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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 1989, n. 428

Regolamento concernente il trasferimento dei fondi agli enti destinatari del personale in mobilità.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/1/1990
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  14-1-1990

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, recante "Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni";
Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554 recante "Disposizioni in materia di pubblico impiego" e in particolare il quarto comma dell'art. 1 relativo al trasferimento dei fondi degli oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale sottoposto a mobilità;
Visto l'art. 17 della legge 28 agosto 1988, n. 400, recante "disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1› dicembre 1988, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 74, recante delega di funzioni all'on. dott. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica;
Considerato che si rende opportuno disciplinare, in una prima fase, il solo trasferimento dei citati fondi dalle amministrazioni statali agli enti locali e tra gli enti locali stessi, riservandosi di procedere con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla disciplina del trasferimento dei fondi agli enti locali in caso di mobilità interessante i predetti enti e amministrazioni diverse da quelle considerate;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del giorno 8 giugno 1989;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. In attuazione dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1988, n. 554 il trasferimento dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico del personale sottoposto a mobilità è disciplinato dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del presente decreto, per il trasferimento del personale dalle amministrazioni statali agli enti locali, e dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 per il trasferimento del personale tra gli enti locali.