stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 2004, n. 253

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, in materia di onorificenze «Al merito della Repubblica italiana», conferite direttamente dal Presidente della Repubblica.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/2004
nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  27-10-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178, ed in particolare gli articoli 3 e 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, ed in particolare l'articolo 2;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 27 settembre 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, le parole: "il ventesimo" sono sostituite dalle seguenti: "il quindicesimo".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2004

Ministeri istituzionali registro n. 10, foglio n. 146

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stata redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle 1eggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce tra l'altro al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4, della legge 3 marzo 1951, n. 178 (Istituzione dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze):
"Art. 3. L'Ordine è composto di cinque classi: cavalieri di gran croce, grandi ufficiali, commendatori, ufficiali e cavalieri.
Per altissime benemerenze può essere eccezionalmente conferita ai cavalieri di gran croce la decorazione di gran cordone.
Il numero massimo delle nomine che potranno farsi annualmente nelle cinque classi è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio dei Ministri e il Consiglio dell'ordine.".
"Art. 4. Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Giunta dell'Ordine.
Particolari forme di conferimento possono essere stabilite nello statuto previsto dall'art. 6.
Le onorificenze non possono essere conferite ai senatori ed ai deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare.".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458 (Norme per l'attestazione della legge 3 marzo 1951, n. 178, concernente le istituzioni dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" e la disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze), così come modificato dal presente regolamento:
"Art. 2. Le onorificenze da conferire secondo le particolari forme previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178, non possono superare nell'anno il quindicesimo del numero complessivo delle nomine, stabilito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge stessa.".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, vedi note alle premesse.