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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1076

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  19-6-1979

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

La prima scuola di specializzazione in chirurgia di cui agli articoli da 476 a 481 muta la denominazione in quella di prima scuola di specializzazione in chirurgia generale.
La seconda scuola di specializzazione in chirurgia di cui agli articoli 482, 483 e 484 muta la denominazione in quella di seconda scuola di specializzazione in chirurgia generale.
L'art. 499, secondo comma, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni è stabilito in quarantacinque per i tre anni di corso.
La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale di cui agli articoli 513, 514 e 515 muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.
L'art. 526, relativo alla prima scuola di specializzazione in neurologia, è soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 526. - La prima scuola di specializzazione in neurologia ha sede presso l'istituto di prima clinica delle malattie nervose e mentali e ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia che intendono conseguire il diploma di specialista in neurologia.
Il corso degli studi ha la durata di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo di iscritti è fissato a quarantotto per i complessivi quattro anni di corso. Sono esclusi da detto computo gli specializzandi fuori corso.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
La scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria di cui agli articoli 530, 531 e 532 muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia.
L'art. 754, relativo alla seconda scuola di specializzazione in neurologia, è soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 754. - La seconda scuola di specializzazione in neurologia ha sede presso l'istituto di seconda clinica delle malattie nervose e mentali ed ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia che intendono conseguire il diploma di specialista in neurologia.
Il corso degli studi ha la durata di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo di iscritti è fissato a diciotto per i complessivi quattro anni di corso. Sono esclusi da detto computo gli specializzandi fuori corso.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1979

Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 394