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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. 1150

Modificazioni allo statuto dell'Università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  10-7-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Lo statuto dell'Università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
L'art. 7, concernente il ruolo organico dei professori, è abrogato e sostituito come segue:
Art. 7. - Il ruolo dei professori universitari dell'Università commerciale "Luigi Bocconi" comprende le seguenti fasce:
a) professori ordinari e straordinari;
b) professori associati.
Il ruolo organico dei professori della prima fascia è costituito da ventinove posti.
Il ruolo organico dei professori della seconda fascia è costituito da ventidue posti.
Ai professori di ruolo spetta il trattamento economico e di carriera che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle Università governative provvisti della medesima anzianità di servizio.
In caso di trasferimento alla Università "Bocconi" di professori di ruolo appartenenti ad altri istituti universitari, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle Università governative.
Ai professori di ruolo della prima fascia è assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza che le norme legislative vigenti stabiliscono per i professori di ruolo delle Università governative.

Ai

professori di ruolo della seconda fascia, ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza, sono applicate le vigenti e future disposizioni di legge in materia riguardanti il corrispondente personale docente delle Università statali. Dopo l'art. 10, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti due nuovi articoli concernenti norme per i ricercatori.

Art. 1

Art. 11. - Il ruolo organico dei ricercatori universitari è costituito da trentacinque posti.
Ai ricercatori dell'Università "Bocconi" spetta il trattamento economico e di carriera che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo delle Università governative.
Ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza, si applicano ai ricercatori le stesse disposizioni di legge in materia previste dal vigente statuto per gli assistenti di ruolo.
Art. 12. - Per le modalità inerenti la ripartizione dei posti di ricercatore e la loro copertura, per lo inquadramento nel ruolo entro i limiti dei posti in organico di cui al precedente articolo, la disciplina generale, i diritti, le funzioni ed i doveri si applicano, in quanto compatibili con il presente statuto e con la natura dell'Università non statale, le disposizioni di legge vigenti riguardanti i ricercatori universitari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI BODRATO - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1982

Registro n. 81 Istruzione, foglio n. 67