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REGIO DECRETO 15 novembre 1937, n. 2652

Varianti al regolamento approvato con R. decreto 20 dicembre 1928-VII. n. 3239, dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali. (037U2652)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/1938
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  30-3-1938

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessità di modificare il regolamento approvato con R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, nella parte concernente gli assegni vitalizi dell'istituto nazionale fascista assistenza dipendenti enti locali:
Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modificazioni al regolamento approvato con R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3239:

1) L'art. 45 è sostituito dal seguente:

«L'assegno vitalizio non è cumulabile con pensioni od altri assegni vitalizi a carico dei bilanci dello Stato, degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti e degli Enti inscritti all'Istituto nazionale fascista assistenza dipendenti enti locali oppure a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni o dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, quando in questi due ultimi casi l'Ente da cui dipenda l'inscritto all'Istituto nazionale fascista assistenza dipendenti enti locali abbia contribuito al pagamento dei premi assicurativi.

«Qualora però le pensioni o gli assegni suddetti risultino inferiori a quelli liquidati dall'Istituto nazionale fascista dipendenti enti locali, sarà da questo corrisposta all'inscritto soltanto la differenza, purché non inferiore ai minimi prescritti.
«L'assegno vitalizio è sospeso durante il godimento di altri assegni temporanei con carattere di quiescenza o di liberalità corrisposti dall'Ente presso il quale l'inscritto abbia prestato servizio».

2) Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 52 e gli articoli 53, 65 e 70, e sono soppresse le seguenti parole del penultimo comma dell'art. 52 «salvo quanto è disposto al successivo art. 53».

3) L'art. 71 è sostituito dal seguente:

«Quando vi siano orfani di precedente matrimonio, o quando per qualunque causa la vedova non abbia la rappresentanza legale di tutti i figli avuti dal matrimonio con l'inscritto, l'assegno vitalizio, compreso l'aumento per gli orfani, è conferito per metà alla vedova e per l'altra metà in parti uguali ai figli che ne abbiano diritto, oppure, se ve ne sia uno solo, per tre quarti alla vedova e per l'altro quarto al figlio.

«L'assegno vitalizio è conferito, in parti uguali, a ciascuno degli orfani di entrambi i genitori».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Di Revel.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1938 - Anno XVI

Atti del Governo, registro 399, foglio 50. - Mancini.