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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 4557

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  3-6-1953

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1632, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è così ulteriormente modificato:

L'attuale

art. 77, relativo al corso di laurea in fisica, ultimo comma, è sostituito dal seguente: , "Lo studente non può sostenere gli esami di 3° anno di esercitazioni di fisica sperimentale senza aver superato quelli di esercitazioni di fisica sperimentale del 1° e del 2° anno del corso". Gli articoli dell'attuale statuto dal n. 196 al 220 sono abrogati e sostituiti dai seguenti Scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina chirurgica.

Art. 1

Art. 196. - Per essere iscritti alle scuole di specializzazione della Facoltà di medicina chirurgica occorre avere conseguito la laurea in medicina e chirurgia ed il titolo di abilitazione all'esercizio professionale.
Non si può essere iscritti contemporaneamente a più di una scuola di specializzazione.
Art. 197. - Per essere ammessi a frequentare il primo anno di ciascuna scuola di specializzazione occorre avere superato dinanzi ad una Commissione di tra membri, presieduta dal direttore della scuola, un esame di ammissione che potrà consistere in prove scritte ed orali, a scelta del direttore, dirette ad accertare la cultura medico-chirurgica generale del candidato. Potranno essere esclusi da detta prova di esame coloro che vengono iscritti con abbreviazione di corso.
La Commissione per l'esame di ammissione è composta dal direttore della scuola, che la presiede, e da altri due insegnanti della scuola medesima.
Art. 198. - Potranno essere concesse abbreviazioni di corso nelle varie scuole di specializzazione a quegli aspiranti che ne facciano domanda e che dimostrino di essere stati assistenti effettivi o assistenti volontari di nomina rettoriale per un determinato numero di anni presso una clinica od un istituto universitario, ovvero assistenti effettivi preso una divisione ospitaliera di un grande ospedale, della stessa materia cui si riferisce la specializzazione prescelta.
Art. 199. - La frequenza della scuola di specializzazione è obbligatoria. Non potrà essere rilasciata la firma di frequenza dal direttore della scuola a quegli iscritti che non abbiano frequentato per un periodo da lui giudicato sufficiente. Mancando la firma di frequenza l'iscritto non potrà essere ammesso a sostenere gli esami speciali di quell'anno di corso e perciò l'anno di corso dovrà essere ripetuto.
Art. 200. - Al termine di ogni anno di corso l'iscritto dovrà sostenere gli esami speciali prescritti dal regolamento della scuola dinanzi ad una Commissione di tre membri, presieduta dal direttore della scuola.
Alla fine dell'ultimo anno di corso oltre gli esami speciali l'iscritto dovrà sostenere un esame di diploma che consisterà nella presentazione di una tesi scritta e nella sua discussione dinanzi ad una Commissione di sette membri, nominata dal Consiglio della facoltà e presieduta dal direttore della scuola
Art. 201. - Il numero minimo e massimo degli iscritti alle varie scuole di specializzazione verrà fissato di anno in anno, entro il mese di giugno, dal Consiglio della facoltà medico-chirurgica dietro proposta del direttore della scuola, tenendo conto delle attrezzature scientifiche e didattiche della scuola medesima e sarà pubblicato nel manifesto che verrà affisso nell'albo dell'Università.
Art. 202. - La direzione di ciascuna scuola di specializzazione spetta al professore titolare della materia oggetto della specializzazione, sia esso di ruolo, ovvero incaricato.
Gli incarichi di insegnamento nelle varie scuole di specializzazione sono affidati, anno per anno, dalla Facoltà medico chirurgica dietro proposta del direttore della singola scuola.
Art. 203. Per le scuole di specializzazione si esigono le tasse di immatricolazione, di iscrizione e di diploma nella misura che la legge stabilisce per la Facoltà di medicina e chirurgia, oltre gli eventuali contributi di laboratorio e di gabinetto da approvarsi dal Consiglio di facoltà.
Art. 204. - Le scuole di specializzazione sono le seguenti:
1) Scuola di specializzazione in pediatria e puericultura;
2) Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia;
3) Scuola di specializzazione in oculistica;
4) Scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle;
5) Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni;
6) Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria;
7) Scuola di specializzazione in radiologia medica e radioterapia;
8) Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria;
9) Scuola di specializzazione in malattie cardiovascolari e reumatiche;
10) Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio;
11) Scuola di specializzazione in anestesia;
12) Scuola di specializzazione in chirurgia generale;
13) Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia;
14) Scuola di specializzazione in malattie nervose e mentali;
15) Scuola di specializzazione in igiene;
16) Scuola di specializzazione in medicina tossicologica.

Scuola di specializzazione in pediatria e puericultura

Art. 205. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria e puericultura è di due anni.
b) Gli insegnamenti della scuola sono così ripartiti nei due anni di corso:
1° anno:
Clinica pediatrica;
Puericultura;
Anatomia umana;
Fisiologia;
Farmacologia;
Immunologia.
2° anno:
Clinica pediatrica;
Puericultura;
Clinica chirurgica pediatrica;
Dermatologia;
Microbiologia;
Radiologia;
Psicologia e neuropsichiatria infantile.
c) Al termine di ciascun anno dei corso l'iscritto dovrà sostenere un esame di profitto teorico e pratico sulle materie che sono state oggetto di insegnamento nel corso dell'anno.
d) L'esame per il conseguimento del diploma di specialità consisterà in una discussione clinica sul malato e nella discussione di una tesi scritta sopra argomento pediatrico assegnato dai direttore della scuola all'inizio del secondo anno di corso. L'esame potrà essere integrato da interrogazioni sul argomenti trattati durante i due anni di corso.
e) Durante i due anni accademici l'iscritto è obbligato a frequentare come medico interno la clinica pediatrica.

Scuola di specializzazione in ostericia e ginecologia

Art. 206. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in ostetricia e ginecologia è di quattro anni.
b) Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono così distribuiti nei quattro anni di corso:
1° anno:
Anatomia ed embriologia dei genitali femminili;
Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
Fisiologia della gravidanza, parto, puerperio;
Semeiotica ostetrico-ginecologica;
Esame di laboratorio.
2° anno:
Anatomia patologica dei genitali femminili;
Clinica ostetrico-ginecologica;
Operazioni ostetriche.
3° anno:
Tecniche di laboratorio applicate alle diagnosi ostetriche;
Clinica ostetrico-ginecologica
Elementi di radiologia e radioterapia ginecologica.
4° anno:
Clinica ostetrico-ginecologica;
Tecnica operatoria ginecologica;
Nozioni di urologia ginecologica e tecnica cistoscopica.
c) Al termine di ciascun anno di corso l'iscritto dovrà sostenere un esame di profitto teorico e pratico sulle materie che sono state oggetto di insegnamento durante il corso dell'anno.
d) L'esame per il conseguimento del diploma di specialista consisterà in una discussione clinica sopra un caso di ostetricia e di ginecologia e nella discussione di una tesi scritta sopra un argomento vertente o nel campo dell'ostetricia o nel campo della ginecologia.
e) Durante gli anni di corso è obbligatorio l'internato nella clinica ostetrico-ginecologica con servizio effettivo e continuativo.

Scuola di specializzazione in oculistica

Art. 207. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in oculistica è di tre anni.
b) Gli insegnamenti della scuola sono così ripartiti nei tre anni di corso:
1° anno
Embriologia;
Anatomia e fisiologia dell'apparato oculare;
Ottica fisiologica;
Diottrica oculare;
Patologia e clinica oculistica;
Semeiotica oculare;
Oftalmoscopia;
Tecnica operatoria.
2° anno:
Patologia oculare e semeiotica oculare;
Clinica oculistica (inclusa la traumatologia);
Oftalmoscopia;
Tecnica operatoria;
Istopatologia oculare;
Sierologia.
3° anno:
Clinica oculistica;
Diagnostica oftalmoscopica;
Infortunistica oculare;
Tecnica operatoria;
Neuropatologia oculare;
Radiologia oculare.
c) Al termine di ciascun anno di studio l'allievo dovrà sostenere una prova orale sugli insegnamenti impartiti nell'anno ed una prova pratica sul malato con esami di laboratorio.
d) Per il conseguimento del diploma di specialista il candidato dovrà sostenere una discussione sopra un caso clinico e la discussione di una tesi.
e) Oltre a seguire le lezioni cattedratiche e le esercitazioni, gli allievi sono tenuti a frequentare, come interni, la clinica oculistica e gli ambulatori da questa dipendenti.

Scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle

Art. 208. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in dermatologia e venereo-sifilografia è di tre anni.
b) Gli insegnamenti della scuola sono così suddivisi nei tre anni di corso:
1° anno:
Anatomia della pelle, degli organi genitali e dell'apparato escretore;
Fisiologia della pelle, delle mucose, dell'apparato genitale maschile e femminile e dell'apparato escretore;
Patologia generale dell'infiammazione dei processi degenerativi dei tumori;
Allergia. Malattie di adattamento;
Fisiopatologia della pelle dell'apparato genitale e dell'apparato escretore (con particolare riferimento alla vescica e all'uretra);
Studio delle lesioni dermatologiche elementari nei riguardi clinici, istopatologici e fisiopatologici;
Semeiotica dermatologica;
Tecnica di laboratorio;
Istopatologia, microbiologia, sierologia, chimica biologica. 2° anno:
Clinica delle malattie cutanee e veneree.
3° anno:
Clinica delle malattie cutanee e veneree;
Dermatosi infantile;
Dermatosi professionali;
Igiene e disposizioni legislative;
Terapia medica e chirurgica;
Terapia fisica (con particolare riferimento alla Roentgen-curieterapia).
c) Al termine di ciascun anno di corso, nel sostenere gli esami speciali sugli insegnamenti impartiti durante l'anno, l'allievo dovrà praticare la, visita di almeno due malati della specialità, discuterne la diagnosi e la cura, nonché illustrare un preparato istologico ed eseguire una prova di laboratorio.
d) Al termine del corso l'esame per il conseguimento del diploma consisterà nella discussione di un caso clinico e nella discussione di una tesi scritta sopra un argomento della specialità.
e) Nei tre anni di corso è obbligatoria la frequenza dell'allievo nella clinica per l'intero anno solare, con gli stessi obblighi cui sono tenuti gli assistenti volontari.

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni
Art. 209. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina legale e delle assicurazioni è di due anni.
b) Gli insegnamenti della scuola sono così ripartiti nei due anni di corso:
1° anno:
Medicina legale penalistica e civilistica;
Medicina legale delle assicurazioni;
Tecnica delle perizie medico-legali e valutazioni infortunistiche;
Tecnica diagnostica delle autopsie;
Esercitazioni: 1) di laboratorio, 2) di infortunistica e di malattie professionali e del lavoro, 3) di tecnica e diagnostica delle autopsie giudiziarie.
2° anno:
Medicina legale penalistica, civilistica e canonistica;
Medicina legale delle assicurazioni;
Tecnica delle perizie medico-legali e valutazioni infortunistiche;
Tossicologia forense;
Psicopatologia forense;
Esercitazioni: 1) di infortunistica e malattie professionali e del lavoro,
2) di tecnica e diagnostica delle autopsie giudiziarie.
c) Alla fine del 1° anno di corso l'allievo dovrà sostenere gli esami di profitto nelle seguenti materie: 1) medicina legale e delle assicurazioni,
2) tecnica e diagnostica delle autopsie, 3) prove pratiche attinenti ai corsi di esercitazioni.
Al termine del secondo anno l'allievo dovrà sostenere gli esami di profitto nelle seguenti materie: 1) medicina legale penalistica, civilistica e canonistica, 2) tecnica delle perizie medico-legali e valutazioni infortunistiche, 3) tossicologia forense, 4) psicopatologia forense, 5) prove pratiche attinenti ai corsi di esercitazioni.
d) Per il conseguimento del diploma di specialista in medicina legale e delle assicurazioni, l'allievo dovrà discutere una tesi scritta, da lui preparata nei due anni di corso.
e) Durante i due anni del corso, il direttore della scuola potrà fare svolgere o svolgere personalmente conferenze su argomenti attinenti alla specializzazione, ad integrazione delle materie obbligatorie.
f) Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare come interni l'Istituto di medicina legale e delle assicurazioni.

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria

Art. 210. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in otorinolaringoiatria è di tre anni.
b) Le materie di insegnamento durante i tre anni del corso sono così suddivise:
1° anno:
Anatomia ed embriologia dell'orecchio e delle prime vie aeree e digerenti;
Fisiologia dell'orecchio;
Semeiotica otorinolaringologica.
2° anno:
Nozioni di patologia generale e di anatomia patologica con speciale riguardo alla otorinolaringoiatria;
Patologia speciale otorinolaringoiatrica.
3° anno:
Nozioni di clinica oculistica, di clinica neurologica e di clinica chirurgica generale particolarmente attinenti alla clinica otorinolaringoiatrica;
Diagnostica e terapia medica e chirurgica otorinolaringoiatrica.
c) Al termine di ciascun anno del corso l'allievo dovrà sostenere un esame teorico e pratico sulle materie che sono state oggetto di insegnamento durante quell'anno.
d) Per il conseguimento del diploma di specialista di clinica otorinolaringoiatrica, l'allievo dovrà sostenere una discussione sopra un caso clinico della specialità, oltre alla discussione di una tesi scritta su argomento specialistico.
e) Gli iscritti al corso di specializzazione dovranno frequentare i reparti e gli ambulatori della clinica con gli stessi obblighi degli assistenti.

Scuola di specializzazione in radiologia medica e radioterapia

Art. 211. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in radiologia medica e radioterapia è di due anni.
b) Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono così suddivisi nei due anni di corso:
1° anno:
Anatomia e fisiologia radiologiche;
Fisica delle radiazioni ionizzanti;
Tecnica della radiodiagnostica e radioterapeutica;
Radiobiologia.
2° anno:
Roentgendiagnostica dell'apparato respiratorio;
Roentgendiagnostica dell'apparato cardiovascolare;
Roentgendiagnostica dell'apparato scheletrico e delle articolazioni;
Roentgendiagnostica dell'apparato urogenitale;
Roentgendiagnostica dell'apparato digerente e ghiandole annesse;
Roentgendiagnostica del cranio e del sistema nervoso;
Roentgenterapia e radiumterapia.
c) Il corso di lezioni sarà integrato da conferenze di aggiornamento nei vari campi della biologia e dalla clinica.
d) Al termine di ciascun anno del corso l'allievo dovrà sostenere un esame di profitto sulle materie che sono state oggetto di insegnamento.
e) Per il conseguimento del diploma, l'allievo dovrà sostenere dinanzi all'apposita Commissione la discussione di una tesi scritta su argomento di radiodiagnostica e radioterapia.
f) Ogni allievo ha l'obbligo di un internato di almeno quattro mesi per ciascun anno nei vari reparti dell'Istituto.

Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 212. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in odontoiatria e protesi dentaria è di due anni.
b) Gli insegnamenti della scuola sono così ripartiti nei due anni del corso:
1° anno:
Clinica e patologia stomatologica;
Anatomia e istologia orale;
Anestesiologia e chirurgia dentale;
Fisiologia orale;
Microbiologia ed igiene orale;
Odontoiatria conservativa e materia medica stomatologica;
Protesi dentaria e odontotecnica;
Radiologia stomatologica.
2° anno:
Clinica e patologia stomatologica;
Odontoiatria infantile;
Chirurgia orale;
Ortopedia dento-facciale;
Esercitazioni clinico-pratiche;
Odontoiatria conservativa;
Protesi odontotecnica.
c) Durante gli anni del corso saranno tenute anche conferenze di carattere complementare su argomenti di patologia e clinica medica, di clinica pediatrica, di clinica otorinolaringoiatrica e di clinica oculistica.
d) Alla fine di ciascun anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto, teorico e pratico, sulle materie che sono state oggetto di insegnamento.
e) Per il conseguimento del diploma è obbligatoria altresì la discussione, dinanzi all'apposita Commissione, di una tesi scritta.
f) Gli allievi hanno l'obbligo dell'internato nella clinica odontoiatrica.

Scuola di specializzazione in malattie cardiovascolare e reumatiche
Art. 213. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in malattie cardiovascolari e reumatiche è di tre anni.
b) Gli insegnamenti della scuola sono così ripartiti nei tre anni di corso
1° anno:
1) Anatomia;
2) Fisiologia del cuore e dei vasi;
3) Igiene e statistica;
4) Metodiche funzionali;
5) Patologia e clinica medica;
6) Patologia generale;
7) Batterio-immunologia.
2° anno:
1) Farmacologia;
2) Anatomia patologica;
3) Radiologia;
4) Metodiche funzionali;
5) Patologia e clinica medica.
3° anno:
1) Problemi assicurativo-sociali;
2) Chirurgica del cuore e dei vasi;
3) Radiologia;
4) Metodiche funzionali;
5) Patologia e clinica medica;
6) Terapie speciali;
7) Ortopedia.
c) Oltre le lezioni di corsi sopraindicati, potranno essere tenute, dietro designazione del direttore della scuola, delle conferenze e delle dimostrazioni a classi riunite.
d) Le lezioni, le dimostrazioni e le esercitazioni pratiche si svolgeranno in parte presso la clinica medica, in parte presso l'istituto di patologia medica, in conformità dell'orario, che al principio dell'anno verrà stabilito dal direttore della scuola.
e) Al termine di ciascun anno del corso l'allievo dovrà sostenere un esame teorico-pratico sulle materie che sono state oggetto di insegnamento durante il corso dell'anno.
f) Al termine del triennio per il conseguimento del diploma di specialista l'allievo dovrà sostenere dinanzi alla Commissione la discussione di un caso clinico e la, discussione di una tesi scritta sopra argomento riguardante malattie dell'apparato cardio-vascolare o delle malattie reumatiche.
g) Durante i tre anni del corso gli allievi dovranno frequentare assiduamente, a turno, le infermiere e gli ambulatori della clinica medica, e dell'Istituto di patologia medica.

Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio
Art. 214. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in malattie del ricambio e endocrinologia è di due anni.
b) Le materie di insegnamento sono così suddivise fra i due anni del corso:
1° anno:
Anatomia delle ghiandole endocrine;
Fisiologia delle ghiandole endocrine;
Fisiologia della alimentazione e del ricambio;
Chimica biologica Tecnica di laboratorio;
Fisiopatologia endocrina;
Anatomia patologica delle malattie endocrine e metaboliche;
Patologia e clinica delle malattie endocrine;
Patologia, e clinica delle malattie del ricambio;
Genetica (eredo-patologia-diametabolica).
2° anno
Clinica delle malattie endocrine;
Clinica delle malattie del ricambio;
Terapia delle malattie endocrine;
Terapia delle malattie del ricambio;
Radiodiagnostica e radioterapia.
c) Le lezioni, le dimostrazioni e le esercitazioni pratiche si svolgeranno in parte presso la clinica medica, in parte presso l'istituto di patologia, medica in conformità dell'orario, che al principio dell'anno verrà stabilito dal direttore della scuola.
d) Al termine di ciascun anno del corso l'allievo dovrà sostenere un esame teorico-pratico sulle materie che sono state oggetto di insegnamento durante il corso dell'anno.
e) Al termine del biennio, per il conseguimento del diploma di specialista l'allievo dovrà sostenere dinanzi alla commissione la discussione di un caso clinico e la discussione di una tesi scritta sopra argomento riguardante l'endocrinologia e le malattie del ricambio.
f) Durante i due anni del corso gli allievi dovranno frequentare assiduamente a turno, le infermiere e gli ambulatori della clinica medica e dell'Istituto di patologia medica.

Scuola di specializzazione in anestesia

Art. 215. a) La Scuola per la specializzazione in anestesia ha la durata di due anni.
b) Saranno ammessi alla frequenza della scuola i laureati in medicina e chirurgia che dimostreranno di avere prestato servizio di assistentato in reparto di chirurgia generale e che avranno superato il prescritto esame di ammissione.
c) Le materie di insegnamento sono così suddivise nei due anni di corso:
1° anno:
Nozioni di fisica con particolare riguardo alle leggi di diffusibilità e della fisica degli agenti anestetici con applicazione allo strumentario di anestesia;
Chimica e farmacologia degli agenti anestitici;
Anatomia (con particolare riguardo all'anatomia dell'apparato respiratorio e circolatorio e al sistema nervoso centrale e periferico);
Fisiologia (con particolare riguardo alla fisiologia dell'apparato respiratorio e circolatorio e del sistema nervoso e endocrino);
Cardiologia (con particolare riguardo alla indagine elettro-cardiologia e al significato della variazione della pressione arteriosa);
Strumentario e tecnica della anestesia.
2° anno:
Patologia della respirazione e della circolazione;
Patologia dell'apparato endocrino e stati diametabolici;
Anestesia e suoi rapporti con la patologia;
Complicazione della anestesia e tecniche della rianimazione;
Nozioni di fisioterapia con particolare riguardo alla ginnastica respiratoria;
Tecniche di anestesia nella chirurgia infantile, nella ostetricia e ginecologia, nella otorinolaringoiatria, nella odontoiatria, nella neurologia e nelle operazioni sul torace;
Tecniche d'impiego degli anestetici in condizioni non chirurgiche (blocchi diagnostici e terapeutici, cura del dolore, alcolizzazione, ecc. d) Alla fine di ciascun anno del corso gli allievi dovranno sostenere un esame sulle materie che sono state oggetto di insegnamento nel corso dell'anno.
e) Alla fine del secondo anno gli allievi dovranno sostenere una prova generale scritta su argomenti che sono stati oggetto d'insegnamento durante i due anni o discutere una tesi originale di specializzazione, nonché sostenere una prova pratica di conduzione di una anestesia.
f) Durante i due anni del corso è obbligatoria la frequenza, della clinica chirurgica in conformità dell'orario che sarà stabilito dalla direzione della scuola.
Ogni specializzando dovrà avere partecipato durante il corso a non meno di duecento anestesie.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 216. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia generale è di cinque anni.
b) Le materie di insegnamento sono così suddivise nei cinque anni del corso:
1° anno:
Anatomia topografica;
Patologia generale;
Batteriologia e sierologia;
Anatomia patologica e istologia patologica;
Patologia chirurgica;
Semeiotica chirurgica.
2° anno:
Anatomia chirurgica e anatomia clinica radiologica;
Anatomia patologica e istologia patologica;
Chimica biologica;
Patologia chirurgica;
Semeiotica chirurgica.
3° anno:
Anatomia chirurgica e anatomia patologica;
Radiologia;
Patologia chirurgica;
Semeiotica chirurgica;
Clinica chirurgica;
Terapia chirurgica.
4° anno:
Anatomia chirurgica;
Traumatologia;
Tecnica degli apparecchi gessati;
Clinica chirurgica generale;
Semeiotica otorinolaringoiatrica;
Semeiotica ostetrico-ginecologica.
5° anno:
Clinica chirurgica generale;
Neurologia;
Ostetricia e ginecologia;
Ortopedia;
Medicina legale.
c) Alla fine di ciascun anno del corso l'allievo dovrà sostenere un esame teorico pratico sugli insegnamenti impartiti nell'anno del corso. L'esame di clinica chirurgica comprenderà quattro prove distinte: 1) chirurgia della testa e del collo, neurochirurgia e otorinolaringoiatria; 2) chirurgia del torace; 3) chirurgia dell'addome; 4) chirurgia degli arti e traumatologia.
d) Al termine del corso per la specializzazione, gli allievi dovranno sostenere dinanzi alla Commissione per l'esaine di diploma una discussione sopra a un caso clinico, nonché la discussione di una tesi scritta sopra un argomento di chirurgia.
e) Gli allievi, oltre a seguire le lezioni cattedratiche e le esercitazioni sono tenuti a frequentare come gli interni la clinica chirurgica generale.
Per le discipline al di fuori della clinica chirurgica possono essere indicati, su giudizio del direttore, periodi di internato nei rispettivi istituti.

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 217. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in ortopedia e traumatologia è di tre anni.
b) Gli insegnamenti sono così suddivisi nei tre anni di corso:
1° anno:
Anatomia degli organi del movimento;
Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento;
Fondamenti di radiologia e radioterapia;
Radiodiagnostica;
Protesi e tecnica degli apparecchi;
Pediatria ortopedica.
2° anno:
Anatomia degli organi del movimento;
Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento;
Fonda menti di radiologia e radioterapia;
Radiodiagnostica;
Protesi e tecnica degli apparecchi;
Pediatria ortopedica.
3° anno:
Corso di operazioni ortopediche;
Terapia fisica;
Clinica ortopedica e traumatologica;
Infortunistica;
Neuropatologia degli organi di movimento.
c) Al termine di ogni anno del corso gli allievi dovranno sostenere un esame teorico-pratico sulle materie che nel corso dell'anno sono state oggetto di insegnamento.
d) Al termine del triennio, per il conseguimento del diploma di specialista, l'allievo dovrà sostenere davanti alla apposita Commissione una discussione sopra uni caso clinico, oltre alla discussione di una tesi di laurea su di argomento attinente alla specialità.
e) Durante i tre anni del corso gli allievi sono tenuti a frequentare come interni la clinica ortopedica.

Scuola di specializzazione in malattie nervose e mentali

Art. 218. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in malattie nervose e mentali è di tre anni.
b) Gli insegnamenti della scuola sono così suddivisi nei tre anni di corso:
1° anno
Anatomia clinica del sistema nervoso;
Fisiologia e fisiopatologia generale del sistema nervoso;
Psicopatologia generale.
2° anno:
Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
Semeiotica neurologica e psichiatrica;
Patologia speciale delle malattie nervose e mentali.
3° anno:
Clinica e terapia delle malattie nervose;
Alti Clinica e terapia delle malattie mentali.
c) Al termine di ciascun anno del corso, l'allievo dovrà sostenere un esame teorico-pratico sulle materie che sono state oggetto di insegnamento durante l'anno.
d) Per il conseguimento del diploma di specialista l'allievo dovrà sostenere dinanzi all'apposita Commissione la discussione di un caso clinico e la discussione di una tesi scritta su di un argomento attinente alla specialità.
e) Durante i tre anni del corso gli allievi sono obbligati a frequentare come interni la clinica neuropsichiatrica.

Scuola di specializzazione in igiene

Art. 219. - a) La durata del corso degli stadi per il conseguimento del diploma di specialista in igiene è di due anni.
b) Gli insegnamenti della scuola nei due anni di corso sono così suddivisi:
1° anno:
Igiene generale e speciale;
Demografia, legislazione, polizia sanitaria-statistica;
Microscopia applicata all'igiene, microbiologia, parassitologia, immunologia;
Chimica e fisica applicata all'igiene;
Tecnica delle autopsie e delle biopsie;
Patologia e clinica delle malattie infettive;
Ispezioni delle carni da macello;
Istologia normale e patologica.
2° anno:
Igiene generale e speciale;
Malattie da intossicazione, da carenza, da insalubrità, da credità morbosa;
Malattie sociali;
Microscopia applicata all'igiene, microbiologia, parassitologia, ed immunologia;
Patologia e clinica delle malattie infettive;
Ingegneria sanitaria.
c) Oltre a seguire le lezioni e le esercitazioni, gli allievi devono frequentare come interni, l'Istituto di igiene.
Per le discipline che non formano oggetto della scuola, possono essere indicati su giudizio del direttore della scuola stessa, periodi di internato nei rispettivi istituti.
d) Alla fine di ciascun corso l'allievo deve sostenere una prova scritta su un tema che abbracci i punti fondamentali dell'insegnamento annuo, una prova orale sugli insegnamenti impartiti durante l'anno di corso, una prova pratica consistente nella lettura e discussione di preparati in manualità tecniche e dimostrazioni.
e) Alla fine del corso l'allievo dovrà sostenere un esame finale riassuntivo e discutere una tesi.

Scuola di specializzazione in medicina tossicologica

Art. 220. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina tossicologica è di due anni.
b) Le materie di insegnamento sono così suddivise nei due anni di corso:
1° anno:
Tecnica di prelievo e di conservazione del materiale organico con speciale riguardo a quello cadaverico;
Chimica tossicologica dei metalli e dei metalloidi con particolare riguardo alla loro identificazione in presenza di materia le organico (visceri), (con esercitazioni obbligatorie): sintomatologia clinica presentata dagli avvelenamenti relativi.
2° anno
Clinica tossicologica dei composti organici alifatici ed aromatici e soprattutto degli alcaloidi e glucosidi che più frequentemente sono causa di avvelenamento (con esercitazioni obbligatorie come per il primo anno) sintomatologia clinica presentata dagli avvelenamenti relativi.
c) Durante i due anni di frequenza alla scuola tutti gli ammalati che vengono ricoverati nella clinica saranno seguiti e studiati dai laureati in medicina che sono iscritti al corso: casi interessanti di intossicazioni singole o collettive potranno essere oggetto di ricerche speciali o di pubblicazioni da parte di uno o più iscritti al corso a seconda dei giudizio del direttore.
d) Alla fine del 1° e del 2° anno avranno luogo esami speciali su gli insegnamenti impartiti e per ottenere il diploma i candidati dovranno superare un esame finale riassuntivo e discutere una tesi sperimentale (o clinica) su argomenti di tossicologia.
e) L'allievo è tenuto alla frequenza obbligatoria delle lezioni e delle esercitazioni relative oltre a partecipare a ricerche concernenti problemi di tossicologia.
Per l'iscrizione al corso di specializzazione i candidati devono aver fatto almeno un anno di pratica nella clinica medica o in un reparto medico ospedaliero oppure dovranno dar prova di avere nozioni sufficienti di chimica e di semeiotica, medica nell'esame di ammissione.
f) Per l'insegnamento il direttore dell'Istituto di farmacologia e clinica tossicologica potrà ricorrere alla collaborazione di altri titolari di cattedra dell'Università, particolarmente versati su argomenti concernenti, sia pure indirettamente, la tossicologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1953

Atti dei Governo, registro n. 76, foglio n. 82. - PALLA