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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2003, n. 393

Regolamento concernente modalità per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro».

note: Entrata in vigore del provvedimento: 5/3/2004
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  5-3-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia» e, in particolare, l'articolo 6, comma 4, come modificato dall'articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86, che prevede l'emanazione di uno o più regolamenti per determinare le modalità di reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, che ha, tra l'altro, previsto la costituzione dei gruppi sportivi della «Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
Sentite, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per le Forze di polizia ad ordinamento civile relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003, recepito con lo stesso decreto;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Assunzione degli atleti
1. L'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», di seguito denominati «Fiamme Oro», avviene, nel limite delle vacanze organiche del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato e nell'ambito di un contingente complessivo non superiore a quattrocento unità, mediante pubblico concorso, per titoli, riservato ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali, in possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui alla tabella A, categoria I, e dei requisiti previsti per l'accesso al predetto ruolo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia):
«4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
d) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;
d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».
- La legge 1° aprile 1981, n. 121, reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, reca: «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia».
- Si riporta il testo dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 (Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
«Art. 77 (Attività sportiva). - L'Amministrazione della pubblica sicurezza cura e promuove l'esercizio della pratica sportiva del personale in servizio, al fine di consentire la preparazione e il ritempramento psico-fisico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali, predisponendo le necessarie infrastrutture e attraverso la costituzione di gruppi sportivi, che assumono la denominazione "Polizia di Stato-Fiamme Oro", partecipa alle attività agonistiche locali, nazionali ed internazionali.
Ai suindicati fini, l'Amministrazione della pubblica sicurezza stipula appositi accordi o convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano. Fino alla stipula di nuovo accordo o convenzione vige quello stipulato il 12 agosto 1954.
L'Amministrazione, salvo particolari esigenze di servizio, consente, inoltre, che propri atleti partecipino alle preparazioni individuali o collettive organizzate dalle federazioni sportive nazionali o dalle Forze armate, in vista della partecipazione a gare nazionali o internazionali ufficiali.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato che hanno svolto attività agonistica possono essere utilizzati per l'addestramento del personale.
Ai fini del coordinamento dell'attività dei gruppi sportivi, è istituito nell'ambito della direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza un apposito ufficio al quale è preposto un primo dirigente della Polizia di Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003):
«2. Per le materie suddette, prima di assumere le relative determinazioni, le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolari formalità il parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto.».