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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1971, n. 1392

Inclusione dell'abitato di Isola di Fano, frazione di Fossombrone, in provincia di Pesaro, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  13-4-1972

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 2248/70 nell'adunanza del 16 febbraio 1971;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D), allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Isola di Fano, frazione di Fossombrone, in provincia di Pesaro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1971

SARAGAT LAURICELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1972

Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 138. - VALENTINI