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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 1991, n. 444

Regolamento recante adeguamento delle competenze e dell'organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-02-1992
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  23-2-1992

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 1 e 27 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto l'art. 8 della legge 5 giugno 1990, n. 135, recante "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS";
Visto l'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante "Legge- quadro sul volontariato";
Visti l'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 5, della legge 19 luglio 1991, n. 216, recante "Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose";
Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo";
Vista la legge 22 novembre 1990, n. 354, recante "Istituzione della commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione";
Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 1990, n. 109, recante "Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Considerata l'opportunità di integrare le competenze del Dipartimento per gli affari sociali con le nuove attribuzioni derivanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalle predette disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, alla legge n. 266 del 1991 e alla legge n. 216 del 1991, data l'omogeneità con quelle di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 109 del 1990 e di modificare conformemente l'organizzazione interna del predetto Dipartimento, assicurando altresì un collegamento tra il comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga ed il comitato interministeriale per la lotta all'AIDS;
Considerato altresì che le attività del Dipartimento corrispondono a funzioni attribuite al Ministro per gli affari sociali dalla legge e per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 21 novembre 1991;
D'intesa con il Ministro per gli affari sociali;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 109, di cui alle premesse, sono così sostituiti:
"Art. 2 (Competenze). - 1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:
a) il coordinamento delle iniziative conoscitive, di proposizione e di elaborazione progettuale inerenti alle problematiche sociali emergenti;
b) studi e proposte di riforma in materia di servizi sociali, con particolare riguardo alle problematiche relative alla famiglia, alla terza età, ai cittadini disabili e all'emarginazione;
c) i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e locali, nonché con gli organismi operanti, nelle materie di interesse del Dipartimento, in Italia e all'estero;
d) l'informazione, gli studi e le iniziative in materia di problemi dell'età minore e giovanile, associazionismo sociale e volontariato, anche coordinando l'attività di amministrazioni ed enti pubblici, nonché i rapporti del settore;
e) il coordinamento dell'attività di amministrazioni, enti ed istituzioni competenti nell'impiego degli obiettori di coscienza nell'ambito dei servizi sociali;
f) l'attività di segreteria per la commissione per l'esame istruttorio dei progetti da finanziare con il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, per il comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga e per il comitato interministeriale per la lotta all'AIDS; l'attività di documentazione riguardante i progetti nonché l'attuazione delle deliberazioni ad essi relative; la gestione del Fondo e delle risorse finanziarie connesse;
g) l'informazione sulle forme di tossicodipendenza e il coordinamento delle relazioni con le strutture pubbliche operanti per la prevenzione, il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, con le comunità terapeutiche ed i centri di accoglienza;
h) la predisposizione delle relazioni al Parlamento, ove previste, e la responsabilità organizzativa degli anni internazionali promossi nelle tematiche sociali;
i) l'elaborazione di progetti pilota nel campo delle politiche di benessere sociale e l'informazione sullo stato delle iniziative concernenti la politica sociale, i criteri della spesa sociale ed i relativi strumenti di intervento;
l) la costituzione di una banca-dati, anche in collegamento con le amministrazioni statali e gli enti pubblici interessati, nei settori dei servizi sociali e delle problematiche sociali;
m) l'attuazione della legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché della legge 19 luglio 1991, n. 216, per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
n) la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato e la gestione tecnico-amministrativa del Fondo per il volontariato;
o) gli affari generali ed i compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione attribuita dalla legge o delegata al Ministro per gli affari sociali nonché all'attività di organi collegiali operanti presso il Dipartimento; l'organizzazione e le attività strumentali al funzionamento del Dipartimento nonché, con il coordinamento del Segretariato generale, gli affari relativi a personale, beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento, gli adempimenti in materia contabile e finanziaria attribuiti al Ministro per gli affari sociali.
Art. 3 (Organizzazione) . - 1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:
ufficio per le problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati;
ufficio per le problematiche minorili, per il servizio civile e del volontariato;
ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze;
ufficio affari generali, studi e documentazione.
2. L'ufficio per le problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere a) e b), e si articola nei seguenti servizi: servizio per le iniziative a favore della famiglia;
servizio per gli interventi a favore della terza età;
servizio per i diritti dei cittadini disabili e i problemi dell'emarginazione.
3. L'ufficio per le problematiche minorili, per il servizio civile e del volontariato provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere d), e), l), m) e n), e si articola nei seguenti servizi:
servizio per gli interventi a favore dei minori e dei giovani;
servizio per le iniziative riguardanti gli obiettori di coscienza; servizio per l'associazionismo e la cooperazione di solidarietà sociale;
servizio per il volontariato.
4. L'ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere f) e g), e si articola nei seguenti servizi:
servizio per l'istruzione e l'attuazione dei progetti;
servizio di valutazione tecnica e di informazione;
servizio per la gestione amministrativa e contabile del Fondo.
5. L'ufficio affari generali, studi e documentazione provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere c), h), i) ed o), e si articola nei seguenti servizi:
servizio affari generali e finanziari;
servizio studi e documentazione;
servizio relazioni esterne ed internazionali;
servizio organi collegiali".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 dicembre 1991

Il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:

a) il coordinamento delle iniziative conoscitive, di proposizione e di elaborazione progettuale inerenti alle problematiche sociali emergenti;

b) studi e proposte di riforma in materia di servizi sociali, con

particolare riguardo alle problematiche relative alla famiglia, alla

terza età, ai cittadini disabili e all'emarginazione;

c) i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e locali,

nonché con gli organismi operanti, nelle materie di interesse del

Dipartimento, in Italia e all'estero;

d) l'informazione, gli studi e le iniziative in materia di

problemi dell'età minore e giovanile, associazionismo sociale e

volontariato, anche coordinando l'attività di amministrazioni ed

enti pubblici, nonché i rapporti del settore;

e) il coordinamento dell'attività di amministrazioni, enti ed istituzioni competenti nell'impiego degli obiettori di coscienza nell'ambito dei servizi sociali; f) l'attività di segreteria per la commissione per l'esame istruttorio dei progetti da finanziare con il Fondo nazionale di

intervento per la lotta alla droga, per il comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga e per il comitato interministeriale per la lotta all'AIDS; l'attività di documentazione riguardante i progetti nonché l'attuazione delle deliberazioni ad essi relative; la gestione del Fondo e delle risorse finanziarie connesse; g) l'informazione sulle forme di tossicodipendenza e il coordinamento delle relazioni con le strutture pubbliche operanti per

la prevenzione, il recupero ed il reinserimento sociale dei

tossicodipendenti, con le comunità terapeutiche ed i centri di accoglienza;

h) la predisposizione delle relazioni al Parlamento, ove

previste, e la responsabilità organizzativa degli anni internazionali promossi nelle tematiche sociali; i) l'elaborazione di progetti pilota nel campo delle politiche di benessere sociale e l'informazione sullo stato delle iniziative

concernenti la politica sociale, i criteri della spesa sociale ed i relativi strumenti di intervento;

l) la costituzione di una banca-dati, anche in collegamento con

le amministrazioni statali e gli enti pubblici interessati, nei settori dei servizi sociali e delle problematiche sociali;

m) l'attuazione della legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché della

legge 19 luglio 1991, n. 216, per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

n) la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato e la gestione tecnico-amministrativa del Fondo per il volontariato; o) gli affari generali ed i compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione attribuita dalla legge o delegata al Ministro per gli affari sociali nonché all'attività di organi collegiali operanti presso il Dipartimento; l'organizzazione e le attività

strumentali al funzionamento del Dipartimento nonché, con il

coordinamento del Segretariato generale, gli affari relativi a

personale, beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento, gli adempimenti in materia contabile e finanziaria attribuiti al Ministro per gli affari sociali. Art. 3 (Organizzazione) . - 1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:

ufficio per le problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati;

ufficio per le problematiche minorili, per il servizio civile e del volontariato; ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze;

ufficio affari generali, studi e documentazione.

2. L'ufficio per le problematiche della famiglia, della terza

età, dei disabili e degli emarginati provvede agli adempimenti di

cui all'art. 2, lettere a) e b), e si articola nei seguenti servizi: servizio per le iniziative a favore della famiglia; servizio per gli interventi a favore della terza età; servizio per i diritti dei cittadini disabili e i problemi dell'emarginazione.

3. L'ufficio per le problematiche minorili, per il servizio civile

e del volontariato provvede agli adempimenti di cui all'art. 2,

lettere d), e), l), m) e n), e si articola nei seguenti servizi: servizio per gli interventi a favore dei minori e dei giovani; servizio per le iniziative riguardanti gli obiettori di coscienza; servizio per l'associazionismo e la cooperazione di solidarietà sociale; servizio per il volontariato. 4. L'ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze provvede

agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere f) e g), e si articola nei seguenti servizi: servizio per l'istruzione e l'attuazione dei progetti; servizio di valutazione tecnica e di informazione; servizio per la gestione amministrativa e contabile del Fondo.

5. L'ufficio affari generali, studi e documentazione provvede agli

adempimenti di cui all'art. 2, lettere c), h), i) ed o), e si articola nei seguenti servizi: servizio affari generali e finanziari; servizio studi e documentazione; servizio relazioni esterne ed internazionali; servizio organi collegiali".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 dicembre 1991 Il Presidente: ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1992

Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 382 "Art. 127 (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale di intervento per

la lotta alla droga per il finanziamento di progetti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi del presente

testo unico, presentati dai Ministri dell'interno, di

grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanità con particolare riguardo per i progetti localizzati nelle regioni meridionali. 2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze elaborati dai comuni maggiormente

interessati dall'espansione di tale fenomeno, previa presentazione di progetti di fattibilità indicanti i

tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire nel campo della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione sul territorio. 3. Una quota almeno pari al 7 per cento degli stanziamenti di cui al comma 11 è destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-

sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. 4. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2

è disposto, con proprio decreto, dal Presidente del

Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'art. 1. 5. Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione

antidroga, nella prima seduta, specifica le priorità in tema di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché di contenimento del fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per la ripartizione del Fondo e per la valutazione dei

progetti, tenendo conto tra l'altro: a) dell'urgenza degli interventi in relazione a situazioni di alto rischio; b) degli interventi volti alla prevenzione e al contenimento del diffondersi delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti; c) della carenza di strutture idonee alla lotta alla

droga, nel settore di competenza di ciascun soggetto proponente;

d) della necessità di formazione del personale, con riferimento agli specifici obiettivi proposti dalla Organizzazione mondiale della sanità (regione europea) e dalla Comunità europea.

6. Per l'esame istruttorio dei progetti è istituita,

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del

recupero dalle tossicodipendenze, dei seguenti settori:

sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico,

riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione è coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale è preposto un funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 7. Le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti avviano la realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla

erogazione del finanziamento, dandone comunicazione alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, in mancanza,

provvede, sentito il Comitato nazionale di coordinamento

per l'azione antidroga, a ridistribuire le somme su altri progetti meritevoli di accoglimento. 8. Le amministrazioni provvedono altresì ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione semestrale sull'andamento dei progetti e sui risultati conseguiti. 9. Nel caso in cui la realizzazione del progetto

finanziato incontri concrete difficoltà operative,

l'amministrazione interessata, previo parere favorevole del

Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga,

può apportarvi le opportune variazioni, ferma restando l'entità del finanziamento accordato. 10. L'onere per il funzionamento della commissione di esperti e del relativo ufficio di segreteria è valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1990. 11. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è determinato in lire 176.040 milioni per l'anno 1990 e in lire 177.990 milioni a decorrere dal 1991. 12. L'organizzazione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato potrà articolarsi in più sezioni; per il suo funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di

cui all'art. 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400". - Il testo dell'art. 8 della legge n. 135/1990 è il seguente: "Art. 8 (Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS). - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per la

lotta all'AIDS, presieduto dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato del quale fanno parte i Ministri della

sanità, per gli affari sociali, dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica

istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, della

difesa, di grazia e giustizia, dell'interno e dei lavori pubblici. 2. Il Comitato interministeriale coordina gli interventi per la attuazione del piano globale di lotta all'AIDS e indica le misure necessarie per adottare gli interventi e le risorse finanziarie alle evoluzioni della epidemia da HIV. 3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV". - Il testo dell'art. 12 della legge n. 266/1991 è il seguente: "Art. 12 (Osservatorio nazionale per il volontariato). -

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,

su proposta del Ministro per gli affari sociali, è

istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti

in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del

personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, ha i seguenti compiti: a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte; b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero; c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in

collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate; e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge; f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

g) sostenere, anche con la collaborazione delle

regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi; h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;

i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza

nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i

soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo

per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1". - Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 216/1991 è il seguente: "1. Al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento

dei minori in attività criminose, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari

sociali, tenuto conto della situazione eccezionale

determinatasi nel Paese, sostiene iniziative volte a

tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale

e la socializzazione della persona di età minore, al fine di eliminare le condizioni di disagio mediante: a) l'attività di comunità di accoglienza dei minori per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare; b) l'attuazione di interventi a sostegno delle

famiglie, anche dopo il reinserimento dei minore a seguito della eliminazione della situazione di rischio in particolare per l'assolvimento degli obblighi scolastici; c) l'attività di centri di incontro e di iniziativa di presenza sociale nei quartieri a rischio;

d) l'attuazione di interventi da realizzare, previo accordo con le competenti autorità scolastiche e in base

ad indirizzi del Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito delle strutture scolastiche in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo". - Il testo del comma 5 dell'art. 2 della medesima legge n. 216/1991 è il seguente: "5. I contributi vengono ripartiti sulla base dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del

Ministro per gli affari sociali, il quale la presiede

personalmente o a mezzo di suo delegato, scelto tra gli esperti o tra i funzionari della Presidenza del Consiglio

dei Ministri. La commissione è composta dal presidente, da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri

con funzione di segretario, da un rappresentante per

ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia

e della pubblica istruzione, da tre docenti universitari esperti nelle problematiche dell'età evolutiva designati

dal Ministro per gli affari sociali, nonché da tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti dei

comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La commissione formula al Ministro dell'interno la proposta riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate".

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 17 e 21 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge:
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
"Art. 21 (Uffici e dipartimenti). - 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dell'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricti a norma dell'art. 22.
2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'art. 19, è istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.
3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.
4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresì a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.
5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente.
6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilità di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato.
7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza".
- Gli articoli 1 e 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. n. 309/1990, sono così formulati:
"Art. 1 (Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti). - 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonché dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.
6. Il Comitato, anche con l'eventuale apporto di esperti, formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative di competenza delle regioni nel settore.
7. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente di cui al comma 4 dell'art. 132.
8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:
a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte;
b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;
c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;
e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
f) sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;
h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.
9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.
10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.
11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio.
12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.
13. Le campagne informative saranno realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e saranno finanziate nella misura massima di lire dieci miliardi in ragione di anno sui fondi previsti per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 127, comma 11.
14. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti.
15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.
16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.
17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti al- ternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.
18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".