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DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 444

Disposizioni per la promozione a capoguardia di 2° classe nel corpo degli agenti di custodia. (044U0444)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1945
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  8-2-1945

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto del Ministro per la giustizia 26 gennaio 1943, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio successivo, col quale venne bandito un esame di concorso per 50 posti di capiguardia di 2a classe nel Corpo degli agenti di custodia, ai sensi degli articoli 28 e seguenti del regolamento per il Corpo, approvato con R. decreto 30 dicembre 1937, n. 2584;
Atteso che di detto concorso sono state espletate le prove scritte in consegna del decreto del Ministro per la giustizia 21 giugno 1943, registrato alla Corte dei conti 28 luglio 1943;
Considerato che non è possibile procedere all'espletamento delle prove orali per le difficoltà derivanti dall'attuale stato di guerra;
Ritenuta la necessità ed urgenza di procedere alla copertura dei posti per potere disporre di graduati per la necessità del servizio degli Istituti di prevenzione e di pena;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



In deroga agli articoli 29 e 31 del R. decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, la graduatoria dei vincitori del concorso per 50 posti di capoguardia di 2a classe nel Corpo degli agenti di custodia, bandito con decreto del Ministro per la giustizia del 26 gennaio 1943, sarà formato in base ai risultati delle sulle prove scritte, secondo la votazione riportata nelle medesime dai candidati, salvo le preferenze, a parità di voti, stabiliti dalle leggi in vigore, esclusi però i benefici derivanti da disposizioni di leggi o regolamenti che stabiliscono diritti e preferenze per meriti fascisti o demografici.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi - Tupini - Soleri

Visto, il guardasigilli: Tupini

Registrato alla corte dei conti, addì 7 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 54. - Petia