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REGIO DECRETO-LEGGE 16 agosto 1943, n. 732

Inizio dell'anno giudiziario. (043U0732)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  14-9-1943

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È abrogato l'art. 85 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che fissa la data di inizio dell'anno giudiziario al 29 ottobre.