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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1992, n. 474

Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/12/1992
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vigente al 17/04/2024
Testo in vigore dal:  24-12-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 giugno 1992, dal quale si è ritenuto di discostarsi relativamente all'art. 3, comma 4, considerato il tenore letterale dell'art. 11, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 88 del 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1992;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per "decreto legislativo" si intende il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n. 88/1992 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) è il seguente:
"Art. 11 (Prima formazione del registro). - 1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero di grazia e giustizia, accertati i titoli dei richiedenti, procede alla formazione del registro ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Sono iscritti nel registro, purché presentino domanda entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8:
a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti o sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, il periodo indicato al terzo comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, è ridotto a cinque anni;
b) coloro che sono iscritti o hanno acquisito il diritto ad essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e periti commerciali alla medesima data o, successivamente, in base ad una sessione d'esame in corso a tale data e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per almeno un anno;
c) coloro che alla medesima data sono in possesso di un diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per un anno;
d) coloro che alla medesima data hanno superato l'esame già previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
e) coloro che alla medesima data hanno ottenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa il giudizio di equipollenza o corrispondenza già previsto dall'art. 8, comma terzo, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
3. Coloro che restano in carica nei collegi sindacali ai sensi dell'art. 27 del presente decreto sono iscritti in un elenco allegato al registro e, successivamente, sono iscritti nel registro dei revisori contabili, purché, fermi restando gli altri requisiti previsti dal comma 2, risultino, per effetto della permanenza nella carica, avere svolto le funzioni di sindaco per il periodo indicato dall'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, o dalle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo. Le modalità per l'iscrizione nell'elenco e, successivamente, nel registro sono disciplinate dal regolamento previsto dall'art. 14.
Art. 12 (Iscrizione di società in sede di prima formazione del registro). - 1. In sede di prima formazione del registro, sono iscritte, purché presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, abbiano la sede principale o una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, abbiano l'oggetto sociale conforme a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) e gli amministratori non si trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8:
a) le società di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno ottenuto l'autorizzazione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
b) le società di revisione che alla medesima data hanno presentato istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, e si trovano nelle condizioni di legge per il rilascio dell'autorizzazione.
2. Sono cancellate dal registro le società che entro il termine di un anno dalla data della pubblicazione prevista dall'art. 11, comma 1, non si sono adeguate alle altre disposizioni del presente decreto".
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 14 del citato D.Lgs. n. 88/1992 è il seguente (per il testo dell'art. 11 si veda in nota al titolo):
"Art. 14 (Regolamento di esecuzione). - 1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sono emanati uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili e di cancellazione dallo stesso nonché le modalità di svolgimento del tirocinio e dell'esame e di esercizio del potere di vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.
2. Il regolamento concernente le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all'art. 3, comma 3, è emanato di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro e delle partecipazioni statali".
- Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per l'argomento del D.Lgs. n. 88/1992 si veda in nota al titolo.