stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 2018, n. 10

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di esercizio delle funzioni notarili in provincia di Bolzano. (18G00030)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/2018
nascondi
vigente al 29/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  3-3-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari», e, in particolare, l'articolo 31;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante «Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili» e successive modificazioni;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modificazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente l'uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari
1. All'articolo 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dopo le parole: «nella provincia di Bolzano», sono inserite le seguenti: «e per l'esercizio nella stessa Provincia delle funzioni notarili ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche,».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Minniti, Ministro dell'interno

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1989, n. 105.
Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto, conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ( Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è citato nella nota al titolo. Si riporta il testo vigente dell'art. 31, come integrato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 31. - 1. Per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano e per l'esercizio nella stessa Provincia delle funzioni notarili ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche, al notaio è richiesta la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.
1-bis. Le sedi notarili in provincia di Bolzano sono assegnate ai candidati risultati vincitori nei concorsi nazionali e in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al comma 1. In caso di permanenza di sedi vacanti, i posti sono coperti con trasferimenti di notai in esercizio ovvero, in subordine, con nomina di candidati risultati idonei in detti concorsi nazionali e in possesso del predetto attestato di bilinguismo.
1-ter. Qualora i posti vacanti non vengano coperti con le procedure di cui al comma 2, sono banditi dal Ministero della giustizia appositi concorsi cui possono partecipare candidati in possesso del medesimo attestato di bilinguismo. La commissione d'esame di cui agli articoli 13 e 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è composta da cinque membri che conoscano adeguatamente la lingua italiana e la lingua tedesca, scelti da un elenco predisposto dal Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale del notariato. Le prove si svolgono a Roma con i medesimi criteri e procedure previsti per i concorsi nazionali e devono tenere conto delle particolari discipline in materia di diritto civile e amministrativo vigenti nella provincia di Bolzano. I notai nominati a seguito di concorsi nazionali nei quali sono risultati idonei e i notai nominati a seguito dell'apposito concorso di cui al presente comma, assegnati ad una sede nella provincia di Bolzano, possono essere trasferiti ad altra sede sita nella medesima provincia solo dopo tre anni dall'assegnazione e ad altra sede sita fuori dalla provincia solo dopo dieci anni dalla assegnazione stessa.».
- La legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1913, n. 55.
- Il testo vigente dell'art. 107 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è il seguente:
«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è riportato integralmente nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 26, secondo comma, della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89:
«Art. 26. - (Omissis).
Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell'art. 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello se tale distretto comprende più regioni.
(Omissis).».