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DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/4/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  26-4-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1994;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Inosservanza degli obblighi derivanti da contratti collettivi
1. L'art. 509 del codice penale è così modificato:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro";
b) nel primo comma le parole: "è punito con la multa fino a lire
un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione";
c) il secondo comma è abrogato.


AVVERTENZA:
Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi quì trascritti.


Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 509 del codice penale, come
modificato dal decreto legislativo quì pubblicato, è il seguente:
"Art. 509 (Inosservanza delle norme disciplinanti i
rapporti di lavoro). - Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo (o dalle norme emanate dagli organi corporativi), è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione".