stai visualizzando l'atto

LEGGE 3 dicembre 1922, n. 1828

Che converte in legge il R. decreto 17 agosto 1919, n. 1629, concernente il pagamento delle indennità per risarcimento dei danni di guerra, per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli intendenti di finanza i fondi necessari, con facoltà di eccedere non oltre un milione il limite di somma stabilito dall'art. 50 del testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2017 (serie 3a) per la emissione dei relativi mandati. (022U1828)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
vigente al 19/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  16-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))