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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1997, n. 479

Regolamento recante modifiche agli articoli 239 e 240, concernenti la revisione degli autoveicoli, del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-1-1998
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  30-1-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo 3, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, sono emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;
Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

a) all'ultimo periodo del comma 3 le parole: "all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122." sono sostituite da: "all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 26 settembre 1996, n. 507, riguardanti le attività indicate al comma 2, lettera a).";
b) al comma 4, la lettera a) è così sostituita:
" a) deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il raggruppamento di cui alla successiva lettera b). Detta officina può essere situata in comune diverso, anche se di diversa provincia, da quello, o da quelli, in cui hanno sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purché tutti detti comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno sia compreso nell'ambito della provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione. Qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti;";
c) al comma 4, lettera d.3), le parole: "all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122" sono sostituite da: "all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 26 settembre 1996, n. 507".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 122/1992, come modificato dalla legge n. 507/1996, è il seguente:
"Art. 3. - 1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 2, l'impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti seguenti:
a) (abrogata dalla legge n. 507/1996);
b) (abrogata dalla legge n. 507/1996);
c) designazione di un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell'impresa, per ciascuna delle attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'art. 2, in possesso dei requisiti personali e tecnicoprofessionali di cui all'art. 7;
d) sede dell'impresa nella provincia cui si riferisce il registro delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione nel quale viene chiesta l'iscrizione.
2. La perdita di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro di cui all'art. 2".
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 507/1996, è il seguente:
"1. La dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione, è stabilita ed aggiornata con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con cadenza biennale".