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REGIO DECRETO 17 dicembre 1871, n. CLXXIV (174)

Che modifica lo statuto della Società di colonizzazione della Sardegna. (7100174R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1872
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  27-1-1872

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la deliberazione 22 novembre 1871, adottata per alcune modificazioni dello statuto dall'assemblea generale degli azionisti della Società anonima per azioni al portatore, sedente in Genova sotto il titolo di Società di colonizzazione per la Sardegna;
Visto lo statuto di detta Società, approvato e modificato coi Regi Decreti 17 marzo e 29 settembre 1870, n. MMCCCLIII e MMCCCCLII;
Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;
Visti i Reali Decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla

proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Ai termini della citata deliberazione sociale 22 novembre 1871, sono recate allo statuto della Società per la colonizzazione della Sardegna le modificazioni seguenti:

A) In fine dell'articolo 4 sono aggiunte queste parole: «potrà essere prorogata, salvo l'approvazione governativa, per voto degli azionisti; e potrà anche per voto degli azionisti medesimi fondersi con altre Società aventi lo stesso scopo della colonizzazione della Sardegna.»

B) In fine dello statuto è aggiunto un articolo addizionale col n. 55, che è il seguente:

«Articolo 55. Quando la prima serie di azioni, di cui all'articolo 5, sarà coperta e pagata, il capitale sociale, per deliberazione del Consiglio di amministrazione a ciò specialmente autorizzato dall'assemblea generale, potrà essere aumentato per l'incremento della colonia, mediante l'emissione progressiva di altre serie di azioni sino al compimento di 20,000 formanti 5,000,000, salvo sempre per questo e per ogni ulteriore aumento di capitale l'approvazione governativa.

Tali azioni di nuova emissione saranno pagabili, derogando a quanto stabilisce l'articolo 6, per un decimo all'atto della sottoscrizione verso consegna di una ricevuta provvisoria, due decimi dopo un mese verso consegna dell'azione nominativa, e per gli altri sette decimi, dietro invito del Consiglio di amministrazione, ad intervallo non minore di un mese dall'uno all'altro decimo. Ad ogni versamento verrà rilasciata una quitanza inserita nell'azione nominativa.»

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 17 dicembre 1871.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei mali addì 4 gennaio 1872

Reg. 58 Atti del Governo a c. 114. Ayres.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.

Castagnola.