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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 2009, n. 181

Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell' invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206. (09G0186)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2009
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 18/12/2009, n. 294 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/2009)
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vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  31-12-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, recante: «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, recante: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, recante: «Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante: «Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2007, recante: «Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma della legge 3 agosto 2004, n. 206», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante: «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», ed in particolare l'articolo 34;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», ed in particolare l'articolo 2, commi 105 e 106;
Considerato che le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, in materia di riconoscimento delle invalidità, necessitano di integrazioni anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004;
Ritenuto pertanto di dover disciplinare i criteri medico-legali con disposizioni di carattere generale cui debbono attenersi le commissioni mediche di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione normativa per gli atti consultivi nell'adunanza del 27 agosto 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;
Sulla proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, della giustizia, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento:
a) per danno biologico, si intende la lesione di carattere permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
b) per danno morale, si intende il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato;
c) per aggravamento fisico, si intende lo stato della menomazione dell'integrità psico-fisica complessiva derivante dall'evoluzione peggiorativa della patologia da cui è conseguita l'invalidità già riconosciuta ed indennizzata, nonché da ogni altra patologia per la quale risulti accertata una correlazione eziopatogenetica per interdipendenza o la cui insorgenza risulti determinata da cure praticate per la patologia già riconosciuta.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi forza di legge e i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, recante «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 212:
«Art. 17 (Regolamenti). -1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».
- La legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1990, n. 250.
- La legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1998, n. 277.
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1999, n. 510 «Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2000, n. 4.
- La legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2004, n. 187.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, «Codice delle assicurazioni private», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2006, n. 183.
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007, recante «Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma della legge 3 agosto 2004, n. 206» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2007, n. 178.
- Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2007, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2007, n. 279:
«Art. 34 (Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti.
Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo). - 1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.
2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di «vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia ricordo in oro.
2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2-bis è conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.
2-quater. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.
2-quinquies. L'onorificenza è conferita alla vedova o ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.
2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.
2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite:
a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-bis;
b) le condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni è provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.
3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico»;
b) all'art. 2, comma 1, le parole da: «si applica» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;
c) all'art. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione».
3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 è la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.
3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis è valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 105 e 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2008), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300:
«105. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefici di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106.
106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 4, comma 2, le parole: "calcolata in base all'ultima retribuzione" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari all'ultima retribuzione";
b) all'art. 5, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni";
c) all'art. 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi soggetti è esteso il beneficio di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203";
d) all'art. 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento";
e) all'art. 16, comma 1, dopo le parole: "dall'attuazione della presente legge" sono inserite le seguenti: ", salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, secondo periodo."».
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2004, n. 187:
«Art. 6. - 1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1999, n. 510 «Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2000, n. 4:
«Art. 5 (Valutazione della commissione medica ospedaliera della sanità militare). - 1. Per l'attribuzione dei benefici di legge, oltre al rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento lesivo, è richiesta la valutazione della commissione medica ospedaliera della sanità militare, la quale svolge le proprie indagini secondo le modalità previste dagli articoli 172 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, esprime il giudizio sanitario sulle cause delle ferite o lesioni che hanno determinato il decesso o la invalidità, accerta il grado dell'eventuale invalidità riscontrata, stabilisce la percentuale dell'invalidità e dell'eventuale aggravamento, ed accerta comunque se l'invalidità riportata comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto d'impiego.
2. La commissione medica ospedaliera di cui al comma 1 è integrata, ai fini della concessione dei benefici in favore delle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata, da due sanitari della Polizia di Stato esperti in medicina legale.
3. I sanitari della Polizia di Stato sono nominati dal direttore centrale di sanità del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, su richiesta della competente commissione medica ospedaliera, trasmessa contestualmente alla comunicazione della data in cui si procederà alla visita dell'interessato o, comunque, alla valutazione da parte della commissione stessa.
4. La commissione medica ospedaliera esprime il giudizio entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i competenti organi amministrativi possono rivolgersi ad altri soggetti pubblici dotati di qualificazione ed adeguata capacità tecnica, quali le strutture del Servizio sanitario nazionale, ovvero ad istituti universitari, che si pronunciano entro venti giorni dalla richiesta.
5. La valutazione della commissione medica ospedaliera non è richiesta in caso di decesso, quando il nesso di causalità risulti di immediata evidenza. La medesima valutazione non è, altresì, richiesta qualora il prefetto, relativamente alle istanze concernenti le vittime civili ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che sia da escludere la natura terroristica o di criminalità organizzata dell'evento criminoso.
6. Il giudizio della commissione medica ospedaliera, nella composizione integrata, è definitivo.
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per gli stranieri e gli apolidi. Se i soggetti interessati non sono residenti in Italia, il giudizio sanitario è espresso da apposite commissioni formate da tre medici scelti dall'autorità consolare, che svolgono le proprie indagini secondo le stesse modalità previste per le commissioni mediche ospedaliere. La domanda e i documenti, ivi compreso il giudizio sanitario, sono inviati al prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento.».