stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 2002, n. 309

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente l'esercizio del diritto di voto per le elezioni dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano, nonchè per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano, a seguito della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Articoli
  • Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto
    per il Consiglio provinciale di Trento
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto
    nella provincia di Bolzano
  • 5
  • Disposizioni comuni e finali
  • 6
  • 7
Testo in vigore dal:  23-2-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 50, è sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento). - 1. Sono elettori del Consiglio provinciale di Trento i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione, che non si trovano in alcuna delle condizioni previste nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, e che alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) risiedono nella provincia di Trento ininterrottamente da almeno un anno;
b) risiedono nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ininterrottamente da almeno quattro anni dei quali più di due, anche non continuativi, nella provincia di Trento;
c) risiedono nella provincia di Trento e ininterrottamente da almeno quattro anni nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, avendo risieduto per un periodo di due anni, anche non continuativi, nella provincia di Trento;
d) dopo aver risieduto ininterrottamente per almeno un anno nella provincia di Trento hanno di qui trasferito la propria residenza nella provincia di Bolzano, senza avervi maturato il diritto di voto;
e) risiedono nella regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste senza avervi maturato il diritto di voto avendovi trasferito la residenza dalla provincia di Trento dove hanno maturato uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) risiedono nella provincia di Trento, avendovi nuovamente trasferito la residenza dalla regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, senza aver ivi acquisito il diritto elettorale attivo per il Consiglio regionale e prima del trasferimento avevano maturato uno dei requisiti previsti alle lettere a), b), c) e d);
g) sono elettori residenti all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 4.
2. I cittadini cancellati dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità accertata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono elettori del Consiglio provinciale di Trento purché si rendano nuovamente reperibili e siano stati in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo di cui al comma l alla data della cancellazione.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2001.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e di Bolzano e funzioni regionali), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1973, n. 84.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 50 (Esercizio del diritto di voto per le elezioni del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonché per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 (S.O.) del 31 marzo 1973.
- Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:
"Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano.
Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.".
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 50, è citato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è il seguente:
"Art. 2. - 1. Non sono elettori:
a) coloro che sono dichiarati falliti finchè dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finchè durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'art. 215 del codice penale, finchè durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.
2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.".
- Si riporta il testo della lettera c), del comma 1, dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223:
"1. - La cancellazione dell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
a) - b) Omissis;
c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi trenta giorni.".