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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 2017, n. 140

Regolamento recante modifica all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, per la fissazione della sigla di individuazione della provincia del Sud Sardegna, istituita con legge della Regione autonoma della Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2. (17G00153)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/2017
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  7-10-2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante la delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada, e, in particolare l'articolo 100 concernente targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e, in particolare, l'articolo 256 e l'appendice XI, comma 1-bis, al Titolo III;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 89, recante il regolamento recante modifiche all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, in materia di individuazione delle sigle di immatricolazione di veicoli per nuove province, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1;
Vista la legge della Regione autonoma della Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2, recante il riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 6 dell'11 febbraio 2016, e, in particolare, l'articolo 25 che individua la circoscrizione territoriale della nuova Provincia del Sud Sardegna;
Considerato che l'individuazione della circoscrizione territoriale della nuova Provincia del Sud Sardegna comporta la necessità di determinare la relativa sigla di individuazione utile al fine della predisposizione del talloncino in materiale autoadesivo da applicare nella parte bassa della targa di immatricolazione, ai sensi dell'articolo 260, comma 3, alla fine del secondo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifica al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255 e 256 al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. Al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255 e 256 al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, dopo le parole: «Sondrio SO» sono inserite le seguenti: «Sud Sardegna SU».
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).».
- Si riporta l'art. 3 della legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale):
«Art. 3. - 1. Entro il termine di cui all'art. 1 il Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , adotta norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada, con contestuale abrogazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e delle altre norme regolamentari incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, fissando altresì i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque conto di quanto già disposto in attuazione dell'art. 19-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , introdotto dall'art. 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.
2. Entro lo stesso termine di cui all'art. 1 i Ministri competenti per materia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con proprio decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che investano la loro esclusiva competenza, nonché norme regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi, compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome, dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse competenze ad essi affidate. Potrà all'occorrenza essere prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio necessari per l'attuazione del codice della strada.
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno ispirarsi ai criteri della efficienza e produttività dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, l'intervento di più uffici nel procedimento ed eliminando in ogni caso duplicazioni di competenze e di controllo.».
- Si riporta il testo dell'art. 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):
«Art. 100 (Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi). - 1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.
3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione.
4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
6.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'art. 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione.
Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'art. 102, comma 3.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.006 ad euro 8.025.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 100.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».
- Si riporta il testo dell'art. 256 e della relativa Appendice XI, comma 1-bis, al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada), come modificata dal presente decreto:
«Art. 256 (Art. 100 Cod. Str. - Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento). - 1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:
a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'art. 100, comma 1, del codice;
b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'art. 100, comma 3, del codice;
c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'art. 100, comma 2, del codice;
d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'art. 113, comma 1, del codice;
e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'art. 113, comma 3, del codice;
f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'art. 114, comma 4, del codice;
g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice.
2. Si definiscono targhe ripetitrici:
a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'art. 100, comma 4, del codice;
b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 113, comma 2, del codice;
c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice.
3.
4. Si definiscono targhe di riconoscimento:
a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'art. 131, comma 2, del codice;
b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'art. 134, comma 1, del codice;
c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice.
4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo.».
«Appendici al Titolo III - Appendice XI
Art. 255 e 256 (Sigle di individuazione degli uffici provinciali della M.C.T.C. e sigle di individuazione delle province). - (Omissis).
1-bis. Le sigle di individuazione delle province sono le seguenti:
Agrigento AG;
Alessandria AL;
Ancona AN;
Aosta AO La O è sormontata dallo stemma;
Arezzo AR;
Ascoli Piceno AP;
Asti AT;
Avellino AV;
Bari BA;
Barletta-Andria-Trani BT;
Belluno BL;
Benevento BN;
Bergamo BG;
Biella BI;
Bologna BO;
Bolzano BZ La Z è sormontata dallo stemma;
Brescia BS;
Brindisi BR;
Cagliari CA;
Caltanissetta CL;
Campobasso CB;
(Soppressa);
Caserta CE;
Catania CT;
Catanzaro CZ;
Chieti CH;
Como CO;
Cosenza CS;
Cremona CR;
Crotone KR;
Cuneo CN;
Enna EN;
Fermo FM;
Ferrara FE;
Firenze FI;
Foggia FG;
Forlì Cesena FC;
Frosinone FR;
Genova GE;
Gorizia GO;
Grosseto GR;
Imperia IM;
Isernia IS;
L'Aquila AQ;
La Spezia SP;
Latina LT;
Lecce LE;
Livorno LI;
Lodi LO;
Lucca LU;
Macerata MC;
Mantova MN;
Massa Carrara MS;
Matera MT;
(Soppressa);
Messina ME;
Milano MI;
Modena MO;
Monza-Brianza MB;
Napoli NA;
Novara NO;
Nuoro NU;
(Soppressa);
(Soppressa);
Oristano OR;
Padova PD;
Palermo PA;
Parma PR;
Pavia PV;
Perugia PG;
Pesaro e Urbino PU;
Pescara PE;
Piacenza PC;
Pisa PI;
Pistoia PT;
Pordenone PN;
Potenza PZ;
Prato PO;
Ragusa RG;
Ravenna RA;
Reggio Calabria RC;
Reggio Emilia RE;
Rieti RI;
Rimini RN;
Roma Roma;
Rovigo RO;
Salerno SA;
Sassari SS;
Savona SV;
Siena SI;
Siracusa SR;
Sondrio SO;
Sud Sardegna SU;
Taranto TA;
Teramo TE;
Terni TR;
Torino TO;
Trapani TP;
Trento TN La N è sormontata dallo stemma;
Treviso TV;
Trieste TS;
Udine UD;
Varese VA;
Venezia VE;
Verbano Cusio Ossola VB;
Vercelli VC;
Verona VR;
Vibo Valenzia VV;
Vicenza VI;
Viterbo VT.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 89 (Regolamento recante modifiche all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, in materia di individuazione delle sigle di immatricolazione di veicoli per nuove province):
«Art. 1. - 1. Al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "Campobasso CB" sono inserite le seguenti: "Carbonia-Iglesias CI";
b) dopo le parole: "Matera MT" sono inserite le seguenti: "Medio Campidano VS";
c) dopo le parole: "Nuoro NU" sono inserite le seguenti:
"Ogliastra OG;
Olbia-Tempio OT".».
- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge della Regione autonoma della Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna):
«Art. 25 (Circoscrizioni provinciali). - 1. Le circoscrizioni territoriali delle province della Regione, fino alla loro definitiva soppressione, sono disciplinate dalla presente legge e corrispondono a quelle antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 (Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio) e dello schema di nuovo assetto provinciale, approvato dal Consiglio regionale con provvedimento del 31 marzo 1999 (legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 - Riassetto generale delle Province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove Province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali. Schema di nuovo assetto provinciale approvato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999), pubblicato sul Buras n. 11 del 9 aprile 1999, con le seguenti variazioni:
a) la circoscrizione territoriale della Provincia del Sud Sardegna corrisponde a quella della Provincia di Cagliari, esclusi i comuni appartenenti alla città metropolitana di Cagliari;
b) sono aggregati alla Provincia di Oristano, nel rispetto della volontà già espressa dalle comunità locali, i comuni di Bosa, Flussio, Laconi, Magomadas, Modolo, Sagama, Suni e Tinnura e il Comune di Montresta;
c) sono aggregati alla Provincia del Sud Sardegna, nel rispetto della volontà già espressa dalle comunità locali, i comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Seui, Genoni e Villanovatulo;
d) sono aggregati alla Provincia comprendente il Comune di Olbia, i comuni di Budoni e San Teodoro.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva lo schema di assetto delle province che, secondo quanto previsto nel comma 1, articola il territorio della Regione nella città metropolitana di Cagliari e nelle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Lo schema è pubblicato nel Buras.
3. Lo statuto della provincia la cui circoscrizione territoriale include una provincia soppressa prevede la costituzione di zone omogenee per l'esercizio, su quel territorio, delle funzioni spettanti alle province.».
- Si riporta il testo dell'art. 260, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada):
«Art. 260 (Art. 100 Cod. Str. - Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione). - (Omissis).
3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli degli escursionisti esteri, la zona rettangolare in rilievo larga 69 mm ed alta 20 mm è destinata a contenere un talloncino delle medesime dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso, con impressi, in colore bianco, il numero del mese e, dopo un tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno in cui scade la validità della carta di circolazione.
Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema destra è destinata a contenere due talloncini in materiale autoadesivo, che non formano parte integrante della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Per il testo del comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255-256 al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.