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DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 1999, n. 491

Istituzione di nuovi tribunali e revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino, a norma dell'articolo 1 della legge 5 maggio 1999, n. 155.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/01/2000)
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vigente al 20/04/2024
  • Articoli
  • Istituzione dei tribunali e delle procure della Repubblica di Tivoli
    e Giugliano in Campania e revisione dei circondari di Milano, Roma,
    Napoli, Palermo e Torino
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Testo in vigore dal:  11-1-2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 maggio 1999, n. 155, recante delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino;
Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254, recante delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive al decreto legislativo istitutivo del giudice unico di primo grado;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1999;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Istituzione del tribunale ordinario di Tivoli e revisione del
circondario dei tribunali compresi nel distretto della corte d'appello di Roma.
1. Nel distretto della corte di appello di Roma sono istituiti il tribunale ordinario di Tivoli, con giurisdizione sul territorio dei comuni di Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Camerata Nuova, Canterano, Casape, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Nespolo, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roviano, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, Turania, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano, nonché sui comuni attribuiti alle sezioni distaccate di Palestrina e Castelnuovo di Porto ai sensi del comma 2, e la procura della Repubblica presso il tribunale di Tivoli.
2. Nel circondario del tribunale di Tivoli sono istituite la sezione distaccata di Palestrina, avente giurisdizione sul territorio dei comuni attualmente ricompresi, ai sensi della tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nella sezione distaccata del tribunale di Roma, e la sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Monterotondo, Morlupo, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant'Oreste.
3. Al circondario del tribunale di Velletri è altresì attribuito il territorio dei comuni attualmente ricompresi, ai sensi della tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nella sezione distaccata di Frascati del tribunale di Roma; nel circondario del tribunale di Velletri è altresì istituita la sezione distaccata di Frascati, avente giurisdizione sul predetto territorio. Al circondario di Velletri e altresì attribuito il territorio dei comuni di Ardea e di Pomezia.
4. Al circondario del tribunale di Rieti e altresì attribuito il territorio dei comuni di Fiano Romano, Filacciano, Nazzano, Ponzano Romano, Torrita Tiberina.
5. Nel circondario del tribunale di Rieti e istituita la sezione distaccata di Poggio Mirteto, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Cantalupo in Sabina, Casperia, Castelnuovo di Farfa, Collevecchio, Configni, Cottanello, Fara in Sabina, Fiano Romano, Filacciano, Forano, Frasso Sabino, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Montopoli di Sabina, Nazzano, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Nativo, Ponzano Romano, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torri in Sabina, Torrita Tiberina, Vacone.
6. Al circondario del tribunale di Civitavecchia è altresì attribuito il territorio dei comuni attualmente ricompresi, al sensi della tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nella sezione distaccata di Bracciano del tribunale di Roma, nonché il territorio del comune di Fiumicino.
7. Nel circondario del tribunale di Civitavecchia è istituita la sezione distaccata di Bracciano, avente giurisdizione sul territorio attualmente individuato ai sensi della tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
8. Nel circondario del tribunale di Roma è istituita la sezione distaccata di Ostia, avente giurisdizione sul territorio della circoscrizione XIII del comune di Roma.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alla Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il "referendum" popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onoreficenze della Repubblica".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254:
"4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 3".
Nota all'art. 1:
- La tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), prevede il numero delle sedi delle corti di appello, dei tribunali e delle preture della Repubblica.