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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1987, n. 603

Istituzione di un separato ufficio di conciliazione nella XXI circoscrizione "Scampia" del comune di Napoli.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/05/1988
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  15-5-1988

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la domanda del sindaco del comune di Napoli con la quale si chiede l'istituzione di un separato ufficio di conciliazione nella XXI circoscrizione "Scampia";
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 26 marzo 1986;
Visti gli articoli 20 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261 e 1 del relativo regolamento approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto:
È istituito nel comune di Napoli un separato ufficio di conciliazione con giurisdizione nel territorio della XXI circoscrizione "Scampia" del comune stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1987

COSSIGA

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1988

Registro n. 14 Giustizia, foglio n. 384

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 20 del R.D. n. 12/1941 (Ordinamento giudiziario) è il seguente:
"Art. 20 (Sede degli uffici di conciliazione). - In ogni comune ha sede un giudice conciliatore.
Nei comuni divisi in borgate o frazioni, ed in quelli divisi in quartieri a norma della legge comunale e provinciale, possono essere istituiti con decreto reale uffici distinti di giudice conciliatore.
A ciascun ufficio di conciliazione è, di regola, addetto un vice conciliatore; e possono esservi addetti, se necessario, più vice conciliatori".
- La legge n. 261/1892 concerne la competenza dei conciliatori.
- Il testo dell'art. 1 del regolamento approvato con R.D. n. 728/1892 è il seguente:
"Art. 1. - I consigli dei comuni divisi in borgate o frazioni o quartieri, a norma degli articoli 135 e 136 della legge comunale e provinciale, dovranno deliberare in quali borgate, frazioni o quartieri si debbano stabilire distinti uffici di conciliazione. La deliberazione sarà trasmessa al primo presidente della corte di appello.
Il primo presidente, assunte le opportune informazioni, e sentito il parere del procuratore generale, farà le sue proposte al Ministero di grazia e giustizia".