stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1999, n. 545

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/50/CE relativa all'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità, nel settore della navigazione interna.

nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  8-3-2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 96/50/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante: "Disposizioni derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997" ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato C;
Visti gli articoli da 49 a 53 del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1971, che ha istituito il titolo professionale di pilota motorista per il personale navigante della navigazione interna, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 25 marzo 1971;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1979, che ha istituito, tra l'altro, il titolo professionale di timoniere per il personale navigante della navigazione interna, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 31 agosto 1979;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332, recante norme relative agli accertamenti sanitari per l'iscrizione nelle matricole del personale navigante della navigazione interna e per il conseguimento dei rispettivi titoli professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 dell'11 giugno 1959, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sullo svolgimento degli esami e la composizione delle rispettive commissioni esaminatrici per il conferimento dei titoli professionali e delle qualifiche di autorizzato della navigazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 24, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 91/672/CEE, relativa al riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 maggio 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 1999;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) "autorità competente", i direttori degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano e di Venezia, individuati quali sedi di esame per il conseguimento dei titoli professionali dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 dell'11 giugno 1959, e successive modifiche e integrazioni, e incaricati del rilascio del certificato per la conduzione di navi nel settore della navigazione interna;
b) "conduttore di navi", la persona che assume il comando per la conduzione della nave sulle idrovie degli Stati membri dell'Unione europea e che è responsabile della navigazione a bordo;
c) "membro del personale di coperta", una persona che regolarmente partecipa alla conduzione ed alla tenuta del timone di una nave per la navigazione interna.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e di regolamenti.
- La direttiva 96/50/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 235 del 17 settembre 1996.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1995-1997)". L'art. 5 e l'allegato C così recitano:
"Art. 5 (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato). - 1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati previo parere delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2.
2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive anche se precedentemente trasposte, di cui le direttive comprese nell'allegato C costituiscano la modifica, l'aggiornamento od il completamento.
3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo, in deroga a quanto stabilito nell'art. 8, può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 2".
"Allegato C
(Omissis). 96/50/CE: direttiva del Consiglio del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna.
(Omissis)"
- L'art. 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 137, così recita:
"Art. 134 (Titoli professionali del personale). - Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:
a) capitano;
b) capo timoniere;
c) capo barca;
d) conduttore di motoscafi;
e) barcaiolo abilitato.
Per i servi di macchina i titoli professionali sono:
a) macchinista;
b) motorista.
Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alla lettera a), b), d), del primo comma e a), b) del secondo comma, possono essere autorizzati con apposita annotazione sul documento di abilitazione a prestare servizio su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.
I requisiti per il conseguimento dei titoli, i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo e le modalità del rilascio sono stabiliti da regolamento.
Il Ministro per i trasporti, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze dei trasporti, può determinare altre qualifiche relative all'esercizio della navigazione interna, stabilendo le condizioni e le modalità per il conseguimento dei relativi titoli professionali.
I limiti e le abilitazioni professionali del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti da leggi o regolamenti speciali".
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 28 giugno 1949, n. 631, reca: "Approvazione del regolamento per la navigazione interna". Gli articoli da 49 a 53 così recitano:
"Art. 49 (Capitano). - Per conseguire il titolo di capitano occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria del personale navigante;
2) aver compiuto i ventuno anni di età;
3) essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni alle quali abilita il titolo;
4) non aver riportato condanna due volte per ubriachezza o una volta per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, per un delitto contro la fede pubblica, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
5) aver compiuto gli studi dell'ordine medio;
6) aver effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta;
7) aver sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.
I sottufficiali di carriera della Marina militare in congedo, che hanno tenuto il comando di nave militare per almeno un anno, e che siano in possesso degli altri requisiti richiesti dal presente articolo, possono compensare un anno e dieci mesi del periodo di navigazione previsto dal numero 6) con un corrispondente periodo di navigazione marittima.
Analogamente possono conseguire il titolo di capitano gli iscritti fra la gente di mare di 1a categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti richiesti dal presente articolo, abbiano almeno la patente di padrone marittimo e un anno di comando di una nave mercantile.
Il capitano può assumere il comando di navi addette al trasporto o a rimorchio, salvo il disposto dell'art. 58 per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi".
"Art. 50 (Capo timoniere). - Per conseguire il titolo di capo timoniere, oltre quelli di cui ai numeri 1) a 4) dell'articolo precedente, occorrono i seguenti requisiti:
1) aver compiuto gli studi del corso superiore elementare;
2) aver effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta, di cui uno in qualità di timoniere;
3) aver àostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.
Il personale in congedo della Marina militare che ha raggiunto il grado di secondo capo nocchiere in carriera, e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo, può compensare una anno e dieci mesi del periodo di navigazione previsto a numero 2) con un corrispondente periodo di navigazione su nave militare o mercantile.
Analogamente possono conseguire il titolo di capo timoniere gli iscritti fra la gente di mare di 1a categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano almeno il titolo di "marinaio autorizzato .
Il capo timoniere può:
a) imbarcare in tale qualità su navi addette al trasporto o al rimorchio salvo il disposto dell'art. 58 per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi;
b) assumere il comando di navi addette al trasporto o a rimorchio, del tipo e della stazza stabiliti dal Ministro per i trasporti, salvo il disposto dell'art. 58 per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi".
"Art. 51 (Capo barca). - Per conseguire il titolo di capo barca, oltre quello di cui ai numeri 1) e 4) dell'art. 49, occorrono i seguenti requisiti:
1) aver compiuto gli studi del corso superiore elementare;
2) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta;
3) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.
Il personale in congedo della Marina militare che ha raggiunto almeno il grado di sergente nocchiere volontario e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo può compensare dieci mesi nel periodo di navigazione previsto dal punto 2) con un corrispondente periodo di navigazione su nave militare o mercantile.
Analogamente possono conseguire il titolo di capobarca gli iscritti fra gente di mare di 1a categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano almeno il titolo di "capobarca per il traffico dello Stato .
Il capo barca per l'ordinaria navigazione può comandare navi a vela o senza mezzi di propulsione propria, o navi con propulsione meccanica aventi una stazza lorda non superiore a cinquanta tonnellate".
"Art. 52 (Conduttori di motoscafi). - Per conseguire il titolo di conduttore di motoscafi, oltre quelli di cui ai numeri 1), 3) e 4) dell'art. 49, occorrono i seguenti requisiti:
1) avere compiuto i diciotto anni di età;
2) avere compiuto gli studi del corso superiore elementare;
3) avere effettuato sei mesi di navigazione, ovvero tre mesi di navigazione e avere seguito un corso specializzato riconosciuto dal Ministro per i trasporti;
4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.
Il personale in congedo della Marina militare che ha raggiunto almeno il grado di sotto capo nocchiere volontario, e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo, può compensare cinque mesi del periodo di navigazione previsto dal punto 3) con un corrispondente periodo di navigazione su nave militare o mercantile.
Analogamente possono conseguire il titolo di conduttore di motoscafi gli iscritti tra la gente di mare di 1a categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano almeno il titolo di "capo barca per il traffico locale o di "capo barca per la pesca limitata , con almeno sei mesi di effettiva navigazione su navi armate con ruolo di equipaggio.
Il conduttore di motoscafi può condurre motoscafi e imbarcazioni con motore amovibile addetti al trasporto, salvo il disposto dell'art. 58 per quanto riguarda i motoscafi adibiti a servizi pubblici di linea o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi".
"Art. 53 (Barcaiolo abilitato). - Per conseguire il titolo di barcaiolo abilitato occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante;
2) avere compiuto i diciotto anni di età;
3) saper leggere e scrivere;
4) avere effettuato sei mesi di navigazione in servizio di coperta.
Il personale volontario della Marina militare, in congedo appartenente alla categoria dei nocchieri, e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo, può conseguire il titolo di barcaiolo abilitato senza alcun periodo di tirocinio su navi per navigazione interna.
Analogamente possono conseguire il titolo di barcaiolo senza alcun tirocinio gli iscritti fra la gente di mare di 1a categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano la qualifica di "marinaio .
Il barcaiolo abilitato può condurre navi a vela o a remi di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate se addette al trasporto di cose e non superiore alle dieci tonnellate se addette al trasporto di persone, nella circoscrizione dell'ispettorato di porto di iscrizione e in quelle contigue quando sia a ciò autorizzato dall'ispettorato".
- La legge 23 agosto 1998, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". L'art. 17, comma 2, così recita:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, reca: "Norme sullo svolgimento degli esami e la composizione delle rispettive commissioni esaminatrici per il conferimento dei titoli professionali e delle qualifiche di "autorizzato della navigazione interna", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 dell'11 giugno 1959. L'art. 2 così recita:
"Art. 2. - Le sessioni degli esami per il conseguimento dei titoli professionali e delle qualifiche di autorizzato, di cui al precedente art. 1, sono stabilite nel modo seguente:
1) nella prima decade dei mesi di marzo, maggio e nell'ultima settimana di settembre di ogni anno presso l' ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano;
2) nella prima decade nei mesi di aprile, giugno e nell'ultima settimana di ottobre di ogni anno presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Venezia. Il giorno d'inizio degli esami viene fissato entro tali periodi dal Ministro per i trasporti con proprio decreto".