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REGIO DECRETO 2 dicembre 1886, n. MMCCCLXIII (2363)

Con cui è fatta facoltà al comune di Forio d'Ischia di mantenere nell'anno 1887 la tassa di famiglia col massimo di lire duecentocinquanta. (8602363R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1887
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  15-1-1887

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti i Nostri decreti 22 marzo 1885 e 24 giugno 1886 coi quali venne conceduto al municipio di Forio d'Ischia di applicare la tassa di famiglia col massimo di L. 250;
Vista la deliberazione 8 settembre scorso di quel consiglio comunale, approvata il 7 successivo ottobre dalla deputazione provinciale di Napoli, con la quale deliberazione si stabilì di mantenere il detto massimo anche per il venturo anno 1887;
Udito il parere favorevole del consiglio di Stato;

Sulla

proposta del ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Forio d'Ischia di mantenere nel venturo anno 1887 la tassa di famiglia col massimo di L.
250.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1886.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 11 dicembre 1886.

Reg. 153. Atti del Governo a f. 87. Ayres.

Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli D. TAJANI.

A. MAGLIANI.