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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. 1194

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  2-6-1985

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 94, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "discipline economiche, bancarie e finanziarie" e in "economia e politica del lavoro", afferenti alla facoltà di economia e commercio.
Parte VI
DELLE SCUOLE POST-UNIVERSITARIE DI SPECIALIZZAZIONE
FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO
Scuola di specializzazione in discipline economiche bancarie e finanziarie
Art. 95. - È istituita presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano la scuola di specializzazione in discipline economiche bancarie e finanziarie, che conferisce il diploma di specialista in disciplina economiche bancarie e finanziarie.
Art. 96. - La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di economia e commercio.
Art. 97. La scuola ha lo scopo di promuovere la formazione professionale nelle aree disciplinari di interesse economico e bancario.

Art.

98. - La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. 99. - Il numero degli iscritti è di venti per ogni anno e complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi.

Art. 1

Art. 100. - Alla scuola sono ammessi i laureati in economia e commercio, in scienze economiche e bancarie, in economia politica, in economia aziendale e in scienze politiche, in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, qualora prescritto.
Art. 101. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 102. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di economia e commercio, sono le seguenti:
1° Anno:
economia e politica monetaria;
economia e tecnica operativa delle aziende di credito;
finanza aziendale;
statistica economica e finanziaria;
storia della banca.
2° Anno:
contabilità e bilancio bancario;
economia e tecnica operativa degli intermediari finanziari non bancari;
metodologie di valutazione del fido bancario;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica valutaria.
3° Anno:
controllo di gestione e pianificazione;
marketing bancario;
mercati monetari e finanziari interni ed internazionali;
organizzazione e informatica;
problematiche fiscali delle istituzioni creditizie.
Le materie di insegnamento fondamentali possono essere integrate di anno in anno, su richiesta del consiglio della scuola, da corsi, conferenze e seminari su argomenti specialistici tenuti da studiosi delle varie materie.
Art. 103. - La frequenza ai corsi è obbligatoria.
L'insegnamento ha carattere prevalentemente seminariale con possibilità di svolgimento interdisciplinare.
Il numero minimo di riunioni seminariali, ciascuna di durata non inferiore alle due ore, è di quindici per ogni materia di insegnamento.
Al termine di ciascun anno di corso - che può essere ripetuto una sola volta - ogni iscritto deve sostenere un esame teorico-pratico individuale, davanti, ad una commissione di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie prescritte per l'anno di corso, per dimostrare il suo grado di preparazione nelle singole discipline.
Il giudizio globale sul livello di preparazione del candidato è espresso in trentesimi.
Art. 104. - Al termine del curriculum degli studi, e superato l'esame dell'ultimo anno, gli iscritti sono tenuti a presentare una tesi scritta di specializzazione che dovrà vertere su una o più materie oggetto di insegnamento. L'esito positivo della discussione della tesi, che sarà valutata in settantesimi, dà diritto al diploma di specialista in discipline economiche bancarie e finanziarie.
La commissione per il rilascio del diploma è composta di almeno sette docenti. La presidenza della commissione spetta al direttore della scuola o ad altro docente da quest'ultimo delegato.
Art. 105. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dallo statuto dell'Università cattolica, determinato dal consiglio di amministrazione in base alle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.
Art. 106. - Nella scuola è costituito un consiglio presieduto da un direttore.
Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento insegnamenti.
Il direttore viene nominato dal rettore, su proposta del consiglio della scuola, tra i professori ordinari, straordinari o fuori ruolo che insegnino anche nella scuola stessa; dura in carica tre anni ed è riconfermabile.
In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a un professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Scuola di specializzazione in economia e politica del lavoro

Art. 107. - È istituita presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano la scuola di specializzazione in economia e politica del lavoro, che conferisce il diploma di economista del lavoro.
Art. 108. - La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di economia e commercio.
Art. 109. - La scuola ha lo scopo di promuovere la formazione professionale nella trattazione dei problemi del lavoro, specificatamente quelli di ordine economico, sia microeconomico che macroeconomico.
Art. 110. - La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 111. - Il numero degli iscritti è di venti per ogni anno e complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi.
Art. 112. - Alla scuola sono ammessi i laureati in economia e commercio, in giurisprudenza, in scienze politiche e in sociologia, in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, qualora prescritto.
Art. 113. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 114. - Le materie d'insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di economia e commercio, sono le seguenti:
1° Anno:
diritto del lavoro;
statistica economica;
economia del lavoro;
storia del movimento sindacale.
2° Anno:
psicologia del lavoro;
economia della sicurezza sociale;
tecnologia dei cicli produttivi.
3° Anno:
diritto della previdenza sociale;
economia industriale;
sociologia economica.
Le materie d'insegnamento fondamentali possono essere integrate di anno in anno, su richiesta del consiglio della scuola, da corsi, conferenze e seminari su argomenti specialistici tenuti da studiosi delle varie materie.
Art. 115. - I doveri e gli adempimenti degli iscritti alla scuola in ordine al programma didattico, alla frequenza alle lezioni, seminari ed attività pratiche devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) i corsi annuali vengono impartiti con un numero di ore di lezione pari a quelle di un corso universitario e quelli semestrali con ore di lezione pari alla metà di un corso annuale;
b) la frequenza è obbligatoria per un numero di ore di lezione non inferiore all'85% delle lezioni del corso. Tale numero di ore obbligatorie, per ciò che concerne l'eventuale distribuzione temporale nel corso dell'anno, viene stabilito all'inizio dell'anno dagli organi direttivi della scuola in base ai programmi dei corsi obbligatori ed opzionali;
c) durante l'anno di corso vengono tenuti seminari ed attività pratiche, stabiliti all'inizio dell'anno. È fatto obbligo di partecipare agli stessi secondo le modalità di cui al punto b) precedente;
d) durante l'anno potranno essere tenute, a seconda delle esigenze dei singoli insegnamenti, attività pratiche consistenti nella predisposizione da parte degli studenti di elaborati sui temi di insegnamento e sotto la supervisione dei docenti.
Restano fermi i disposti degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, nel cui ambito altre specificazioni sui doveri e sugli adempimenti degli specializzandi possono essere stabilite dagli organi direttivi della scuola all'inizio di ogni anno accademico.
Al termine di ciascun anno di corso - che può essere ripetuto una sola volta - ogni iscritto deve sostenere un esame individuale davanti ad una commissione, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie prescritte per l'anno di corso, per dimostrare il suo grado di preparazione nelle singole discipline. Il giudizio globale sul livello di preparazione del candidato è espresso in trentesimi. L'esito positivo del colloquio è condizione per l'accesso al successivo anno di corso e per l'ammissione alla discussione della tesi scritta di specializzazione che dovrà vertere su un tema rientrante in una delle materie oggetto di insegnamento.
L'esito positivo della discussione della tesi, che sarà valutata in settantesimi, dà diritto al diploma. La commissione per il rilascio del diploma è composta da almeno sette docenti. La presidenza della commissione spetta al direttore della scuola o ad altro docente da quest'ultimo delegato.
Art. 116. - Nella scuola è costituito un consiglio presieduto da un direttore.
Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.
Il direttore viene nominato dal rettore, su proposta del consiglio della scuola, tra i professori ordinari, straordinari o fuori ruolo che insegnino anche nella scuola stessa; dura in carica tre anni ed è riconfermabile. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a un professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 117 - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dallo statuto dell'Università cattolica, determinato dal consiglio di amministrazione in base alle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1985

Registro n. 29 Istruzione, foglio n. 339