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REGIO DECRETO 16 novembre 1939, n. 2230

Norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico. (039U2230)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/06/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/1961)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  17-6-1940

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 18 del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114;

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate e rese obbligatorie le annesse norme, compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche, per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico, le quali saranno firmate, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle del presente decreto, il quale entrerà in vigore nel 60° giorno dopo la sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Serena - Ricci

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 418, foglio 113. - Mancini