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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 8 dicembre 1918, n. 2030

Che autorizza la Cassa nazionale di previdenza ad accreditare a favore degli operai, inscritti alla Cassa medesima e richiamati alle armi, il contributo minimo relativo all'anno 1918. (018U2030)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1919
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  8-2-1919

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata:
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Veduti i decreti Luogotenenziali 28 febbraio 1916, n. 264, 19 ottobre 1916, n. 1458 e 31 dicembre 1917, n. 2130 coi quali furono adottati provvedimenti per l'anno 1915 e per l'anno 1916 e per l'anno 1917, a favore degli operai chiamati alle armi, inscritti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai;
Ritenuta la necessità di prorogare i detti provvedimenti anche per l'anno 1918;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai è autorizzata ad accreditare, a favore degli operai inscritti i quali si trovino sotto le armi, il contributo minimo relativo all'anno 1918, oltre alla quota ordinaria di concorso di cui all'art. 14 della legge (testo unico) 31 maggio 1907, numero 376.

In apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'anno 1918-919 sarà stanziato un fondo di L. 400,000 per il rimborso alla Cassa dei detti contributi, che saranno versati per l'anno 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO - CIUFFELLI - NITTI.

Visto, il guardasigilli: SACCHI.