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LEGGE 26 novembre 1992, n. 479

Adeguamento alle direttive 83/181/CEE e 83/183/CEE, del 28 marzo 1983, come modificate, rispettivamente, dalle direttive 88/331/CEE, del 13 giugno 1988, e 89/604/CEE, del 23 novembre 1989, concernenti franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1992
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  31-12-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, è sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. Salvo quanto previsto dal regolamento (CEE) 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, e senza pregiudizio delle maggiori facilitazioni stabilite dagli accordi internazionali, è concessa l'importazione definitiva in esenzione dai diritti di confine, diversi da quelli contemplati dal suddetto regolamento, delle merci per le quali risultano soddisfatte le medesime condizioni prescritte, per la franchigia daziaria, dal regolamento stesso.
2. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di merci per le quali l'esenzione dal predetto tributo è disposta, con carattere di obbligatorietà, dalle direttive del Consiglio delle Comunità europee adottate in materia di armonizzazione delle disposizioni riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra di affari riscosse all'importazione nel traffico internazionale dei viaggiatori, ovvero le franchigie applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale, o quelle applicabili alle importazioni de- finitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, nonché dalle direttive del Consiglio delle Comunità europee adottate in materia di determinazione del campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.".
2. L'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, è sostituito dal seguente:
"Art. 14. - 1. Con regolamenti approvati con decreti del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, in conformità alle disposizioni comunitarie, condizioni, modalità e formalità per l'ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dall'articolo 12 e dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983.
2. Con successivi regolamenti, approvati con decreti del Ministro delle finanze, sono disposti gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie.".
3. I regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, devono essere adottati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ha effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 14 delle citate disposizioni preliminari, come sostituito dal comma 2 del presente articolo. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 266 del testo unico delle disposizioni legis- lative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1992

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

GORIA, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

N O T E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.P.R. n. 723/1965 approva la nuova tariffa dei dazi doganali di importazione.
- Il regolamento (CEE) n. 918/83, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, è pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 105 del 23 aprile 1983.
- Il testo dell'art. 14 (Esenzioni all'importazione), paragrafo 1, della sesta direttiva CEE n. 77/388 (in "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 145 del 13 giugno 1977), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, è il seguente:
"1) Ferme restando le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:
a) le importazioni definitive di beni la cui fornitura da parte di soggetti passivi è comunque esente all'interno del Paese;
b) le importazioni di beni che costituiscono oggetto di una dichiarazione di assoggettamento a un regime di transito;
c) le importazioni di beni che costituiscono oggetto di una dichiarazione di assoggettamento a un regime doganale di ammissione temporanea, che beneficiano per questo motivo dell'esenzione dai dazi doganali o che potrebbero beneficiarne se fossero importati da un Paese terzo;
d) le importazioni definitive di beni che fruiscono di una franchigia doganale diversa da quella prevista nella "tariffa doganale comune" o che potrebbero fruirne se fossero importati da un Paese terzo. Tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di non accordare l'esenzione se la sua concessione rischia di compromettere gravemente le condizioni di concorrenza sul mercato interno;
e) la reimportazione di beni nello Stato in cui sono stati esportati, da parte di colui che li ha esportati, semprechè essi fruiscano della franchigia doganale e possano fruirne se importati da un Paese terzo;
f) la reimportazione da parte dell'esportatore o da parte di un terzo per conto del medesimo di beni mobili materiali che siano stati oggetto in un altro Stato membro, di una lavorazione che è stata assoggettata all'imposta senza diritto a deduzione o a rimborso;
g) le importazioni di beni:
- effettuate nel quadro delle relazioni diplomatiche e consolari, che beneficiano di una franchigia doganale e che potrebbero beneficiarne se provenissero da un Paese terzo;
- effettuate dalle organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche del Paese che le ospita nonché dai membri di esse, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle convezioni internazionali che istituiscono dette organizzazioni o dagli accordi di sede;
- effettuate negli Stati membri che fanno parte del trattato dell'Atlantico del Nord dalle forze armate degli altri Stati che fanno parte di tale trattato, per l'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa;
h) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale e dopo le operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna;
i) le prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni ed il cui valore è compreso nella base imponibile, secondo l'art. 11, punto B, paragrafo 3, lettera b);
j) le importazioni d'oro effettuate dalle banche centrali".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
L'art. 266 del testo unico delle disposizioni legisla- tive in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, abrogato dalla presente legge, era così formulato:
"Art. 266 (Provviste di bordo dei veicoli stradali a motore). - Agli effetti doganali costituiscono provviste di bordo dei veicoli stradali a motore i combustibili, i carburanti ed i lubrificanti occorrenti durante il viaggio per assicurare l'alimentazione del motore medesimo e delle apparecchiature del veicolo.
Le provviste estere esistenti sui veicoli stradali a motore italiani e stranieri all'atto dell'arrivo nel territorio doganale, semprechè siano contenute nei normali serbatoi direttamente collegati con gli organi da alimentare, possono essere consumate in esenzione da diritti doganali, fino ad esaurimento, durante il successivo percorso nel territorio medesimo per le esigenze del veicolo".