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LEGGE 6 novembre 2003, n. 304

Modifica all'articolo 342-bis del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/11/2003
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  27-11-2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 342-bis del codice civile, le parole: "qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio," sono soppresse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 novembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli