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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1951, n. 1824

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Parma.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  28-6-1952

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, modificato con i regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1772; 1 ottobre 1931, n. 1380; 26 ottobre 1933, n. 2401; 13 dicembre 1934, n. 2423; 1 ottobre 1936, n. 2076; 20 aprile 1939, n. 1067; 1 agosto 1941, n. 893; 26 marzo 1942, n. 330; 5 settembre 1942, n. 1178 e 21 gennaio 1943, n. 21, con regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1735, con decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458; 30 ottobre 1949, n. 1002 e 30 maggio 1950, n. 615;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:
Attuale art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:
12) "Puericoltura".
Attuale art. 27. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti i seguenti:
7) Matematiche superiori;
8) Calcolo delle probabilità.
L'attuale art. 30, relativo al corso di laurea in scienze matematiche è sostituito dal seguente:
"Devonsi, inoltre, osservare le seguenti precedenze nell'ordine degli esami:
gli esami di analisi e geometria, 1° anno, devono precedere l'esame di meccanica razionale;
gli esami di analisi e geometria 1° e 2° anno, devono precedere gli esami delle materie del secondo biennio stabilite dal piano degli studi;
gli esami di meccanica razionale e di fisica sperimentale devono precedere gli esami di fisica superiore, fisica teorica e fisica matematica".
Attuale art. 32. - Le parole "almeno venti giorni" sono sostituite con quelle di "almeno dieci giorni".
Attuale art. 33. - È sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea comprende:
1) una prova scritta e orale di cultura matematica;
2) la discussione orale della tesi di laurea;
3) la discussione orale di due su tre argomenti scelti dal candidato in materie d'insegnamento della Facoltà, diverse fra di loro e da quella formante oggetto della tesi di laurea".
Attuale art. 34. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti:
8) Onde elettromagnetiche;
9) Meccanica statistica;
10) Calcolo delle probabilità.
Attuale art. 37. - È sostituito dal seguente:
"Per essere ammesso all'esame di laurea in fisica, lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti fra i complementari.
Devonsi osservare le seguenti precedenze nell'ordine degli esami:
gli esami di analisi, 1° anno, e di geometria devono precedere l'esame di meccanica razionale;
gli esami di analisi, 1° e 2° anno, e di geometria devono precedere gli esami delle materie del secondo biennio, stabilite dal piano degli studi;
gli esami di meccanica razionale e di fisica sperimentale devono precedere gli esami di fisica superiore, fisica teorica e fisica matematica".
Attuale art. 39. - Le parole "almeno venti giorni" sono sostituite con quelle di "almeno dieci giorni".
Attuale art. 40. - È sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea comprende:
1) una prova pratica di fisica per i candidati la cui tesi non sia sperimentale;
2) la discussione orale della tesi di laurea;
3) la discussione orale di due su tre argomenti scelti dal candidato in materie d'insegnamento della Facoltà, diverse fra di loro e da quella formante oggetto della tesi di laurea".
Attuale art. 41. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti i seguenti:
9) Onde elettromagnetiche;
10) Meccanica statistica;
11) Matematiche superiori;
12) Calcolo delle probabilità.
Attuale art. 44. - È sostituito dal seguente:
"Devonsi, inoltre, osservare le seguenti precedenze nell'ordine degli esami:
gli esami di analisi e geometria, 1° anno, devono precedere l'esame di meccanica razionale;
gli esami di analisi e geometria, 1° e 2° anno, devono precedere gli esami delle materie del secondo biennio quali risultano dal piano degli studi;
gli esami di meccanica razionale e di fisica sperimentale devono precedere gli esami di fisica superiore, fisica teorica e fisica matematica".
Attuale art. 46. - Le parole "sopra un argomento riguardante la matematica e la fisica" sono sostituite con quelle di "sopra un argomento riguardante la matematica o la fisica". Inoltre, le parole "almeno venti giorni" sono sostituite con quelle di "almeno dieci giorni".
Attuale art. 47. - È sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea comprende:
1) una prova pratica di fisica ed una scritta e orale di cultura matematica;
2) la discussione orale della tesi di laurea;
3) la discussione orale di due su tre argomenti scelti dal candidato in materie d'insegnamento della Facoltà, diverse fra di loro e da quella formante oggetto della tesi di laurea".
All'attuale art. 51, relativo al corso di laurea in chimica, dopo le lettere a) e b) del n. 1 è aggiunto:
2) un colloquio di cultura chimica.
È variata conseguentemente la numerazione successiva.
L'attuale art. 53, relativo al corso di laurea in scienze naturali è sostituito dal seguente:

Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto la parte sistematica.
Per essere ammesso a conseguire la laurea in scienze naturali lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
Gli esami di chimica generale ed inorganica e chimica organica devono precedere gli esami di mineralogia, zoologia e fisiologia generale.
L'esame di zoologia deve precedere l'esame di anatomia comparata.
L'esame di mineralogia deve precedere gli esami di geologia e di petrografia.
Gli esami di anatomia umana e di anatomia comparata devono precedere gli esami di fisiologia generale e di chimica biologica.
Gli esami di zoologia e di botanica devono precedere l'esame di paleontologia.
L'esame di fisica deve precedere l'esame di fisica terrestre e climatologia.
L'esame di botanica deve precedere quello di fisiologia vegetale".
Attuale art. 54. - L'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve inoltre aver sostenuto con approvazione un colloquio di cultura generale nelle scienze naturali davanti a una Commissione di cinque professori ufficiali della Facoltà, fra cui il preside, possibilmente prima della assegnazione della tesi di laurea".
All'attuale art. 56, relativo al biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria, al terzo comma le parole "Gli insegnamenti biennali di cui" sono sostituite con "Gli insegnamenti di cui".
Attuale art. 57. - Sono aggiunti i seguenti nuovi comma:
"L'insegnamento biennale di disegno importa un unico esame alla fine del biennio con una prova alla fine del 1° anno.
Gli esami di analisi e geometria 1° anno devono precedere l'esame di meccanica razionale.
L'esame di chimica generale ed inorganica con elementi di organica deve precedere l'esame di mineralogia e geologia".
Art. 59. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di:
11) Patologia generale.
Art. 60. - Il terzo ed il quarto comma sono sostituiti dal seguente:
"Per le precedenze nell'ordine degli esami valgono le norme di cui all'art. 53, fatta eccezione per le materie di "mineralogia", "petrografia" e "fisica terrestre e climatologia".
Art. 61. - L'ultimo comma è sostituito dal seguente "Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve inoltre avere sostenuto con approvazione un colloquio di cultura generale nelle scienze biologiche davanti ad una Commissione di cinque professori ufficiali della Facoltà, fra cui il preside, possibilmente prima dell'assegnazione della tesi di laurea".
All'attuale art. 65, relativo al corso di laurea in medicina veterinaria, è aggiunto il seguente comma:
"L'insegnamento biennale di "patologia generale e anatomia patologica" comporta due esami distinti e due distinte votazioni. La patologia generale viene svolta al 3° anno, l'anatomia patologica al 4° anno.
Lo studente deve seguire nelle prove di esame la propedeuticità delle materie secondo quanto è stabilito dalla Facoltà".
Attuale art. 83. - È sostituito dal seguente:
"Scuola di specializzazione in chirurgia generale.
La Scuola ha la durata di cinque anni.
Le materie di insegnamento sono:
1° anno:
1) Anatomia chirurgica;
2) Patologia chirurgica (I);
3) Semeiotica chirurgica;
4) Batteriologia e sierologia;
5) Clinica chirurgica (I).
Alla fine dell'anno esami nelle materie 1), 3), 4).
2° anno:
1) Patologia chirurgica (II);
2) Anatomia e istologia patologica;
3) Medicina operatoria e chirurgia sperimentale (I);
4) Anestesiologia e rianimazione;
5) Clinica chirurgica (II).
Alla fine dell'anno esami nelle materie 1), 2), 4).
3° anno:
1) Medicina operatoria e chirurgia sperimentale (II);
2) Radiologia applicata alla chirurgia;
3) Otorinolaringoiatria;
4) Ginecologia;
5) Clinica chirurgica (III).
Alla fine dell'anno esami nelle materie 1), 2), 3), 4).
4° anno:
1) Ortopedia e traumatologia;
2) Chirurgia infantile;
3) Urologia;
4) Medicina legale e delle assicurazioni in rapporto alla chirurgia;
5) Clinica chirurgica (IV).
Alla fine dell'anno esami nelle materie 1), 2), 3), 4).
5° anno:
1) Chirurgia d'urgenza;
2) Neurochirurgia;
3) Chirurgia toracica;
4) Clinica chirurgica (V).
Alla fine dell'anno esami nelle materie 1), 2), 3), 4).
Gli esami (debbono essere sostenuti per ogni singola materia, ed in ogni anno di corso per non incorrere nella mancata iscrizione al nuovo anno.
Gli iscritti dei precedenti anni dovranno attenersi al nuovo programma sostenendo gli esami delle materie che sono state aggiunte al programma".
Attuale art. 104. - Nel primo comma le parole "La Scuola ha la durata di tre anni" sono sostituite con "La Scuola ha la durata di due anni".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 31 agosto 1951

EINAUDI SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1952

Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 18. - FRASCA