Che converte in legge il R. decreto 17 agosto 1919, n. 1629,
concernente il pagamento delle indennità per risarcimento dei danni
di guerra, per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione
degli intendenti di finanza i fondi necessari, con facoltà di
eccedere non oltre un milione il limite di somma stabilito dall'art.
50 del testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2017 (serie 3a)
per la emissione dei relativi mandati. (022U1828)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1923
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)