione di un Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia presso l'Istituto degli innocenti di Firenze, del 23 settembre 1986 è entrato in vigore il 21 luglio 1993.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 9 della legge n. 559/1993 si veda in nota alle premesse.