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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1945, n. 917

Estensione ai partigiani delle norme per la riabilitazione dei condannati che abbiano partecipato ad operazioni belliche con fedeltà ed onore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  3-5-1946

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica e per l'assistenza post-bellica; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni del titolo quarto del libro secondo del Codice penale militare di guerra si applicano anche a coloro che per aver partecipato alla lotta di liberazione, abbiano ottenuto il riconoscimento di una delle qualifiche stabilite dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI - BROSIO - TOGLIATTI - SCOCCIMARRO - CORBINO - DE COURTEN - CEVOLOTTO - GASPAROTTO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 136. - FRASCA