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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1952, n. 4551

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal:  27-5-1953

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, modificato con regi decreti 26 ottobre 1940 n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557 2 5 settembre 1942, numero 1120; e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612; 23 settembre 1949, numero 931; 30 ottobre 1949, n: 1059; 5 aprile 1950, numero 284; 30 ottobre 1950, n. 1277; 31 ottobre 1950, n. 1311; 18 aprile 1951, n. 934; 30 luglio 1951, n. 1304 e 27 ottobre 1951, n. 1680;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità, accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'attuale art. 28, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione di un Istituto di storia economico-sociale, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Istituto di storia economico-sociale
Art. 49. - Alla cattedra di storia economica della Facoltà di economia e commercio è annesso un Istituto di storia economica e sociale, ordinato come seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674,
Art. 50. - L'Istituto ha il fine di promuovere ed agevolare studi e ricerche nel campo della storia economico-sociale.
Art. 51. - Per il raggiungimento di tali fini l'Istituto dispone di una biblioteca specializzata, organizza discussioni, conferenze, pubblicazioni, raccolta di materia le bibliografico, documenti d'archivio, microfilm, organizza e sussidia viaggi e permanenze all'interno ed all'estero.
Art. 52. - Direttore dell'istituto è di diritto il titolare della cattedra di storia economica della Università di Napoli ed, in caso di vacanza chi lo sostituisce nell'insegnamento ufficiale della storia economica.
Art. 53. - All'Istituto di storia economica e sociale sono addetti un assistente ed un subalterno, entrambi di ruolo. L'assistente cui sono affidati compiti scientifici e didattici inerenti al suo ufficio, avrà cura altresì della biblioteca dell'Istituto
Art. 54. - Gli studenti della Facoltà iscritti alla, storia economica, nonché i laureati in detta disciplina, possono partecipare a conferenze ed a discussioni scientifiche ed in generale servirsi di tutti i mezzi di studio offerti dall'Istituto.
Art. 55. - L'Istituto potrà eventualmente disporre di borse di studio che vengono conferite dal Consiglio della facoltà di economia e commercio, in base alle modalità che saranno da esso stabilite e alle disposizioni dei fondatori.

Dopo

l'attuale art. 149, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione di una scuola di perfezionamento per bibliotecari ed archivisti, annessa alla Facoltà di lettere e filosofia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi; Scuola di perfezionamento per bibliotecari e archivisti

Art. 1

Art. 150. - Alla scuola possono iscriversi i laureati in lettere, in filosofia, in giurisprudenza, in scienze politiche ed in materie letterarie.
Il corso degli studi della predetta, scuola ha la durata di due anni ed è diviso in due sezioni:
rispettivamente per bibliotecari e per archivisti.
Art. 151. - Sono insegnamenti fondamentali:
1) Archivistica;
2) Bibliografia;
3) Catalogazione, ordinamento generale e servizi di biblioteca;
4) Diplomatica;
5) Paleografia latina;
6) storia medioevale;
7) Storia Moderna;
8) Storia del risorgimento;
9) Storia degli ordinamenti amministrativi e giudiziari degli Stati italiani;
10) Storia del libro.
Sono insegnamenti complementari:
1) Filologia romanza;
2) Latino medioevale;
3) Paleografia greca e papirologia;
4) Storia della miniatura e delle illustrazioni del manoscritto e del libro.
Art. 152. - Per essere ammessi agli esami di diploma gli iscritti alla scuola devono aver superato:
a) gli iscritti al corso bibliotecari:
1) esami biennali di profitto in bibliografia, in catalogazione, ordinamento generale e servizi di biblioteca, in paleografia latina;
2) esami annuali di profitto in archivistica, in storia medioevale, in storia moderna, in storia del risorgimento, in storia del libro e in uno degli insegnamenti complementari a scelta;
b) gli iscritti al corso di archivisti:
1) esami biennali di profitto in archivistica, in diplomatica, in paleografia latina;
2) esami annuali di profitto in bibliografia, in storia medioevale, in storia moderna, in storia del risorgimento, in storia degli ordinamenti amministrativi e giudiziari degli Stati italiani, in storia del libro e in uno degli insegnamenti complementari a scelta.
Art. 153. - L'esame di diploma per ognuna delle specializzazioni consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione su di un tema attinente ad uno degli insegnamenti indicati (e per i complementari, quello prescelto). Tale tema deve essere stato approvato l'anno precedente dal Consiglio direttivo della scuola.
Art. 154. - Gli iscritti sono tenuti a pagare le seguenti tasse e sopratasse scolastiche:

tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 14.000 tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 sopratassa annuale per esami di profitto . . . . . . . . L. 6.000 sopratassa per esami di diploma. . . . . . . . . . . . . L. 2.000
La ripartizione delle tasse di immatricolazione e di iscrizione è determinata dal Consiglio di amministrazione.
Attuale art. 184. - Agli insegnamenti della scuola di perfezionamento in pediatria, sono aggiunti i seguenti:
6) Patologia della seconda e terza infanzia (1° anno);
10) Malattie dermatologiche dell'infanzia (2° anno).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stati, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1952

EINAUDI

SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 68. - PALLA