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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1971, n. 1450

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  22-9-1972

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 è modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito ii parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:

Lo

statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 e 144, relativi alla facoltà di architettura sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 1

Art. 137. - La facoltà di architettura ha il fine di promuovere il progresso degli studi di architettura e di curare la preparazione culturale necessaria per il conseguimento di lauree nelle discipline di progettazione ambientale.
Art. 138. - La facoltà di architettura comprende i seguenti istituti:
Istituto di progettazione;
Istituto di storia dell'architettura;
Istituto di scienza e tecnica delle costruzioni;
Istituto di urbanistica;
Istituto di fondamenti dell'architettura;
Istituto di pianificazione territoriale;
Istituto di metodologia architettonica;
Istituto di disegno industriale e arredamento;.
Istituto di edilizia;
Istituto di tecnologia dell'architettura;
Istituto di critica operativa dell'architettura.
Art. 139. - La durata del corso degli studi per la laurea in architettura è di cinque anni. Il titolo di ammissione è quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 140. - Sono insegnamenti fondamentali:
1) Analisi matematica e geometria analitica (annuale più un semestre);
2) Arredamento;
3) Composizione architettonica (quinquennale);
4) Disegno e rilievo;
5) Estimo ed esercizio professionale (semestrale);
6) Fisica (semestrale);
7) Fisica tecnica ed impianti;
8) Geometria descrittiva;
9) Igiene edilizia (semestrale);
10) Restauro dei monumenti;
11) Scienza delle costruzioni;
12) Statica;
13) Storia dell'architettura (biennale);
14) Tecnica delle costruzioni;
15) Tecnologia dell'architettura (biennale);
16) Urbanistica (biennale);
Nella facoltà di architettura possono essere attuati i seguenti insegnamenti complementari:
1) Letteratura italiana (lingua e letteratura italiana);
2) Plastica (modellistica) - (semestrale);
3) Lingua straniera (inglese);
4) Arte dei giardini (paesaggistica);
5) Scenografia;
6) Decorazione (semestrale);
7) Materie giuridiche (diritto e legislazione);
8) Applicazione di geometria descrittiva;
9) Architettura sociale (semestrale);
10) Allestimento e museografia (semestrale);
11) Indirizzi dell'architettura moderna;
12) Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti (complementi di storia dell'architettura);
13) Complementi di matematica (semestrale);
14) Consolidamento ed adattamento degli edifici (semestrale);
15) Disegno dal vero (Teoria e pratica del disegno);
16) Ponti e grandi strutture (Progettazione delle grandi strutture);
17) Impianti speciali (Impianti di climatizzazione) (semestrale);
18) Istituzioni di storia dell'arte;
19) Illuminazione e acustica nell'edilizia (semestrale);
20) Letteratura artistica (Storia della critica d'arte);
21) Pianificazione territoriale urbanistica (Programmazione e pianificazione territoriale);
22) Progettazione artistica per l'industria (Disegno industriale);
23) Storia dell'urbanistica;
24) Geotecnica e tecnica delle fondazioni (semestrale);
25) Tipologia strutturale (Morfologia strutturale);
26) Unificazione edilizia e prefabbricazione;
27) Materiali da costruzione (due semestri);
28) Complementi di fisica (semestrale);
29) Costruzioni asismiche (semestrale);
30) Sociologia;
31) Economia dello spazio;
32) Topografia (semestrale);
33) Analisi dei sistemi urbani;
34) Ecologia (semestrale);
35) Elaborazione elettronica per la progettazione (semestrale);
36) Geografia urbana;
37) Gestione e amministrazione del territorio;
38) Psicologia della percezione e della forma;
39) Sistemi infrastrutturali per il territorio;
40) Teoria delle strutture e dei linguaggi;
41) Teoria dei modelli della progettazione;
42) Teoria generale dell'informazione.
Art. 141. - L'insegnamento di analisi matematica e geometria analitica ha la durata annuale più un semestre e comporta un solo esame finale al termine del corso.
L'insegnamento di storia dell'architettura è articolato in due insegnamenti specifici di durata annuale e comporta due distinti esami. L'insegnamento di tecnologia dell'architettura ha durata biennale e comporta due distinti esami uno al termine del 1° corso e uno al termine del 2° corso.
L'insegnamento di urbanistica ha durata biennale e comporta due distinti esami; uno al termine del 1° corso e uno al termine del 2° corso.
Il corso di composizione architettonica ha durata quinquennale con esame al termine di ciascun anno di corso.
L'insegnamento complementare di materiali da costruzione è articolato in due insegnamenti specifici di durata semestrale:
A) materiali da costruzione naturali;
B) materiali da costruzione artificiali.
Art. 142. - Devono essere osservate le seguenti propedeuticità:
-------------------------------------------------------------------
--
Non si puo essere ammessi | se non e stato superato
a sostenere l'esame di: | l'esame di:
-------------------------------------------------------------------
--
|
Statica e fisica tecnica e im- | Analisi matematica e geometr ia
pianti | analitica
|
Scienza delle costruzioni | Statica
|
Tecnica delle costruzioni, mor- | Scienza delle costruzioni
fologia strutturale, ponti e |
grandi strutture, costruzioni |
asismiche, geotecnica e tecni- |
ca delle fondazioni; |
|
Tecnologia dell'architettura II | Tecnologia dell'architettura
I,
| composizione architettonica I I,
| statica.
|

Per quanto riguarda i corsi di composizione architettonica non si può essere ammessi a sostenere lo esame di uno dei corsi annuali se non è stato superato l'esame del corso di composizione architettonica precedente.
Per quanto riguarda il corso di urbanistica 2° non si può essere ammessi a sostenere il relativo esame se non è stato superato quello di urbanistica 1°.
Art. 143. - Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito le lezioni e le esercitazioni e deve aver superato i relativi esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di sei insegnamenti complementari della durata di un anno (o equivalente) da lui scelti tra quelli proposti dalla facoltà nel relativo manifesto degli studi.
Art. 144. - L'esame di laurea consiste nella valutazione dell'attività svolta dal candidato durante il corso degli studi e nella discussione della tesi, riguardante una ricerca che implica l'elaborazione individuale di un progetto.
Per sostenere l'esame di laurea il candidato deve presentare richiesta al preside, non meno di sei mesi prima dell'appello prescelto, indicando fra i professori ufficiali il relatore.
Il consiglio di facoltà esamina la domanda, conferma il relatore; questi, d'accordo col candidato, definisce il tema, ne segue lo sviluppo, consigliando eventuali correlatori e ne garantisce la originalità davanti alla commissione giudicatrice.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1971

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1972

Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 9. - VALENTINI