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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. 1351

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  23-3-1972

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli da 367 a 380, relativi alla scuola speciale di assistenza sociale e di ricerca per le scienze morali e sociali sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 367. - Presso l'istituto di filosofia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Roma è istituita una scuola speciale denominata Centro di educazione professionale per assistenti sociali (Cepas), ai sensi dell'art. 20, terzo comma, lettera a) del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
La scuola conferisce il diploma di assistente sociale ed educatore degli adulti al termine di un corso di studi triennali.
Per l'ammissione al corso è richiesto un titolo di scuola media secondaria superiore.
Art. 368. - I proventi della scuola sono costituiti dalle tasse scolastiche, dagli eventuali contributi dello Stato, dell'università, di enti pubblici e di privati, lasciti, donazioni e relativi redditi.
Tali proventi sono destinati a coprire:

a) la spesa per gli stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente, tecnico e di segreteria della scuola;
b) la quota spese per l'uso dei locali e per le spese generali;
c) la concessione agli studenti meritevoli e di condizioni economiche non agiate, regolarmente iscritti alla scuola, di borse, premi ed assegni di studio;
d) le altre spese competenti direttamente alla scuola (biblioteca, pubblicazioni scientifiche, ricerche, ecc.);
e) le spese per soggiorni di studio all'estero di propri studenti o derivanti da scambi di docenti o studenti con analoghe istituzioni straniere.

Art. 369. - Gli organi della scuola sono:
il comitato direttivo; il consiglio della scuola; il direttore e il vicedirettore.
Art. 370. - La scuola è gestita dal comitato direttivo che è così costituito:

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo dell'istituto di filosofia;
b) da due rappresentanti di ciascuno degli enti e dei privati, finanziatori della scuola, da questi designati;
c) da altri docenti o esperti del servizio sociale, designati dai professori di cui alla lettera a), in numero pari a quello dei componenti di cui alla lettera b);
d) dal direttore e dal vicedirettore.

Il comitato direttivo della scuola:

a) designa il direttore, la cui nomina avviene per decreto rettorale, sentito il consiglio di facoltà;
b) nomina, su designazione del direttore, il vicedirettore;
c) delibera il bilancio interno della scuola;
d) approva, sentito il consiglio della scuola, il regolamento della scuola e le sue modificazioni.

Art. 371. - Il consiglio della scuola è composto dal direttore, che lo presiede, dal vicedirettore e dai docenti.
Il consiglio delibera sui piani di studio e su ogni questione di carattere disciplinare e su questioni didattiche. Viene convocato dal direttore e si riunisce di diritto all'inizio e al termine di ciascun anno di corso e ogni qualvolta il direttore lo ritenga necessario ovvero almeno un quinto del consiglio ne faccia richiesta scritta al direttore.
Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore su proposta del direttore della scuola, sentito il vicedirettore.
Art. 372. - Il corso di diploma ha la durata di tre anni. La scuola conferisce inoltre un diploma di 2° grado a coloro che avendo conseguito il diploma triennale si iscrivono ad un quarto anno che comporta l'approfondimento di tre delle materie di insegnamento di cui al successivo art. 373 idonee a specificare un indirizzo professionale e di ricerca sulla base di un piano di studi concordato con la scuola.
I singoli insegnamenti possono svolgersi durante l'intero anno scolastico o in un solo semestre.
È ammesso il prolungamento del periodo di iscrizione, con collocazione dell'allievo fuori corso, purché il prolungamento non superi la durata del corso stesso.
Gli esami sostenuti presso la scuola, nelle materie previste dallo statuto per la facoltà, sono automaticamente convalidati qualora, al termine di qualsiasi anno di corso, o conseguito il diploma, lo studente chieda l'iscrizione alla facoltà stessa. Gli altri esami possono essere riconosciuti, secondo gli stessi criteri adottati per il passaggio da una ad altra facoltà universitaria, in quanto riconosciuti affini a quelli finali delle materie effettivamente impartite in altre facoltà, che lo studente può proporre di inserire nel proprio piano di studi. In sede di riconoscimento, due corsi semestrali su materie affini possono essere giudicati equivalenti ad uno normale delle facoltà.
Art. 373. - L'insegnamento ha insieme carattere teorico e pratico.
Le materie d'insegnamento e i corsi sono i seguenti:

1° Anno:
Metodologia del servizio sociale (semestrale);
Servizio sociale: lavoro sociale individuale I (semestrale);
Servizio sociale: lavoro sociale di gruppo I (annuale);
Ricerca sociale I (semestrale);
Storia delle dottrine politiche e sociali (semestrale);
Sociologia (annuale);
Antropologia culturale (semestrale);
Psicologia sociale (semestrale);
Sviluppo psicofisico dell'individuo, corso interdisciplinare (annuale);
Diritto pubblico (semestrale);
Diritto familiare e legislazione minorile (semestrale);
Legislazione sociale e assistenziale (annuale);
Politica economica e sociale (semestrale);
Tirocinio pre-professionale.

2° Anno:
Servizio sociale: lavoro sociale individuale II (annuale);
Servizio sociale: lavoro sociale di gruppo II (annuale);
Servizio sociale: lavoro sociale di comunità (semestrale);
Ricerca sociale (semestrale);
Pedagogia dell'educazione degli adulti (semestrale);
Amministrazione ed organizzazione dei servizi sociali (semestrale);
Psicopatologia e igiene mentale (annuale);
Igiene e medicina sociale (semestrale);
Tirocinio professionale.

3° Anno:
Servizio sociale: seminari interdisciplinari sui campi di applicazione del servizio sociale (annuale);
Storia comparata dell'educazione degli adulti e del servizio sociale (annuale);
Ricerca applicata al lavoro sociale (annuale);
Amministrazione ed organizzazione dei servizi sociali (annuale);
Pianificazione sociale e sviluppo di comunità (annuale);
Tirocinio professionale.
Tutti gli insegnamenti possono essere svolti in forma di seminario.

Gli studenti di 3° anno debbono frequentare almeno uno dei seminari interdisciplinari sui campi di applicazione del servizio sociale fra quelli che, in quell'anno, il consiglio della scuola deciderà di effettuare.
Le esercitazioni pratiche si svolgono nell'ambito dei singoli insegnamenti a scopo di illustrazione, applicazione e integrazione della parte teorica. I tirocini professionali si svolgono presso enti pubblici e privati sotto la supervisione di assistenti sociali qualificati.
Art. 374. - Gli esami si svolgono di norma in due sessioni, la prima dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda prima dell'inizio del nuovo anno. Può essere predisposto lo svolgimento congiunto per gruppi di materie.
Per il passaggio da un anno all'altro gli studenti dovranno avere seguito i corsi indicati nel piano di studi stabilito dal consiglio della scuola, superati gli esami relativi e compiuto con esito favorevole i tirocini prescritti.
L'esame finale per il conseguimento del "Diploma di assistente sociale ed educatore degli adulti", consiste nella preparazione e discussione di un elaborato scritto in cui il candidato dimostri la sua capacità di applicare le conoscenze acquisite.
La discussione ha luogo davanti ad una commissione nominata dal direttore, che la presiede, e formata da almeno nove membri del consiglio della scuola e da un rappresentante del comitato direttivo della scuola.
Potranno far parte della commissione relatori e correlatori esterni al corpo docente, nominati di volta in volta dal direttore della scuola.
Al termine del IV anno gli studenti discutono, dinanzi ad una commissione analoga a quella del comma precedente, una dissertazione scritta attinente all'indirizzo professionale e di ricerca prescelto.

Norma transitoria.

I diplomandi del preesistente Cepas di Roma potranno essere ammessi a giudizio del consiglio della scuola alla discussione della tesi di diploma entro e non oltre l'anno accademico 1973/1974.
Gli ex iscritti dello stesso Cepas, che abbiano sostenuto l'esame finale di diploma presso di esso, potranno ottenere il corrispondente diploma della scuola previo aggiornamento scritto, presentazione e discussione dell'elaborato già discusso, davanti alla commissione di diploma di cui all'art. 374.

Scuola di perfezionamento nelle scienze morali e sociali

Art. 375. - È istituita una scuola di perfezionamento nelle scienze morali e sociali con lo scopo - oltre ai fini di cui all'art. 367 - di promuovere in tale ambito inchieste e studi su base interdisciplinare, sia mediante indagini nel campo sia mediante ricerche e discussioni di natura metodologiche e indagini puramente dottrinali.
A tal fine è costituito nell'ambito della scuola un Centro di ricerca per le scienze morali e sociali, che può articolarsi in sezioni per promuovere gli studi e le ricerche predette, con particolare riguardo ai problemi che sorgono dall'incontro delle singole culture e strutture nazionali sul piano della comunità europea.
In stretta correlazione con tale attività, la scuola organizza corsi di formazione per ricercatori scientifici.
Essi hanno, di norma, la durata di tre anni e comprendono insegnamenti metodologici, seminari e tirocini per l'addestramento alla ricerca. Al loro termine è previsto il conseguimento del diploma di ricercatore nelle scienze storico-morali e, rispettivamente, nelle scienze sociali.
Art. 376. - Il consiglio della scuola, costituito ai sensi dell'art. 369:

a) ne designa il direttore, la cui nomina avviene per decreto rettorale, su proposta del consiglio della facoltà di lettere e filosofia;
b) propone, su indicazione del direttore, il vicedirettore;
c) nomina su proposta del direttore, il presidente del centro scegliendolo fra studiosi italiani e stranieri;
d) nomina, su proposta del presidente del centro, i direttori delle eventuali sezioni in cui esso si articoli e del suo organo scientifico, la rivista "De Homine";
e) approva i regolamenti della scuola e del centro, sentito il suo presidente.

Art. 377. - La scuola ha un consiglio dei docenti, composto dal direttore che lo presiede, dal vicedirettore e dai professori ed esperti che in essa insegnano. Il consiglio delibera sui piani di studio e su ogni altra questione didattica e disciplinare, su convocazione del direttore. È riunito di diritto all'inizio e al termine di ciascun anno di corso.
Gli incarichi di insegnamento annuale sono conferiti dal consiglio della facoltà di lettere, su proposta del direttore della scuola, a docenti universitari anche di altre facoltà e specialisti di alto e riconosciuto valore delle singole materie.
Art. 378. - Il comitato direttivo del centro è costituito:

a) dal presidente;
b) dagli eventuali direttori di ricerca;
c) da due rappresentanti di ciascuno degli enti, o privati finanziatori del centro, da questi designati;
d) da altri studiosi, anche stranieri, designati dal consiglio della scuola in numero pari a quello dei componenti di cui alla lettera c);
e) dal direttore e dal vicedirettore della scuola.

Art. 379. - Sono ammessi alla scuola i laureati della facoltà di lettere e filosofia di Roma nonché i diplomati della scuola speciale (Cepas), e, previo esame-colloquio di accertamento dell'idoneità, di laureati di qualsiasi facoltà italiana e, in quanto le vigenti disposizioni lo consentano, di università di altri paesi.
Il perfezionando è tenuto a includere nel proprio piano di studio, formato per libera elezione, previa discussione orientativa con la commissione di ammissione, e modificabile nella stessa forma anche in corso di studi:

a) almeno cinque insegnamenti annuali del corso del primo anno di studi, anche diversi da quelli previsti nel successivo art. 365 come comuni, a condizione che nel corso di precedenti specializzazioni scientifiche ne abbia seguiti altri riconosciuti equivalenti dal consiglio dei docenti;
b) almeno quattro insegnamenti annuali e due seminari semestrali, sostituibili da un quinto insegnamento annuale, nel corso del secondo anno di studi: non più di un insegnamento può essere attinto al gruppo diverso da quello prescelto;
c) almeno due seminari nel corso del terzo anno di studi.

Nei primi due anni, il perfezionando dovrà partecipare ad una ricerca di gruppo tra quelle promosse dal centro. Nel terzo, la frequenza della scuola può essere in tutto o in parte sostituita da un soggiorno di studio all'estero, nel quadro degli scambi culturali da questa promossi e in relazione allo scientifico soggetto di ricerca o di dissertazione finale.
Art. 380. - L'attività didattica della scuola si articola in corsi annuali e seminari semestrali. I seminari, svolti se del caso su base interdisciplinare da più docenti, anche esterni alla scuola, sono determinati anno per anno anche in rapporto ai programmi di ricerca del centro. Gli incarichi per i corsi e i seminari sono conferiti dal direttore, sentiti il vicedirettore e il presidente del centro. I corsi annuali sono i seguenti:

1° Anno (comune):
1) Teorie critiche della società contemporanea (o altro equivalente di filosofia morale);
2) Metodologia delle scienze sociali;
3) Sociologia e storia delle istituzioni;
4) Psicologia sociale;
5) Statistica e demografia.

2° Anno (gruppo di scienze storico-morali):
6) Tecniche della ricerca storica;
7) Teoria e critica dei valori;
8) Etica applicata;
9) Antropologia culturale moderna;
10) Sociologia della conoscenza;
11) Teoria e critica dell'ideologia;
12) Teorie del diritto e dello Stato;
13) Sociologia della letteratura e dell'arte;
14) Sociologia e storia della religione;
15) Storia del folklore;
16) Geografia storica;
17) Storia costituzionale;
17-bis) Storia dell'economia moderna e contemporanea.

2° Anno (gruppo di scienze sociali):
18) Storia del pensiero sociologico;
19) Storia sociale moderna;
20) Geografia sociale;
21) Antropologia culturale;
22) Matematica per le scienze sociali;
23) Sociologia comparata europea;
24) Istituzioni politiche europee comparate;
25) Modellistica dello sviluppo economico;
26) Sociologia economica;
27) Comunicazioni di massa;
28) Tecniche della ricerca sociale.
Gli insegnamenti di cui ai numeri 1)-5), 6)-7), 18)-19) hanno carattere costitutivo.

Art. 381. - Le prove di esame consistono in un colloquio al termine di ciascuno dei primi due anni, attinente sia ai corsi e ai seminari seguiti, sia alle ricerche cui ha collaborato lo specializzando. La commissione esaminatrice è composta dai docenti dei corsi e dei seminari interessati.
La prova finale per il conseguimento del diploma di ricercatore consiste nella discussione dei risultati di una ricerca individuale o di gruppo intrapresa dallo specializzando nel corso del terzo anno su uno schema concordato con il direttore della scuola e con un docente, a coronamento del piano individuale di studi.
La commissione è formata dal direttore, che la presiede, da quattro docenti della scuola da lui designati, tra i quali quello che ha seguito la ricerca in veste di relatore; dal presidente del centro, che può farsi sostituire dal direttore di una sezione; dal vicedirettore con funzioni anche di segretario. I risultati devono avere piena dignità scientifica ed essere degni di stampa; è riservato al centro entro un anno dalla discussione, il diritto di inserirli nelle sue pubblicazioni.
Art. 382. - La scuola, anche di concerto con enti pubblici e privati, può istituire nell'ambito del centro corsi biennali per il conseguimento di diplomi di pianificatore sociale, di amministratore sociale, di tecnico laureato nell'università, o nell'ambito dell'insegnamento secondario. Il regolamento di tali corsi è approvato dal consiglio della scuola su proposta del comitato direttivo del centro.
Esso deve in ogni caso prevedere:

a) che non meno della metà degli insegnamenti obbligatori annuali, in numero comunque non inferiore a cinque, sia scelto fra quelli indicati nell'art. 380;
b) che, in ogni caso i corsi e i seminari scelti fra quelli della scuola siano riconosciuti come validi in caso di ulteriore proseguimento degli studi per il conseguimento del diploma di ricercatore;
c) che la commissione di ammissione di cui all'articolo 379 determini in tal caso l'anno al quale iscrivere lo specializzando, ferma restando la libera elezione da parte di quest'ultimo del piano di studi e di ricerche da seguire.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972

Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 44. - VALENTINI