stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. 1356

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  24-3-1972

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta intese ad ottenere l'istituzione del corso di laurea in sociologia presso la facoltà di lettere e filosofia;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Napoli è istituito il corso di laurea in sociologia. Tale nuovo corso di laurea comincerà a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1971-72 con il primo anno di corso. Negli anni accademici successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al primo.
Alla fine del corso di studi viene rilasciata la laurea in sociologia.
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è modificato come appresso.
L'art. 88 è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 88. - La facoltà di lettere e filosofia conferisce esclusivamente:
La laurea in lettere;
La laurea in filosofia;
La laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo);
La laurea in sociologia.

Dopo

l'art. 101 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in sociologia. LAUREA IN SOCIOLOGIA

Art. 1

Art. 102. - Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in sociologia sono i seguenti:
Insegnamenti fondamentali:

1) Sociologia (biennale);
2) Un insegnamento scelto fra i seguenti: storia della filosofia o storia della filosofia moderna e contemporanea;
3) Filosofia morale;
4) Antropologia culturale;
5) Un insegnamento scelto fra i seguenti: storia moderna o storia contemporanea;
6) Logica;
7) Metodologia e tecnica della ricerca sociale;
8) Statistica;
9) Psicologia;
10) Storia della sociologia;
11) Psicologia sociale.

Insegnamenti complementari:
1) Sociologia politica;
2) Sociologia economica;
3) Sociologia dei gruppi;
4) Sociologia della comunicazione;
5) Sociologia della conoscenza;
6) Metodologia delle scienze umane;
7) Sociologia industriale;
8) Sociologia del lavoro;
9) Filosofia del diritto;
10) Sociologia dell'educazione;
11) Sociologia della religione;
12) Sociologia del diritto;
13) Sociologia dell'arte e della letteratura;
14) Filosofia della storia;
15) Filosofia della scienza;
16) Filosofia del linguaggio;
17) Etnologia;
18) Filosofia teoretica;
19) Storia della filosofia moderna e contemporanea;
20) Storia delle dottrine politiche;
21) Estetica;
22) Filosofia della religione;
23) Linguistica generale;
24) Economia aziendale;
25) Economia politica;
26) Storia economica;
27) Storia delle dottrine economiche;
28) Storia contemporanea;
29) Legislazione sociale;
30) Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa;
31) Demografia;
32) Psicologia dell'età evolutiva;
33) Psicologia dinamica;
34) Sociolinguistica;
35) Una lingua e letteratura straniera moderna.

Art. 103. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno otto degli insegnamenti complementari, previa approvazione del preside della facoltà. La sociologia deve essere seguita per un biennio, e due degli insegnamenti fondamentali possono essere biennalizzati, nel qual caso lo studente può ridurre di due gli insegnamenti complementari che deve seguire.
Art. 104. - La durata del corso di laurea è di quattro anni.
Titolo di ammissione: quello consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
Gli insegnamenti fondamentali di sociologia (biennale), psicologia, logica, statistica, storia moderna saranno seguiti dallo studente nel primo anno di corso. Alla fine di esso lo studente presenterà il piano di studi che intende seguire per i tre anni seguenti, facendolo firmare da uno dei professori delle materie fondamentali, col quale si sarà consultato al riguardo.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno otto degli insegnamenti complementari, previa approvazione del preside della facoltà. La sociologia deve essere seguita per un biennio, e due degli insegnamenti fondamentali possono essere biennalizzati, nel qual caso lo studente può ridurre di due gli insegnamenti complementari che deve seguire. La dissertazione di laurea, con la quale il corso di studi si conclude, potrà essere sostenuta in una qualsiasi delle discipline scelte dallo studente nel suo piano di studi. Solo ove lo studente lo desideri, essa sarà compilata in lingua diversa dall'italiano.
Art. 105. - Coloro che sono già in possesso della laurea in lettere, in filosofia, in lingue e letterature straniere moderne, in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in materie letterarie e in pedagogia, e che desiderano iscriversi al corso di laurea in sociologia, vengono ammessi al terzo anno di esso.
Gli esami da essi sostenuti nei loro precedenti corsi di studio e rientranti tra le materie fondamentali o complementari di cui all'art. 102 sono convalidati ipso facto ai fini del conseguimento della nuova laurea. Il numero degli esami ancora necessari per il rispetto delle norme fissate dall'art. 103 viene ripartito in due anni secondo un piano presentato dallo studente e per il quale valgono le norme fissate dall'art. 104. Se il numero degli esami ancora necessari è superiore a 12, nonché nel caso in cui sia egli stesso a farne richiesta, lo studente viene ammesso al secondo anno anziché al terzo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1971

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972

Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 60. - VALENTINI