stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 17 luglio 2009, n. 101

Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58, e 17 settembre 2007, n. 164, in materia di intermediazione finanziaria e di mercati degli strumenti finanziari. (09G0108)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/8/2009
nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  18-8-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004;
Visto l'articolo 12 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE;
Visto il decreto legislativo 28 marzo 2007, n. 51, recante attuazione della direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2001/34/CE;
Vista la legge 20 giugno 2007, n. 77, recante delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonché per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE;
Visto il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, recante attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio deI Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. L'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
«Art. 18-bis (Consulenti finanziari). - 1. La riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, ed iscritte nell'albo di cui al comma 2, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. I requisiti di professionalità per l'iscrizione nell'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative.
2. È istituito l'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta, in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del comma 7, provvede un organismo composto da un presidente e quattro membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti che li designano secondo le modalità fissate nello statuto dell'organismo, nominati tutti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I membri dell'organismo sono individuati tra persone di comprovate professionalità e competenza in materie finanziarie, giuridiche ed economiche.
3. L'organismo di cui al comma 2 ha personalità giuridica ed è dotato di autonomia organizzativa e finanziaria.
4. L'organismo cura la redazione del proprio statuto che contiene le regole sul funzionamento e sull'assetto organizzativo interno, nel rispetto dei principi e criteri determinati dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 7 e dal Ministro dell'economia e delle finanze con il regolamento adottato ai sensi del comma 1. Lo statuto deve essere trasmesso al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e pubblicazione.
5. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione nell'albo, nonché da coloro i quali presentano domanda di partecipazione alle prove valutative volte all'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità per l'iscrizione nell'albo, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento con cui l'organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Nel caso di mancato versamento dei contributi dovuti, l'organismo dispone la cancellazione dall'albo del soggetto inadempiente.
6. L'organismo di cui al comma 2:
a) provvede all'iscrizione nell'albo, previa verifica dei necessari requisiti, delle persone fisiche che ne facciano richiesta al fine di prestare l'attività di cui al comma 1, e ne dispone la cancellazione qualora vengano meno i requisiti;
b) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e) e g) del comma 7;
c) per i casi di violazione delle regole di condotta, di cui al comma 7, lettera d), delibera, dopo aver sentito il soggetto interessato, in relazione alla gravità dell'infrazione e in conformità alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), il richiamo scritto, il pagamento di un importo da euro cinquecento a euro venticinquemila, la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo;
d) svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo;
e) può richiedere agli iscritti nell'albo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, secondo le modalità e nei termini dallo stesso determinati;
f) può effettuare nei confronti degli iscritti ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonché procedere ad audizione personale.
7. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:
a) alla formazione dell'albo e alle relative forme di pubblicità;
b) alla iscrizione nell'albo, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nell'albo;
c) alle cause di incompatibilità;
d) alle regole di condotta che gli iscritti nell'albo devono rispettare nel rapporto con i clienti, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;
e) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dagli iscritti nell'albo;
f) all'attività dell'organismo, con specifico riferimento ai compiti di cui al comma 6;
g) all'aggiornamento professionale degli iscritti.
8. Avverso le decisioni di cui al comma 6, lettera c), è ammesso ricorso, da parte dell'interessato, alla Consob, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. La presentazione del ricorso e la decisione sul medesimo avvengono secondo le procedure determinate dalla Consob con il regolamento di cui al comma 7.
9. Avverso le decisioni adottate dalla Consob ai sensi del comma 8 è ammessa opposizione da parte dell'interessato dinnanzi alla Corte d'appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 195.
10. La Consob può richiedere all'organismo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. La Consob può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'organismo.
11. In caso di inerzia o malfunzionamento dell'organismo la Consob propone motivatamente al Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione dei provvedimenti più opportuni, e, per i casi più gravi, lo scioglimento dell'organismo e la nomina di un commissario.».
2. All'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. È istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività.
Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma 5, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento con cui l'organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 6, lettera a), e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo.
L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima.».
3. Al comma 1 dell'articolo 94-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola: «nonché» è sostituita dalle seguenti: «ivi incluse».
4. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 97 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la parola: «svolgano» sono inserite le seguenti: «, o abbiano svolto,».
5. All'articolo 100-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. La Consob può dettare disposizioni di attuazione del presente articolo.».
6. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 113-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «e le relative modalità di pubblicazione» sono inserite le seguenti: «ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali,».
7. Al comma 3 dell'articolo 113-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «stabilisce modalità e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate,» sono inserite le seguenti: «ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali,».
8. Al comma 1 dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «e i termini di comunicazione delle informazioni,» sono inserite le seguenti: «, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali,».
9. Al comma 6 dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «i soggetti indicati nel comma 1», sono inserite le seguenti: «e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine».
10. All'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115, si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione che presentano le caratteristiche stabilite dalla Consob con regolamento e a condizione che l'ammissione sia stata richiesta o autorizzata dall'emittente.».
11. Al comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «L'articolo 116 non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «I commi 1 e 2 dell'articolo 116 non si applicano».
12. Al comma 1 dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «dagli emittenti quotati», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine».
13. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituita dalla seguente:
«a) "strumenti finanziari":
1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;
2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente; ».
14. Al comma 1 dell'articolo 182 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «in un mercato regolamentato italiano» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano».
15. All'articolo 182 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti gli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2).».
16. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) alle negoziazioni di azioni proprie di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento; ».
17. All'articolo 184 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.».
18. All'articolo 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.».
19. Al comma 1 dell'articolo 187-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «previa contestazione degli addebiti agli interessati», sono inserite le seguenti: «, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero,».
20. Al comma 4 dell'articolo 187-octies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».
21. Al comma 1 dell'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il numero: «65; » è inserito il seguente: «79-bis; ».
22. Al comma 1 dell'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31.».
23. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «capi II e III» sono sostituite dalle seguenti: «capi II e II-bis».
24. Al comma 2 dell'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera d-ter) sono aggiunte le seguenti:
«d-quater) ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 18-bis e di quelle emanate in base ad esso;
d-quinquies) ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31 e di quelle emanate in base ad esso.».
25. Al comma 4 dell'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «la sede o, nel caso di persone fisiche, il domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «sede la società o l'ente cui appartiene».
26. Al comma 2 dell'articolo 196 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «previa contestazione degli addebiti agli interessati», sono inserite le seguenti: «, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero,».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, supplemento ordinario, così recitano:
«Art. 8 (Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione della delega prevista dall'art. 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.».
«Art. 21 (Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento mobiliare e degli enti creditizi: criteri di delega). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/6/CEE e 93/22/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che la prestazione a terzi, a titolo professionale, dei servizi d'investimento indicati nella sezione A dell'allegato alla direttiva 93/22/CEE sia riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che gli agenti di cambio continuino ad esercitare le attività loro consentite dall'ordinamento vigente;
b) prevedere che le imprese di investimento autorizzate in conformità alla direttiva 93/22/CEE possano prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva stessa in libera prestazione ovvero per il tramite di succursali; stabilire, altresì, che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dalle autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle autorità italiane competenti in materia di elaborazione e applicazione delle norme di comportamento, di politica monetaria, nonché di costituzione, funzionamento e controllo di mercati regolamentati;
c) definire la ripartizione delle competenze tra la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri già previsti nel titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed assicurando uniformità di disciplina in relazione a servizi prestati ed evitando duplicazioni di compiti nell'esercizio delle funzioni di controllo;
d) prevedere che le autorità italiane collaborino tra loro e con le autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), ai quali si applica l'Accordo sullo Spazio economico europeo e, mediante accordi a condizione di reciprocità, con le autorità degli Stati terzi preposte alla vigilanza sugli intermediari e i mercati finanziari e sulle imprese assicurative;
e) stabilire le condizioni di accesso all'attività e la disciplina delle partecipazioni al capitale delle imprese di investimento, ispirandole a criteri obiettivi e garantendo in ogni caso la sana e prudente gestione delle imprese d'investimento;
f) stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti alle autorità competenti si esplichi avendo riguardo alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti degli intermediari, alla tutela degli investitori, alla stabilità, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema finanziario, nonché alla sana e prudente gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra gli intermediari ammessi allo svolgimento di uno o più servizi di investimento;
g) prevedere forme di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva, riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni, le norme di comportamento, l'informazione, la correttezza e la regolarità delle negoziazioni. Dovrà, inoltre, essere prevista la riduzione al minimo e la trasparenza dei conflitti di interesse;
h) stabilire la disciplina di comportamento degli intermediari, ispirandola ai principi di cura dell'interesse del cliente e dell'integrità del mercato, di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equità.
Nella applicazione dei principi si dovrà altresì tenere conto della esperienza professionale degli investitori;
i) nell'applicazione dei principi si dovrà tener conto della professionalità dei promotori finanziari, anche al fine della consulenza relativa ai servizi finanziari e ai valori mobiliari oggetto della sollecitazione fuori sede;
l) prevedere che i diritti degli investitori sui fondi e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano servizi di investimento siano distinti da quelli delle imprese affidatarie ed adeguatamente salvaguardati anche attraverso l'eventuale affidamento dei fondi e dei valori mobiliari a soggetti depositari terzi. La disciplina delle crisi dovrà essere uniforme per tutti i soggetti autorizzati all'attività di intermediazione in valori mobiliari, in particolare mediante l'assoggettamento delle imprese di investimento a provvedimenti cautelari, ad amministrazione straordinaria, nonché a liquidazione coatta amministrativa;
m) prevedere il potere delle autorità competenti di disciplinare, in conformità alla direttiva 93/22/CEE, le ipotesi in cui le transazioni relative agli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani devono essere eseguite nei mercati stessi;
n) prevedere la possibilità di accesso delle imprese di investimento e delle banche ai mercati regolamentati secondo scadenze temporali che non penalizzino le banche italiane rispetto agli altri operatori. Tali soggetti potranno acquistare la qualità di membri dei sistemi di compensazione e liquidazione, nel rispetto dei criteri e delle procedure fissati dalle autorità competenti;
o) disciplinare gli obblighi di dichiarazione e informazione in modo da contemperare le esigenze di trasparenza ed efficienza dei mercati regolamentati e il diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento le condizioni di svolgimento dei servizi;
p) le disposizioni necessarie per adeguare alle direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo svolgimento dei servizi di investimento, per la cui adozione non si debba provvedere con atti aventi forza di legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze normativamente previste;
q) disciplinare, secondo linee omogenee e in un'ottica di semplificazione, l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei mercati regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica, che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli mercati e siano dotati di poteri di gestione, autoregolamentazione e intervento, nonché disciplinare l'articolazione, le competenze e il coordinamento delle autorità di controllo, tenendo conto dei principi in materia di vigilanza sui mercati contenuti nella legge 2 gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556, e relative disposizioni attuative;
r) prevedere che, fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera c), della presente legge, nel definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e delle disposizioni generali o particolari emanate sulla base di esse si tenga conto dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'applicazione delle sanzioni nei confronti delle persone fisiche. Dovrà essere sancita la responsabilità delle imprese di investimento, alle quali appartengono i responsabili delle violazioni, per il pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del diritto di regresso verso i predetti responsabili, nonché adottata ogni altra disposizione necessaria per razionalizzare, sotto il profilo sia sostanziale che procedurale, il sistema dei provvedimenti cautelari e delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni di disposizioni in materia di servizi di investimento.
2. In deroga al termine indicato all'art. 1, comma 1, i decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al presente articolo dovranno essere emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di dare pronta attuazione ai principi della parità concorrenziale, del buon funzionamento dei mercati e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive stesse.
3. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi, cui si provvederà ai sensi dell'art. 8, le sanzioni amministrative e penali potranno essere coordinate con quelle già comminate da leggi vigenti in materia bancaria e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari offensività. A tal fine potrà stabilirsi che non costituiscono reato e sono assoggettate a sanzioni amministrative pecuniarie, sulla base dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni, violazioni per le quali è prevista, in via alternativa o congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un anno, con esclusione delle condotte volte ad ostacolare l'attività delle autorità di vigilanza ovvero consistenti nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato.
4. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi potrà essere altresì modificata la disciplina relativa alle società emittenti titoli sui mercati regolamentati, con particolare riferimento al collegio sindacale, ai poteri delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di gruppo, secondo criteri che rafforzino la tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza.».
- La legge 18 aprile 2005, n. 62, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2005, n. 301, supplemento ordinario:
«Art. 12 (Attuazione della direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata «direttiva».
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'art. 24, paragrafo 2, della direttiva.
3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, mantenendo, ove possibile, le ipotesi di conferimento di poteri regolamentari ivi contemplate; i decreti tengono inoltre conto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera u), e comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) individuare nella CONSOB l'Autorità nazionale competente in materia;
c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia;
d) assicurare la conformità della disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio alla direttiva;
e) disciplinare i rapporti con le Autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;
f) individuare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea:
1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto;
2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;
g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia;
h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo per detta revoca un termine non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni d'investimento di un investitore ragionevole;
i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto;
l) prevedere una disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto;
m) prevedere che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto, verifichi la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite;
n) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti materie:
1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;
2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;
3) condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'Autorità competente di un altro Stato membro;
4) casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso il quale precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico;
o) avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva;
p) fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere l'applicabilità dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva;
q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa, e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni.».
- La direttiva 2003/71/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 345.
- La direttiva 2001/34/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 6 luglio 2001, n. L 184.
- Il decreto legislativo 28 marzo 2007, n. 51, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2007, n. 94.
- La legge 20 giugno 2007, n. 77, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2007, n. 142.
- La direttiva 2002/15/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 23 marzo 2002, n. L 80.
- La direttiva 2004/25 è pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 142.
- La direttiva 2004/39/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 145.
- Il decreto legislativo 19 agosto 19 agosto 2005, n. 191, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2005, n. 221.
- La direttiva 2002/98/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 13 gennaio 2000, n. L 9.
- Il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2007, n. 234, supplemento ordinario.
- La direttiva 2004/39/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 145.
- La direttiva 85/611/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1985, n. L 375.
- La direttiva 93/6/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 11 giugno 1993, n. L 141.
- La direttiva 2000/12/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 26 maggio 2000, n. L 126.
- La direttiva 93/22/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 11 giugno 1993, n. L 141.
Nota all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:
«Art. 31 (Promotori finanziari). - 1. Per l'offerta fuori sede, le imprese di investimento, le Sgr, le società di gestione armonizzate, le Sicav, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario e le banche si avvalgono di promotori finanziari. I promotori finanziari di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le società di gestione armonizzate, le banche comunitarie ed extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica.
2. È promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto.
3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
4. È istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma 5, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento di cui l'organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediate ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 6n, lettera a), e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo.
L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative.
6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:
a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;
b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;
c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
d) alle cause di incompatibilità;
e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1;
f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);
g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;
h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai promotori finanziari;
i) all'attività dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della stessa CONSOB;
l) alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari.
7. La CONSOB può chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Essa può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.».
- Si riporta il testo dell'art. 94-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:
«Art. 94-bis (Approvazione del prospetto). - 1. Ai fini dell'approvazione, la Consob verifica la completezza del prospetto ivi incluse la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite.
2. La Consob approva il prospetto nei termini da essa stabiliti con regolamento conformemente alle disposizioni comunitarie. La mancata decisione da parte della Consob nei termini previsti non costituisce approvazione del prospetto.
3. Tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati, la Consob può affidare alla società di gestione del mercato, mediante apposite convenzioni, compiti inerenti al controllo del prospetto per offerte riguardanti strumenti finanziari comunitari ammessi alle negoziazioni ovvero oggetto di domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato nel rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni comunitarie. Nel rispetto dei suddetti principi e delle relative eccezioni, le deleghe di compiti hanno termine il 31 dicembre 2011. La Consob informa la Commissione europea e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito agli accordi relativi alla delega di compiti, precisando le condizioni che disciplinano la delega.
4. Al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto avente ad oggetto titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Consob stipula accordi di collaborazione con la Banca d'Italia.
5. La Consob può trasferire l'approvazione di un prospetto in caso di offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari all'autorità competente di un altro Stato membro, previa accettazione di quest'ultima autorità. Tale trasferimento è comunicato all'emittente e all'offerente entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione assunta dalla Consob. I termini per l'approvazione decorrono da tale data.».
- Si riporta il testo dell'art. 97, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:
«4. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la CONSOB, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, può richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei prodotti finanziari di cui alla presente Sezione, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta può essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano, o abbiano svolto, un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dall'art. 94.».
- Si riporta il testo dell'art. 100-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:
«Art. 100-bis (Circolazione dei prodotti finanziari). - 1. La successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di un'offerta al pubblico esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni effetto una distinta e autonoma offerta al pubblico nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella definizione prevista all'art. 1, comma 1, lettera t), e non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall'articolo 100.
2. Si realizza una offerta al pubblico anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all'estero di un collocamento riservato a investitori qualificati siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da investitori qualificati e tale rivendita non ricada in alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall'art. 100.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia stato pubblicato un prospetto, l'acquirente, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, può far valere la nullità del contratto e i soggetti abilitati presso i quali è avvenuta la rivendita dei prodotti finanziari rispondono del danno arrecato. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni dall'art. 191 e quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile.
4. Il comma 2 non si applica alla rivendita di titoli di debito emessi da Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con classamento creditizio di qualità bancaria (rating investment grade) assegnato da almeno due primarie agenzie internazionali di classamento creditizio (rating), fermo restando l'esercizio delle altre azioni civili, penali e amministrative previste a tutela del risparmiatore.
4-bis. La Consob può dettare disposizioni di attuazione del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 113-bis, comma 2, lett.a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:
«2. La Consob:
a) determina con regolamento i contenuti del prospetto e le relative modalità di pubblicazione, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, e di aggiornamento del prospetto dettando specifiche disposizioni per i casi in cui l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato avvenga simultaneamente ad un'offerta al pubblico; ».
- Si riporta i testo dell'art. 113-ter, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:
«3. La Consob, nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dal presente Titolo, stabilisce modalità e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali,tenuto conto della natura di tali informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta la Comunità europea.».
- Si riporta i testo dell'art. 114, comma 1 e 6, del decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto.
«1. Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su quotidiani nazionali, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'art. 64, comma 1, lettera b). ».
«6. Qualora i soggetti indicati nel comma 1, e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La CONSOB, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.».
- Si riporta il testo dell'art. 116, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:
«Art. 116 (Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico). - 1. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La CONSOB stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione di tali emittenti e può dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza degli obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione.
2. Gli emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il bilancio di esercizio e quello consolidato, ove redatto, al giudizio di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. Si applicano le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 156, 160, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4.
2-bis. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione che presentano le caratteristiche stabilite dalla Consob con regolamento e a condizione che l'ammissione sia stata richiesta o autorizzata dall'emittente.».
- Si riporta il testo dell'art. 118, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:
«2. I commi 1 e 2 dell'art. 116 non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 118-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:
«1. La CONSOB stabilisce con regolamento, tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull'informazione societaria, le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati,e dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine.».
- Si riporta il testo dell'art. 180, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:
«Art. 180 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo si intendono per:
a) «strumenti finanziari»:
1) gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;
2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente; ».
- Si riporta il testo dell'art. 182, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:
«Art. 182 (Ambito di applicazione). - 1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea .
2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti gli strumenti finanziari di cu all'art. 180, comma 1, lettera a), numero 2).».
- Si riporta il testo dell'art. 183, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:
«Art. 183 (Esenzioni). - 1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi;
b) alle negoziazioni di azioni proprie di cui all'art. 180, comma 1, lettera a), effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lettera a), che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:
«3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 185, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse.
Così come modificato dal presente decreto:
«Art. 185 (Manipolazione del mercato). - 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lettera a), numero 2, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 187-septies , comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:
«Art. 187-septies (Procedura sanzionatoria). - 1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha sede all'estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.».
- Si riporta il testo dell'art. 187-octies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:
«Art. 187-octies (Poteri della CONSOB). - 1. La CONSOB vigila sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo e di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE.
2. La CONSOB compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto.
3. La CONSOB può nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti:
a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione;
b) richiedere le registrazioni telefoniche esistenti stabilendo il termine per la relativa comunicazione;
c) procedere ad audizione personale;
d) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 187-sexies;
e) procedere ad ispezioni;
f) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. La CONSOB può altresì:
a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;
b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
c) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'art. 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le modalità indicate dall'art. 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti nell'archivio indicato all'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;
e) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994.
e-bis) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al comma 4, lettera b), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione è necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4, lettera c), nei confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati, dai soggetti indicati nell'art. 114, commi 1, 2 e 8, e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del presente decreto.
6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di violazioni delle norme del presente titolo, la CONSOB può in via cautelare ordinare di porre termine alle relative condotte.
7. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e f), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.
9. Quando si è proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera d), gli interessati possono proporre opposizione alla CONSOB.
10. Sull'opposizione la decisione è adottata con provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno successivo alla sua proposizione.
11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto quando:
a) è deceduto l'autore della violazione;
b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito;
c) l'atto di contestazione degli addebiti non è notificato nei termini prescritti dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria non è stata applicata entro il termine di due anni dall'accertamento della violazione.
12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la CONSOB può avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla CONSOB.
14. Il provvedimento della CONSOB che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo.
Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la CONSOB procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali.
15. Quando l'autore della violazione esercita un'attività professionale, il provvedimento che infligge la sanzione è trasmesso al competente ordine professionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 190, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:
«Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati). - 1.
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; 79-bis; 187-nonies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'art. 18, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31.
2. La stessa sanzione si applica:
a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della società indicata nell'art. 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70, 70-bis e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime.
d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'art. 25-bis, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;
d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 25, comma 3;
d-quater) i membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 18-bis e di quelle emanate in base ad esso;
d-quinquies) ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 31 e di quelle emanate in base ad esso.».
- Si riporta il testo dell'art. 195, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:
«Art. 195 (Procedura sanzionatoria). - Omissis.
4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'Autorità che ha adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.».
- Si riporta il testo dell'art. 196, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:
«2. Le sanzioni sono applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha sede all'estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni.
Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.».