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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1257

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

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vigente al 18/04/2024
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Testo in vigore dal:  3-9-1978

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 228, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in ortopedia.

Scuola di specializzazione in ortopedia

Art. 229. - La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specializzazione in ortopedia. Direttore della scuola è un professore ordinario dell'istituto di clinica ortopedica.
Il corso ha durata di cinque anni.
Potranno essere ammessi alla scuola soltanto i laureati in medicina e chirurgia.
Il numero degli iscritti non potrà superare il numero di venti complessivamente.
Art. 230. - La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola, per un periodo di almeno dieci mesi per anno accademico. È in facoltà del direttore della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte di cliniche ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione o che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia e traumatologia di ospedali regionali o provinciali; per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola, può essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno.
Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni alla durata degli studi. Gli insegnamenti si svolgeranno con indirizzo prevalentemente pratico e dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento dovrà anche svolgersi un corso regolare di lezioni, il cui numero verrà fissato nell'allegato piano idi studio.
Art. 231. - Il piano di studi della scuola di specializzazione in ortopedia è il seguente:
1° Anno:
Insegnamento pratico:
chirurgia generale;
pronto soccorso generale;
fisioterapia.
Insegnamento teorico:
anatomia dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato locomotore;
semeiotica ortopedica;
nozioni di chirurgia generale;
bioingegneria dell'apparato locomotore I.
2° Anno:
Insegnamento pratico:
chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore);
reparti di pronto soccorso traumatologico;
reparti di ortopedia e traumatologia.
Insegnamento teorico:
anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore I;
patologia dell'apparato locomotore I;
clinica ortopedica I;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
radiologia I;
nozioni di chirurgia d'urgenza e p.s.;
bioingegneria dell'apparato locomotore II.
3° Anno:
Insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi).
Insegnamenti teorici:
anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore II; patologia dell'apparato locomotore II;
clinica ortopedica II;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
radiologia II;
tecnica operatoria I;
apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati;
elementi di reumatologia.
4° Anno:
Insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori).
Insegnamenti teorici:
patologia dell'apparato locomotore III;
clinica ortopedica III;
traumatologia dell'apparato locomotore III;
tecnica operatoria II;
fisiokinesiterapia;
neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
nozioni di medicina legale.
5° Anno:
Insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);
officine ortopediche.
Insegnamenti teorici:
patologia dell'apparato locomotore IV;
clinica ortopedica IV;
traumatologia dell'apparato locomotore IV;
tecnica operatoria III;
fisioterapia.
Art. 232. - Gli esami si svolgeranno per singole materie. Gli esami di clinica ortopedica e traumatologica, di tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica, di radiodiagnostica, saranno teorici e pratici. Per l'ammissione al corso successivo è obbligatorio il superamento degli esami delle materie di ciascun corso.
Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato dovrà presentare una tesi a stampa o dattiloscritta su un argomento della specialità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1978

Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 2