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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2000, n. 358

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50).

note: Entrata in vigore del decreto: 21-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/2022)
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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal:  9-9-2022
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, e l'allegato 1, n. 29;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, capo III, sezione III, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni;
Acquisito l'avviso dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato reso in data 23 marzo 2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000;
Acquisito l'avviso dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali reso in data 22 giugno 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'interno e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento, in attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino amministrativo, istituisce e disciplina lo sportello telematico dell'automobilista, allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali d'importazione non ufficiali, nonché i veicoli usati già in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno di tali Stati. Sono, altresì, escluse le registrazioni della proprietà relative a veicoli nuovi importati da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo.
1-bis. Le procedure per la trasmissione dei dati attinenti alla verifica di adempimenti fiscali relativi all'immatricolazione dei veicoli nuovi e usati provenienti, attraverso circuiti non ufficiali di distribuzione dagli Stati membri dell'Unione europea e attraverso canali di importazione non ufficiali da Stati aderenti allo spazio economico europeo, sono definite con convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane.
((
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Ministero o Ministro: il Ministero o il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
b) CED: il Centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
c) UMC: l'Ufficio o gli Uffici motorizzazione civile e le relative sezioni coordinate;
d) ACI: l'Automobile club d'Italia;
e) PRA: il pubblico registro automobilistico;
f) Ufficio o Uffici PRA: l'Ufficio o gli Uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA;
g) imprese di consulenza automobilistica: le imprese di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
h) STA: lo "sportello telematico dell'automobilista" o gli "sportelli telematici dell'automobilista" presso cui è possibile effettuare le operazioni previste al comma 1.
))