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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1989, n. 369

Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, gestita dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/11/1989
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  26-11-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 settembre 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1989;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Con effetto dal 1› gennaio 1989, le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, aventi decorrenza anteriore al 1› gennaio 1988, sono rivalutate con l'applicazione del coefficiente di cui al comma 2 su un importo pari al 67 per cento dell'ammontare della pensione massima liquidabile al 1› gennaio 1989, all'età di pensionamento di cui all'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58.
2. Il coefficiente, da applicare sull'importo di pensione come determinato nel comma 1, è pari al rapporto tra la misura della pensione spettante alla data di decorrenza, o di riliquidazione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, e l'ammontare della pensione massima liquidabile alla stessa data all'età di pensionamento di cui al comma 1.
3. Per le pensioni per le quali non erano dovute a carico dell'INPDAI, ai sensi dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, le quote aggiuntive di cui all'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, l'importo di pensione fissato al comma 1 è ridotto in misura corrispondente all'ammontare delle quote stesse.
4. L'incremento annuo di pensione derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 non può essere in ogni caso inferiore a L. 2.000.000.
5. I miglioramenti di cui al presente articolo si applicano sulle pensioni ai superstiti in misura ridotta secondo le corrispondenti aliquote di determinazione delle pensioni stesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

CARLI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1989

Atti di Governo, registro n. 79, foglio n. 13

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni):
"Art. 4 (Miglioramento delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale nonché a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriale). - 1. Le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale dei lavoratori dipendenti, del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette saranno rivalutate, con effetto dal 1› gennaio 1989, sentite le categorie interessate, con separati provvedimenti che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate".
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Le leggi 27 dicembre 1953, n. 967 e 15 marzo 1973, n. 44, disciplinano la previdenza dei dirigenti di aziende industriali, e i decreti presidenziali 17 agosto 1955, n. 914 e 8 gennaio 1976, n. 58, fissano le norme di esecuzione delle leggi predette.
- Per il testo dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, si veda la nota al titolo.
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Il primo comma dell'art. 1 del D.P.R. 8 gennaio 1976, n. 58, stabilisce l'età di pensionamento per vecchiaia al compimento del 65› anno se uomo, o del 60› se donna.
- L'art. 2 del D.P.R. 8 gennaio 1976, n. 58, ha stabilito norme per la riliquidazione delle pensioni di vecchiaia erogate dall'INPDAI.
- L'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, stabilisce che in caso di pluralità di pensioni nei confronti del medesimo beneficiario, la corresponsione delle quote fisse collegate all'indice del costo della vita siano erogate una sola volta con riferimento alla pensione liquidata in epoca più remota, ovvero sull'indennità integrativa speciale se spettante.
- L'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale) disciplina la perequazione automatica delle pensioni del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.