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DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 223

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. (18G00009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/2018
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  19-1-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, ed in particolare l'articolo 8;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2017;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 ottobre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alla legge 21 giugno 1986, n. 317,
e successive modificazioni
1. Alla legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: «Disposizioni di attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.»;
b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Definizioni). - Ai fini della presente legge, oltre alle definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, si applicano le seguenti definizioni:
a) prodotto: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;
b) servizio: ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di normazione, qualsiasi attività economica non salariata, quale definita all'articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); ovvero, ai fini dell'applicazione della procedura di informazione di cui all'articolo 1-bis della presente legge, qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; ai fini della presente definizione si intende per:
1) a distanza: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;
2) per via elettronica: un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
3) a richiesta individuale di un destinatario di servizi: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;
c) specificazione tecnica: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità; il termine "specificazione tecnica" comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;
d) altro requisito: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;
e) regola relativa ai servizi: un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attività di servizio di cui alla lettera b) e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardano specificamente i servizi ivi definiti; ai fini della presente definizione:
1) una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;
2) una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale;
f) regola tecnica: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de iure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro dell'Unione europea o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 9-ter, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi; costituiscono in particolare regole tecniche de facto:
1) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
2) gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;
3) le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale, ove stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e incluse in un elenco stabilito e aggiornato, all'occorrenza da parte della Commissione nell'ambito del comitato di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/1535;
g) progetto di regola tecnica: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trova in una fase preparatoria in cui è ancora possibile apportarvi modificazioni sostanziali;
h) programma di lavoro: il programma di lavoro predisposto almeno una volta l'anno da uno degli organismi nazionali di normazione in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1025/2012;
i) Unità centrale di notifica: ai fini dell'applicazione della procedura di informazione di cui all'articolo 1-bis, l'ufficio dirigenziale indicato nel decreto ministeriale di individuazione degli uffici dirigenziali non generali, nell'ambito della Direzione generale cui è attribuita la relativa competenza dal regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
l) data di notifica: la data in cui la Commissione europea ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5-bis, comma 1, corredata della documentazione prescritta, attraverso il sistema pratico scelto dalla Commissione in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2015/1535 per lo scambio di informazioni;
m) testo definitivo di una regola tecnica: il testo di un progetto di regola tecnica comunicato alla Commissione ai sensi dell'articolo 5-bis, che è stato approvato definitivamente dal o dai soggetti istituzionali dotati dell'autorità di apportarvi modificazioni sostanziali;
n) data di adozione di una regola tecnica: la data in cui il testo di un progetto di regola tecnica comunicato alla Commissione ai sensi dell'articolo 5-bis, è approvato definitivamente dal o dai soggetti istituzionale dotati dell'autorità di apportarvi modificazioni sostanziali;
o) data di pubblicazione ufficiale di una regola tecnica: la data in cui il testo definitivo di un progetto di regola tecnica è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel sito istituzionale dell'Amministrazione o Autorità che la ha adottata.»;
c) il comma 2 dell'articolo
1-bis è sostituito dal seguente:
«2. La procedura d'informazione di cui al comma 1 non si applica:
a) ai servizi non contemplati dalla specifica definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per quanto riguarda i servizi della società dell'informazione, ed in particolare a quelli compresi nell'elenco indicativo di cui all'allegato I;
b) ai servizi di radiodiffusione sonora;
c) ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata nell'articolo 2 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni;
d) alle regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell'Unione in materia di servizi di telecomunicazione, di cui alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata nell'ambito del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni;
e) alle regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell'Unione europea in materia di servizi finanziari, quali elencati in modo non esauriente nell'allegato II della presente legge;
f) salvo quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 8, alle regole emanate dai o per i mercati regolamentati a norma della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata nell'ambito del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o emanate da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati;
g) alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel contesto dei trattati per garantire la protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dell'impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi.»;
d) nella rubrica dell'articolo 3 le parole: «Comitato della Commissione delle comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «Comitati della Commissione europea»;
e) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«1. I rappresentanti dello Stato italiano nel comitato permanente di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2015/1535, nonché nel comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012, sono designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e, ove occorra, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dal Ministero dell'interno, nell'ambito dei dirigenti e funzionari delle direzioni generali specificamente competenti e di esperti altamente specializzati. La designazione è comunicata alle competenti autorità europee per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»;
f) il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Possono essere designati, di volta in volta, in casi particolari, funzionari di amministrazioni pubbliche ed esperti altamente specializzati su specifici argomenti da trattare in seno ai comitati di cui al comma 1.»;
g) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Organismi nazionali di normazione italiani). - 1.
L'individuazione e le modifiche degli organismi nazionali di normazione italiani sono comunicate alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico, previo decreto interministeriale adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'interno. La vigilanza sugli organismi di cui al primo periodo è esercitata dal Ministero dello sviluppo economico, che può a tal fine acquisire il parere del Consiglio nazionale delle ricerche e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, anche il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, limitatamente al settore della sicurezza in caso di incendio, anche il parere del Ministero dell'interno.
2. L'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché, relativamente alle attività da svolgere in rapporto con l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione - ETSI e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), congiuntamente l'UNI ed il CEI sulla base di appositi accordi di collaborazione con l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM), elencati nell'allegato II della direttiva 98/34/CE abrogata dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2015/1535, continuano ad operare quali organismi nazionali di normazione italiani come individuati alla data di entrata in vigore del presente articolo».
h) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Adempimenti degli organismi nazionali di normazione italiani). - 1. Gli organismi nazionali di normazione italiani operano nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e, in particolare, degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 4 di tale regolamento e dell'obbligo di incoraggiare e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese alle norme ed ai processi di sviluppo delle stesse di cui all'articolo 6 del medesimo regolamento. Almeno una volta ogni anno ciascun organismo nazionale di normazione italiano stabilisce il proprio programma di lavoro che contiene le informazioni sulle norme che l'organismo stesso intende elaborare o modificare, che sta preparando o modificando e che ha adottato nel periodo del programma di lavoro precedente, a meno che non si tratti di recepimenti identici o equivalenti di norme internazionali o europee. Il programma di lavoro indica, in relazione ad ogni norma:
a) l'oggetto;
b) la fase raggiunta nell'elaborazione;
c) i riferimenti a eventuali norme internazionali sulle quali ci si è basati.
2. Gli organismi nazionali di normazione italiani rendono disponibile il proprio programma di lavoro sul proprio sito web e diffondono un avviso relativo all'esistenza di tale programma almeno in una pubblicazione nazionale sulle attività di normazione. I medesimi organismi, al più tardi al momento della pubblicazione del programma di lavoro, notificano l'esistenza del programma alle organizzazioni europee di normazione, agli altri organismi nazionali di normazione e alla Commissione europea.
3. Se la Commissione europea o le organizzazioni europee di normazione comunicano l'intenzione di trattare a livello europeo e secondo le norme definite dalle organizzazioni europee di normazione, un oggetto di lavoro compreso nel programma annuale di lavoro degli organismi nazionali di normazione italiani, questi ultimi non si oppongono a tale iniziativa e non intraprendono alcuna azione che possa pregiudicare una decisione in merito.
4. Durante l'elaborazione di una norma armonizzata, o successivamente alla sua approvazione, gli organismi nazionali di normazione italiani non intraprendono alcuna azione che può recare pregiudizio per l'armonizzazione auspicata e, in particolare, si astengono dal pubblicare, in riferimento al settore in questione, una norma nazionale nuova o riveduta che non sia completamente in linea con una norma armonizzata esistente. A seguito della pubblicazione di una norma armonizzata tutte le norme nazionali in contrasto con la stessa sono ritirate entro un termine ragionevole.
5. Gli organismi nazionali di normazione italiani e le amministrazioni interessate trasmettono all'Unità centrale di notifica, ai fini della immediata comunicazione alla Commissione europea conformemente all'articolo 5-bis, comma 1, tutte le richieste che tali amministrazioni pubbliche hanno presentato ad un organismo nazionale di normazione italiano volte ad elaborare specifiche tecniche o una norma per prodotti specifici, in previsione dell'emanazione di una regola tecnica per tali prodotti come progetto di regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la formulazione.
6. Gli organismi nazionali di normazione italiani trasmettono le informazioni ricevute dagli organismi nazionali di normazione degli altri Stati membri dell'Unione europea, dal Comitato europeo di normazione - CEN, dall'ETSI e dal Comitato europeo di normazione elettrotecnica - CENELEC, al Ministero dello sviluppo economico e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, al Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonché, limitatamente al settore della sicurezza in caso di incendio, alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno.»;
i) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Adempimenti delle amministrazioni pubbliche italiane ai fini dell'adozione di regole tecniche). - 1. Fatto salvo l'articolo 9-ter, ogni progetto di regola tecnica è immediatamente trasmesso, da parte dell'amministrazione con competenza prevalente per la sua adozione, all'Unità centrale di notifica ai fini della successiva immediata comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente corredare il progetto dell'atto con cui si dispone l'adozione della norma con una semplice informazione sulla norma stessa. L'amministrazione competente procede ad una nuova trasmissione all'Unità centrale di notifica ai fini di una nuova comunicazione alla Commissione europea del progetto di regola tecnica quando al progetto stesso sono apportate modifiche importanti che ne alterano l'ambito di applicazione, ne abbreviano il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungono o rendono più rigorosi le specificazioni o i requisiti.
2. Per consentire all'Unità centrale di notifica di effettuare la comunicazione di cui al comma 1 completa di tutti gli elementi e documenti prescritti dalla direttiva (UE) 2015/1535, l'amministrazione trasmette alla stessa il progetto di regola tecnica corredato da:
a) apposita relazione recante l'enunciazione dei motivi della sua adozione, evidenziando anche se gli stessi risultano già dal progetto;
b) nei casi di cui al comma 10, la documentazione e tutti gli elementi di informazione ivi previsti;
c) eventuale motivata richiesta di riservatezza alla quale l'Unità centrale di notifica si conforma nel provvedere alla procedura di informazione di cui alla presente legge;
d) il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, quando la conoscenza di detto testo è necessario per valutare la portata del progetto di regola tecnica; se tale testo è già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, è sufficiente indicare gli estremi di detta comunicazione;
e) nei casi di urgenza indicati nell'articolo 9, comma 6, la richiesta di procedura d'urgenza accompagnata da un'esauriente relazione sulla situazione grave ed imprevedibile o i gravi rischi per la sicurezza ed integrità del sistema finanziario che la giustificano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, lettera a) o b), della direttiva (UE) 2015/1535;
f) eventuale richiesta di notifica del progetto di regola tecnica anche ai sensi di altri atti dell'Unione europea che prevedono procedure di notifica;
g) indicazione dei motivi che giustificano l'omissione della notifica del progetto di regola tecnica all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi degli Accordi sulle barriere tecniche al commercio (Technical Barriers to Trade-TBT) e sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (Sanitary and Phytosanitary Agreement-SPS), ovvero richiesta di notifica ai sensi di tali Accordi internazionali.
3. Per i progetti di regole tecniche contenuti in provvedimenti, anche con valore o forza di legge, ovvero di iniziativa legislativa, di competenza del Consiglio dei ministri, la trasmissione all'Unità centrale di notifica di cui al comma 1 e gli altri adempimenti previsti dalla presente legge a carico dell'amministrazione competente sono effettuati a cura del Ministero proponente con competenza istituzionale prevalente per la materia.
4. Per i progetti di regole tecniche contenuti in proposte di legge di iniziativa parlamentare la trasmissione all'Unità centrale di notifica di cui al comma 1 e gli altri adempimenti previsti dalla presente legge a carico dell'amministrazione competente sono effettuati a cura del Ministero con competenza istituzionale prevalente per la materia.
5. L'obbligo di trasmissione all'Unità centrale di notifica ai fini della comunicazione alla Commissione europea di cui al comma 1 si applica anche alle regioni e alle province autonome, ed alle Autorità cui è riconosciuta la competenza di adottare regole tecniche applicabili in una parte importante del territorio nazionale; l'elenco di tali soggetti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie C-127, del 31 maggio 2006, quando aggiornato su proposta delle Amministrazioni con competenza istituzionale prevalente per materia e del Ministero dello sviluppo economico, è comunicato alla Commissione europea dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri; resta fermo che l'organo o l'ufficio regionale competente ai relativi adempimenti sono individuati autonomamente secondo i rispettivi ordinamenti.
6. L'Unità centrale di notifica provvede alla comunicazione di cui al comma 1, curando che tale comunicazione del progetto di regola tecnica alla Commissione europea sia completa di tutti gli elementi prescritti e della relativa documentazione, ed espleta gli adempimenti in merito previsti dall'articolo 9-bis.
7. L'Unità centrale di notifica, anche su richiesta delle amministrazioni competenti che hanno trasmesso il progetto di regola tecnica ai fini della comunicazione di cui al comma 1 o che trasmettono osservazioni o pareri sui progetti di regole tecniche presentati da altri Stati membri dell'Unione europea, può chiedere, nei casi in cui il progetto di regola tecnica presenta aspetti che interessano più amministrazioni, di convocare presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri apposite riunioni di coordinamento anche ai fini della verifica della completezza e coerenza delle comunicazioni da trasmettere alla Commissione europea.
8. Nel preambolo o nel testo di una regola tecnica e del relativo progetto rientranti nel campo di applicazione della procedura di informazione preventiva di cui alla presente legge è contenuto un riferimento alla direttiva (UE) 2015/1535.
9. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura la cui comunicazione in fase di progetto è prevista da un altro atto dell'Unione europea, e l'amministrazione competente non intende avvalersi della facoltà di effettuare la comunicazione ai sensi di tale altro atto dell'Unione europea attraverso lo sportello unico di notifica gestito dall'Unità centrale di notifica, facendone richiesta come previsto al comma 2, lettera f), può effettuare anche la comunicazione di cui al comma 1 in forza di tale altro atto e secondo la procedura ivi prevista, a condizione di indicare formalmente che essa vale anche ai fini della direttiva (UE) 2015/1535 e di darne contestuale informazione all'Unità centrale di notifica ed al Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al fine dell'assegnazione del numero e della data di notifica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del progetto di regole tecniche comunicato dalla amministrazione competente secondo la procedura prevista da altri atti dell'Unione europea, l'Unità centrale di notifica provvede tempestivamente a comunicare il medesimo progetto di regola tecnica attraverso il sistema pratico scelto dalla Commissione in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2015/1535 per lo scambio di informazioni.
10. Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, l'amministrazione competente trasmette all'Unità centrale di notifica ai fini della comunicazione di cui al comma 1 anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi previsti nella parte corrispondente della sezione II.3 dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio.»;
l) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico). - 1. I progetti di regola tecnica di altri Stati membri dell'Unione europea comunicati dalla Commissione europea e le altre informazioni acquisite dall'Unità centrale di notifica nel corso della procedura europea di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione sono poste a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche interessate. Il Ministero dello sviluppo economico definisce le modalità per assicurare il flusso delle informazioni, anche mediante sistemi di posta elettronica. Ove non si tratta di informazioni riservate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/1535, il Ministero dello sviluppo economico è tenuto a facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate dalla Commissione europea nel proprio sito web dedicato alla procedura di informazione da parte degli utenti, singoli od associati, anche attraverso l'ausilio di adeguati supporti informatici. L'accesso alle comunicazioni da e verso la Commissione europea gestite dalla medesima Unità centrale di notifica in applicazione della procedura di informazione e non pubblicate nel sito web della Commissione europea dedicato alla procedura è garantito, nel rispetto della disciplina vigente, dalle amministrazioni pubbliche che hanno formato o detengono stabilmente il documento. L'accesso alle suddette comunicazioni è altresì consentito nei confronti dell'Unità centrale di notifica limitatamente alle sole amministrazioni ed autorità pubbliche.
Eventuali domande di accesso da parte di terzi a documenti gestiti in applicazione della procedura di informazione sono assoggettate alla disciplina derivante dal regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Le osservazioni o i pareri circostanziati formulati dalle altre amministrazioni pubbliche interessate su un progetto di regola tecnica presentato da altri Stati membri dell'Unione europea sono inviati all'Unità centrale di notifica che li trasmette alla Commissione europea, tenendo conto dei risultati dell'eventuale coordinamento condotto ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 7. Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 3), le osservazioni o i pareri circostanziati si basano unicamente sugli aspetti che costituiscono eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura. Per quanto riguarda i progetti di regole tecniche relative ai servizi, i pareri circostanziati non possono pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che lo Stato membro dell'Unione europea che ha presentato il progetto può adottare secondo il diritto dell'Unione europea, tenendo conto della diversità linguistica, delle specificità nazionali e regionali, nonché del proprio patrimonio culturale.»;
m) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Contributo agli organismi nazionali di normazione italiani). - 1. Al fine di consentire l'adeguato svolgimento dell'attività di normazione tecnica, in particolare per la sicurezza degli impianti, prodotti, processi e servizi, e un'adeguata partecipazione alle attività di cooperazione europea ed internazionale in materia e di promozione della cultura della normativa tecnica, di contenere comunque i costi di acquisto delle norme in particolare a vantaggio delle piccole e medie imprese, artigiani, ordini ed associazioni professionali nonché di consentire al Ministero dello sviluppo economico di disporre l'eventuale pubblicazione gratuita di norme di particolare interesse pubblico, il Ministero dello sviluppo economico concede agli organismi nazionali di normazione italiani un contributo annuo determinato forfettariamente nei limiti delle disponibilità di cui al comma 2 ed in misura pari al 67 per cento di tali disponibilità per l'UNI e del 33 per cento per il CEI. Tale contributo, tenendo conto di quanto corrisposto anche a titolo di eventuale anticipazione in ciascun anno e degli eventuali conguagli operati nell'anno successivo, mantiene il carattere di cofinanziamento rispetto alle entrate proprie per ricavi da vendite delle norme e per contributi privati e eventualmente dell'Unione europea e non può a tal fine comunque eccedere il 50 per cento dei costi iscritti nel bilancio di UNI e CEI nell'esercizio precedente relativamente allo svolgimento delle funzioni istituzionali. Il Ministero dello sviluppo economico può adottare direttive circa le priorità e le ulteriori finalità cui destinare il predetto contributo.
2. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è posta a carico delle somme annualmente iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per le finalità previste dal presente comma, il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è versato all'entrata del bilancio dello Stato.
3. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Parlamento una relazione annuale con la quale viene illustrato l'utilizzo da parte di UNI e CEI delle somme ricevute a titolo di contributo.»;
n) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Differimento dell'adozione di regole tecniche). - 1.
L'adozione di un progetto di regola tecnica è rinviata di tre mesi a decorrere dalla data di notifica.
2. Se la Commissione europea o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi alla data di notifica, un parere circostanziato, l'adozione del progetto di regola tecnica è rinviata a decorrere dalla data di notifica:
a) di quattro mesi nel caso di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 2), oggetto di un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno;
b) fatti salvi i commi 3 e 4, di sei mesi per qualsiasi altro progetto di regola tecnica, esclusi i progetti relativi ai servizi, oggetto di un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno;
c) fatto salvo il comma 4, di quattro mesi nel caso di un progetto di regola tecnica relativa ai servizi, oggetto di uno o più pareri circostanziati secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno, fermo restando che tali pareri non possono pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati potrebbero adottare secondo il diritto dell'Unione, tenendo conto della loro diversità linguistica, delle specificità nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali.
3. L'adozione di un progetto di regola tecnica, esclusi i progetti di regole relative ai servizi, è rinviata di dodici mesi a decorrere dalla data di notifica, se la Commissione europea, nei tre mesi successivi a tale data, comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia a norma dell'articolo 288 TFUE. Se il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione in prima lettura durante il termine di differimento di cui al presente comma, tale periodo è esteso a diciotto mesi fatte salve le disposizioni del comma 6.
4. L'adozione di un progetto di regola tecnica è rinviata di 12 mesi a decorrere dalla data di notifica, se la Commissione europea, nei tre mesi successivi a tale data, comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Parlamento europeo e del Consiglio conformemente all'articolo 288 TFUE. Se il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione in prima lettura durante il termine di differimento di cui al presente comma, tale periodo è esteso a 18 mesi fatte salve le disposizioni del comma 6.
5. Gli obblighi di rinvio cui ai commi 3 e 4 cessano:
a) se la Commissione europea informa che essa rinuncia alla sua intenzione di proporre o di adottare un atto vincolante;
b) se la Commissione europea informa del ritiro della sua proposta o del suo progetto;
c) all'adozione di un atto vincolante da parte del Parlamento europeo e del Consiglio o della Commissione europea.
6. I commi da 1 a 4 non sono applicabili nei casi in cui:
a) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, è necessario elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di consultazione; oppure;
b) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrità del sistema finanziario e in particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, è necessario adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi finanziari.»;
o) l'articolo 9-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 9-bis (Adempimenti procedurali). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, l'Unità centrale di notifica informa l'amministrazione che ha trasmesso il progetto di regola tecnica per la comunicazione di cui all'articolo 5-bis, comma 1, della sua comunicazione alla Commissione europea e della data di scadenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 9, comma 1, nonché del numero assegnato dalla Commissione alla notifica.
2. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Unità centrale di notifica osservazioni su un progetto di regola tecnica formulate dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell'Unione europea, l'Unità centrale di notifica ne informa tempestivamente l'amministrazione di cui al comma 1 affinchè formuli una risposta da inviare alla Commissione, tramite la stessa Unità centrale di notifica, nella quale è indicato se ed in quale misura è possibile tenere conto delle osservazioni nella stesura definitiva della regola tecnica.
3. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Unità centrale di notifica un parere circostanziato su un progetto di regola tecnica formulato dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell'Unione europea, l'Unità centrale di notifica informa tempestivamente l'amministrazione di cui al comma 1, comunicando anche il nuovo termine di differimento dell'adozione della regola tecnica ai sensi dell'articolo 9. Con congruo anticipo rispetto a tale nuovo termine detta amministrazione formula una reazione al parere circostanziato, da inviare alla Commissione europea tramite l'Unità centrale di notifica, nella quale, per ottemperare all'obbligo di riferire alla Commissione sul seguito che l'Italia intende dare a tale parere circostanziato sono indicate le modifiche che propone di apportare al progetto per conformarlo al parere circostanziato.
4. Se il progetto riguarda regole relative ai servizi e l'amministrazione di cui al comma 1 valuta impossibile tenere conto del parere circostanziato, essa formula una risposta, da inviare alla Commissione europea tramite l'Unità centrale di notifica, nella quale, per ciascuno degli aspetti contestati, sono indicati i motivi per i quali non è possibile tenerne conto nella stesura definitiva della regola tecnica.
5. L'Unità centrale di notifica comunica all'amministrazione di cui al comma 1 i commenti che la Commissione europea formula sulle reazioni dell'Italia ai pareri circostanziati di cui ai commi 3 e 4 e gli eventuali commenti sulle risposte alle osservazioni di cui al comma 2.
6. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Unità centrale di notifica comunicazioni ai sensi dell'articolo 9, commi 3, 4 e 5 su un progetto di regola tecnica, l'Unità centrale di notifica ne informa tempestivamente l'amministrazione di cui al comma 1, comunicando anche il nuovo termine di differimento dell'adozione della regola tecnica ai sensi dell'articolo 9.
7. Le comunicazioni dell'Unità centrale di notifica di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 all'amministrazione che ha trasmesso il progetto di regola tecnica sono inviate anche al Ministro per i rapporti con il Parlamento che, entro quindici giorni dalla ricezione, le trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate altresì al Presidente del Consiglio o ad un Ministro da lui delegato nel caso di progetti di regole tecniche contenuti in provvedimenti, anche con valore o forza di legge, nel caso di iniziativa legislativa da sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri, ovvero nel caso di disegni di legge di iniziativa governativa all'esame del Parlamento.
8. Al fine di non incorrere nell'apertura da parte della Commissione europea di procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche nel caso di progetti di regole tecniche di cui al comma 7, deve essere adottata ogni iniziativa necessaria per garantire che la regola tecnica comunicata alla Commissione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 venga adottata nel rispetto dei termini e vincoli procedurali che la medesima direttiva impone agli Stati membri dell'Unione europea. Copia del provvedimento definitivo che adotta una regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della presente legge è trasmessa all'Unità centrale di notifica, all'atto della sua pubblicazione o diramazione ufficiale, dall'amministrazione di cui al comma 1; l'Unità centrale di notifica ne cura la trasmissione alla Commissione europea.».
p) l'articolo 9-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 9-ter (Esclusione di adempimenti). - 1. Gli articoli 5-bis e 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi che:
a) si conformano agli atti vincolanti dell'Unione europea che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole relative ai servizi;
b) soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale, che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole comuni relative ai servizi comuni nell'Unione europea;
c) fanno uso di clausole di salvaguardia previste in atti vincolanti dell'Unione europea;
d) applicano l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza generale dei prodotti come attuato nell'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
e) si limitano ad eseguire una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
f) si limitano a modificare una regola tecnica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), in conformità di una domanda della Commissione europea diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi.
2. L'articolo 9 non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative recanti divieti di fabbricazione, nella misura in cui esse non ostacolano la libera circolazione dei prodotti, e alle specificazioni tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 3).
3. L'articolo 9, commi 3, 4 e 5, non si applica agli accordi facoltativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 2).»;
q) l'articolo 7 e l'articolo 11 sono abrogati;
r) nell'allegato I, al punto 3, le parole: «on-demand (N-Vod)] di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 89/552/CEE», sono sostituite dalle seguenti: «on-demand] di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/13/UE come attuata nell'articolo 2 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni»;
s) nell'allegato II, le lettere a), b) e c), sono sostituite dalle seguenti:
«a) i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 2004/39/CE, come attuata nell'ambito del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ed i servizi di organismi di investimento collettivo;
b) i servizi concernenti attività che beneficiano del riconoscimento reciproco, di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72;
c) le operazioni che riguardano attività di assicurazione e riassicurazione di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316;
- La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione), è pubblicata nella G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241;
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, così recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere delle competenti commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. (12)
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art. 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;
i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».
- Il testo dell'art. 8 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204, così recita:
«Art. 8 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione). - 1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e che modifica alcune direttive e decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione).
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni già superate dal medesimo regolamento (UE) n. 1025/2012 e coordinamento delle residue disposizioni anche con riferimento all'individuazione a regime e comunicazione all'Unione europea degli organismi nazionali di normazione;
b) aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, e in particolare del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, anche per l'adeguamento alla direttiva (UE) 2015/1535;
c) semplificazione e coordinamento di tutte le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli organismi nazionali di normazione, compresi l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e l'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317, con unificazione della relativa disciplina e superamento della procedura di ripartizione e di riassegnazione ivi previste, a garanzia dell'adempimento degli obblighi che il regolamento (UE) n. 1025/2012 pone a carico di tali organismi;
d) salvaguardia della possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1025/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata anche nel titolo dall'art. 1 della presente legge (Disposizioni di attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1-bis della legge 21 giugno 1986, n. 317, citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 1-bis (Ambito di applicazione della procedura di informazione). - 1. I progetti di regole tecniche sono sottoposti alla procedura d'informazione di cui alla presente legge.
2. La procedura d'informazione di cui al comma 1 non si applica:
a) ai servizi non contemplati dalla specifica definizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), per quanto riguarda i servizi della società dell'informazione, ed in particolare a quelli compresi nell'elenco indicativo di cui all'allegato I ;
b) ai servizi di radiodiffusione sonora;
c) ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata nell'art. 2 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni;
d) alle regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell'Unione in materia di servizi di telecomunicazione, di cui alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata nell'ambito del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni;
e) alle regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell'Unione europea in materia di servizi finanziari, quali elencati in modo non esauriente nell'allegato II della presente legge;
f) salvo quanto previsto all'art. 9-bis, comma 8, alle regole emanate dai o per i mercati regolamentati a norma della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata nell'ambito del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o emanate da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati;
g) alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel contesto dei trattati per garantire la protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dell'impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317, citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 3 (Nomine di rappresentanti dello Stato nei Comitati della Commissiona europea). - 1. I rappresentanti dello Stato italiano nel comitato permanente di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2015/1535, nonché nel comitato di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012, sono designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e, ove occorra, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dal Ministero dell'interno, nell'ambito dei dirigenti e funzionari delle direzioni generali specificamente competenti e di esperti altamente specializzati. La designazione è comunicata alle competenti autorità europee per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. I rappresentanti di cui al comma 1 coordinano la propria attività con le altre amministrazioni pubbliche interessate, anche mediante la periodica convocazione di conferenze di servizi con i rappresentanti delle amministrazioni interessate.
3. Possono essere designati, di volta in volta, in casi particolari, funzionari di amministrazioni pubbliche ed esperti altamente specializzati su specifici argomenti da trattare in seno ai comitati di cui al comma 1.».
- Gli articoli 7 e 11 della legge 21 giugno 1986, n. 317, abrogati dalla presente legge, recavano, rispettivamente: «Spesa per il funzionamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria» e «Entrata in vigore».
- Il testo degli allegati I e II della legge 21 giugno 1986, n. 317, citata nelle note alle premesse, modificati dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
- Il testo dell'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1990, n. 59, così recita:
«Art. 8 (Finanziamento dell'attività di normazione tecnica). - 1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'art. 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.».
- Il testo dell'art. 8 della citata legge 21 giugno 1986, n. 317, così recita:
«Art. 8 (Contributo agli organismi di normalizzazione).
- 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere agli organismi di normalizzazione un contributo annuo determinato forfettariamente in relazione alle spese documentate dagli organismi stessi».
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2015/1535, si veda nelle note alle premesse.
- La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, è pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204.