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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1969, n. 1283

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Santa Maria Maggiore", con sede in Treia.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  12-5-1970

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Macerata in data 5 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile "Santa Maria Maggiore" di Treia, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto deliberato dalla Congregazione di carità di Treia in data 28 luglio 1902;
Vista la nota dell'ente comunale di assistenza di Treia in data 25 settembre 1969, n. 5436, con la quale il presidente dell'ente dichiara che non sono stati reperiti, agli atti dell'ufficio, statuti del citato ospedale approvati con decreto reale o presidenziale;
Considerato che, come risulta dallo statuto dell'ospedale e dalla suddetta nota dell'ente comunale di assistenza, l'amministrazione dell'ospedale "Santa Maria Maggiore", pur affidata alla Congregazione di carità, ha conservato distinti lo scopo e la contabilità;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale "Santa Maria Maggiore", con sede in Treia (Macerata), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Macerata;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Treia;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente deliberato dalla Congregazione di carità di Treia in data 28 luglio 1902.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1969

SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1970

Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 170. - CARUSO