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REGIO DECRETO 30 dicembre 1886, n. MMCCCLXXXIX (2389)

Che autorizza il comune di S. Casciano dei Bagni a mantenere pel triennio 1887-1889 la tassa di famiglia col massimo di lire cento. (8602389R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1887
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  2-2-1887

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto 7 febbraio 1884, col quale venne data facoltà al comune di S. Casciano dei Bagni di applicare nel triennio 1884-86 la tassa di famiglia col massimo di lire 100;
Vista la deliberazione 11 settembre 1886, di quel consiglio comunale, con la quale si domanda di mantenere stabilmente la detta tassa collo stesso massimo;
Vista la deliberazione 25 settembre stesso anno della deputazione provinciale di Siena, con cui, approvando la citata deliberazione consigliare, limitò l'autorizzazione ad un altro triennio;
Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla

proposta del ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È data facoltà al comune di San Casciano dei Bagni di mantenere nel triennio 1887-89 la tassa di famiglia col massimo di lire cento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1886.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 7 gennaio 1887.

Reg. 154. Atti del Governo a f. 31. Ayres.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI.

A. MAGLIANI.